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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12787/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento di un pilota di elicottero dipendente di una società aerea. Il primo recesso, intimato per giustificato motivo oggettivo mentre il lavoratore era collocato in CIGS, riguardava l'esubero di personale e la dichiarata impossibilità di reimpiego dei piloti sospesi; il secondo, intimato in pendenza del preavviso, era un licenziamento disciplinare per asserita indisponibilità a coprire un turno di servizio, dopo che il lavoratore era stato richiamato per eseguire una commessa acquisita nelle more. In rinvio, la Corte d'appello di Napoli ha ritenuto illegittimo il primo licenziamento per mancata attivazione della procedura di licenziamento collettivo e, conseguentemente, ha esaminato il secondo recesso, valorizzando che il lavoratore in CIGS, pur non essendo in ferie, deve mantenersi disponibile alla ripresa dell'attività; ha quindi ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare, escludendo anche la ritorsività. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 7 l. 300/1970 e 2118 c.c., sostenendo che la contestazione disciplinare riguardasse solo una o due assenze ingiustificate e non, come invece ritenuto dalla Corte territoriale, la permanenza all'estero senza avviso alla società, in violazione del principio di immutabilità dei fatti contestati; 2) violazione dell'art. 2119 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse automaticamente ravvisato la giusta causa sulla base di un fatto non contestato (mancato avviso del viaggio all'estero) e contestando la gravità della condotta; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 2118 c.c., assumendo che spettasse al datore provare tutti i presupposti del nocumento patrimoniale, della necessità del servizio in quelle date, dell'unicità del lavoratore idoneo a svolgerlo e della perdita del cliente per causa dell'assenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la decadenza dall'impugnativa richiamata dalla società, ritenendo tempestiva l'impugnazione perché il sessantesimo giorno cadeva di sabato. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo perché dagli atti risultava che la contestazione disciplinare era collegata non solo all'assenza, ma anche al serio nocumento patrimoniale arrecato dall'inosservanza dell'obbligo di disponibilità gravante sul lavoratore in CIGS; ha escluso la violazione del principio di immutabilità della contestazione, considerando che il fatto contestato e valorizzato era unitariamente l'inadempimento all'obbligo di pronta disponibilità. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che la valutazione di gravità e proporzionalità del fatto in tema di giusta causa rientra nel giudizio di merito e che la censura del ricorrente mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove. Quanto all'art. 2697 c.c., la Corte ha ribadito che la sua violazione è configurabile solo quando l'onere probatorio sia stato erroneamente addossato a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesti la valutazione delle prove. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 300/1970

    Richiamato in tema di contestazione disciplinare e principio di immutabilità dei fatti contestati; la Corte non ravvisa violazione perché il fatto posto a base del licenziamento disciplinare è stato considerato unitariamente come inadempimento all'obbligo di disponibilità in CIGS.

  • art. 2118 c.c.

    Richiamato con riferimento al recesso e, nel contesto del motivo, alla disciplina del licenziamento e alle conseguenze dell'inadempimento del lavoratore; la Corte non ne accoglie le censure perché esse mirano alla rivalutazione del merito.

  • art. 2119 c.c.

    Norma elastica che richiede la concretizzazione giudiziale della giusta causa; la sua applicazione da parte del giudice di merito è sindacabile in cassazione solo per illogicità o non ragionevolezza della sussunzione, non per una mera diversa lettura dei fatti.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è deducibile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella onerata; non è configurabile quando la censura attacca la valutazione delle prove raccolte.

  • art. 1, comma 62, L. 92/2012

    Usato per escludere la decadenza dall'impugnativa, poiché il termine scadeva di sabato e slittava al lunedì successivo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • legge n. 223/1991, art. 4, comma 1

    Richiamato nella vicenda processuale per affermare, nella decisione rescindente, che in caso di recesso conseguente a collocazione in CIGS può operare l'obbligo di procedura collettiva anche a prescindere dal requisito numerico dell'art. 24, quando il destinatario del provvedimento non sia già individuabile in sede collettiva o individuale.

  • legge n. 223/1991, art. 24

    Richiamato come parametro del requisito numerico nella procedura di licenziamento collettivo, ma ritenuto non decisivo nella fattispecie esaminata in sede rescindente.

Massime di principio

  • Nel licenziamento disciplinare del lavoratore collocato in CIGS, l'obbligo rilevante non è la mera assenza dal lavoro, ma la più ampia e continua disponibilità a riprendere servizio quando l'azienda lo richieda; la contestazione va letta unitariamente secondo il contenuto complessivo dell'addebito.
  • La violazione del principio di immutabilità della contestazione sussiste solo quando il datore introduca un fatto storico radicalmente diverso da quello contestato; non vi è violazione se il giudice valorizza la medesima condotta sotto il profilo della sua reale portata disciplinare.
  • In tema di giusta causa e proporzionalità della sanzione, la valutazione della gravità del fatto e della sua idoneità a incrinare il vincolo fiduciario è accertamento di merito, censurabile in cassazione solo per errori di diritto o per sussunzione irragionevole nella clausola generale dell'art. 2119 c.c.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere invocata per contestare l'apprezzamento delle prove o la loro attendibilità: essa ricorre solo se il giudice abbia invertito l'onere probatorio rispetto alla corretta ripartizione tra fatti costitutivi ed eccezioni.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e della gravità dei fatti accertati in appello.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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