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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12899/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da una società assicurativa a un lavoratore che, dopo una precedente sentenza che aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 28 febbraio 2000, era stato riammesso in servizio per ordine giudiziale. La Corte d'appello di Roma, nel procedimento ex L. n. 92 del 2012, aveva confermato l'illegittimità del licenziamento, ritenendo insussistente sia la dedotta natura ritorsiva sia il giustificato motivo oggettivo, osservando che la ragione organizzativa addotta (esternalizzazione dell'help desk e mancanza di posizioni informatiche) era risalente nel tempo e non sopravvenuta rispetto alla reintegrazione giudiziale. La società ricorreva per cassazione deducendo violazione dell'art. 3 L. n. 604 del 1966, sostenendo che l'esternalizzazione, pur antecedente, dovesse comunque rilevare perché solo dopo la costituzione giudiziale del rapporto era emersa l'esigenza di verificare la compatibilità del lavoratore con l'organizzazione aziendale. Il lavoratore resisteva e proponeva ricorso incidentale con quattro motivi: nullità del licenziamento perché ritorsivo, discriminatorio, elusivo dell'ordine di riammissione e sorretto da motivo illecito unico e determinante; nullità per illiceità della causa o frode alla legge; nullità virtuale per violazione della buona fede oggettiva e abuso del potere datoriale; omessa pronuncia sull'accertamento incidentale della fungibilità delle mansioni con quelle di altri dipendenti. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale, affermando che il giustificato motivo oggettivo richiede un mutamento delle esigenze imprenditoriali attuale e sopravvenuto rispetto all'assunzione del lavoratore, mentre nella specie il fatto richiamato dalla società era anteriore e non poteva giustificare il recesso conseguente a una reintegrazione disposta dal giudice dopo l'accertamento di interposizione illecita di manodopera. Ha inoltre respinto il ricorso incidentale: i motivi sulla ritorsività e sulla nullità per motivo illecito sono stati ritenuti inammissibili, perché la natura ritorsiva è una quaestio facti non riesaminabile in cassazione; il motivo sull'omessa pronuncia è stato ritenuto inammissibile per errata deduzione del vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c.; il motivo sulla buona fede è stato infondato, poiché la violazione dei doveri di correttezza e buona fede non comporta di per sé nullità o annullabilità dell'atto. In conclusione, entrambi i ricorsi sono stati rigettati con compensazione delle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale del lavoratore. Ha confermato, quindi, la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento e disposto la reintegra, ma senza accogliere le ulteriori censure di nullità avanzate dal lavoratore. Quanto al motivo principale, la Corte ha ritenuto che un giustificato motivo oggettivo non possa fondarsi su una scelta organizzativa antecedente e non sopravvenuta rispetto alla costituzione giudiziale del rapporto, specie quando il rapporto sia stato ripristinato per effetto di una precedente declaratoria di interposizione illecita di manodopera. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso il sindacato di legittimità sulla valutazione di fatto della ritorsività, ha rilevato l'inammissibilità di alcune censure per errata formulazione del vizio processuale e ha negato che la violazione della buona fede possa determinare da sola la nullità del licenziamento. Spese compensate per reciproca soccombenza e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 3 L. n. 604/1966

    Il giustificato motivo oggettivo richiede un mutamento attuale e sopravvenuto delle esigenze imprenditoriali; non basta una scelta organizzativa risalente e anteriore alla costituzione giudiziale del rapporto di lavoro.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di violazione di legge non possono essere utilizzate per dedurre vizi di attività del giudice, come l'omessa pronuncia, che vanno denunciati con gli strumenti processuali appropriati.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione dell'obbligo di pronuncia deve essere dedotta come error in procedendo; non è sufficiente richiamarla genericamente come violazione di legge.

  • artt. 1345 e 1418 c.c.

    Le doglianze del lavoratore sono state respinte/inammissibili perché la ritorsività e il motivo illecito richiedono un accertamento di fatto e specifiche censure processuali correttamente formulate.

  • artt. 1343, 1344 e 1418 c.c.

    La tesi di illiceità della causa o di frode alla legge non è stata accolta; la Corte non ha ravvisato un vizio idoneo a determinare nullità del licenziamento sulla base delle allegazioni proposte.

  • art. 1418, comma 1, c.c.

    La violazione dei doveri di correttezza e buona fede non determina automaticamente la nullità dell'atto, salvo una specifica previsione di legge o un vizio tipico di invalidità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.

  • L. n. 92/2012

    Il giudizio di merito era stato celebrato nel rito speciale in materia di licenziamento.

  • art. 18 Statuto dei lavoratori

    Il motivo incidentale sulla fungibilità delle mansioni è stato ritenuto inammissibile anche perché non veniva spiegato come tale accertamento avrebbe consentito la maggiore tutela prevista da tali commi.

Massime di principio

  • Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento presuppone fatti organizzativi o produttivi sopravvenuti e attuali rispetto al rapporto di lavoro; una scelta aziendale già esistente da tempo non basta, se non si accompagna a una nuova e attuale esigenza soppressiva del posto o delle mansioni.
  • Quando il rapporto di lavoro sia stato costituito o ripristinato per effetto di una decisione giudiziale conseguente all'accertamento di una interposizione illecita di manodopera, il datore non può fondare il licenziamento sulla propria precedente condotta organizzativa inadempiente o elusiva.
  • La ritorsività del licenziamento è una questione di fatto rimessa al giudice di merito e, in cassazione, non è riesaminabile se non nei limiti del vizio motivazionale e delle specifiche censure ammissibili.
  • L'errata deduzione di un vizio processuale come violazione di legge sostanziale rende la censura inammissibile se non viene chiaramente prospettato l'error in procedendo, come nel caso dell'omessa pronuncia.
  • La violazione dei doveri di buona fede e correttezza può al più fondare una responsabilità risarcitoria, ma non comporta, di regola, nullità o annullabilità dell'atto in assenza di una specifica previsione normativa o di un diverso vizio tipico.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaGiustificato motivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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