Cassazione Civile, Ordinanza n. 12776/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società in liquidazione contro l’INPS per il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di sgravi contributivi, in esecuzione di una precedente sentenza passata in giudicato. La Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo ritenendo che il credito non fosse stato adeguatamente allegato e provato, perché la quantificazione era stata effettuata con un calcolo ritenuto indistinto e non coerente con il giudicato, che avrebbe richiesto la determinazione delle agevolazioni in relazione alle singole giornate di lavoro dei lavoratori interessati. Con l’unico motivo di ricorso la società ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., oltre a vizi motivazionali e travisamento documentale, sostenendo che, essendo il titolo giudiziale una condanna generica, spettasse all’INPS contestare i conteggi e provare un diverso ammontare del credito, mentre il giudice di merito avrebbe erroneamente posto a suo carico un onere probatorio più gravoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse formulata in modo non autosufficiente, poiché nel ricorso non erano trascritti, neppure per le parti rilevanti, il ricorso monitorio, l’opposizione dell’INPS e la memoria di primo grado della ricorrente, né era indicato dove tali atti fossero reperibili nel fascicolo. La Corte ha richiamato il principio di specificità e autosufficienza ex art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c., osservando che l’eccezione relativa all’error in procedendo non esonera dal rispetto di tali requisiti. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come norma sul riparto dell’onere della prova; la Corte non entra nel merito della censura perché la dichiara inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
Richiamato dalla ricorrente come parametro della denuncia di violazione di legge; non viene scrutinato nel merito per l’inammissibilità del motivo.
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione specifica e autosufficiente dei fatti e la trascrizione essenziale degli atti/documenti rilevanti, con indicazione del luogo in cui sono reperibili nel fascicolo.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Norma richiamata per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio dopo la trattazione camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 6, § 1, CEDU
Richiamato solo per escludere che la giurisprudenza EDU imponga di abbandonare i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la deduzione di un error in procedendo non esonera il ricorrente dal rispetto dei requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso: gli atti e i documenti rilevanti devono essere trascritti in modo essenziale e localizzati nel fascicolo.
- La censura è inammissibile se il ricorso non consente alla Corte di verificare immediatamente il fatto processuale o documentale posto a fondamento del motivo.
- La regola dell’autosufficienza non è superata dal richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU, quando gli obblighi di sintesi, trascrizione essenziale e rinvio ai documenti siano in realtà ragionevoli e funzionali alla verifica della doglianza.
- Quando il giudice di merito ritiene non provato il quantum di un credito azionato in monitorio, il controllo di legittimità non può essere sollecitato prescindendo dalla puntuale riproduzione degli atti su cui si fonda la censura.
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