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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12788/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente con qualifica di quadro direttivo impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli da una banca con lettera del 15 ottobre 2009, poi ribadito con ulteriore lettera del 4 febbraio 2010 per fatti ulteriori. La contestazione disciplinare riguardava operazioni contabili irregolari e il prelievo di una somma complessiva di euro 712.677,30, fatti che avevano dato origine anche a procedimenti penali e risarcitori. Il Tribunale aveva rigettato l’impugnativa e la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo provati i fatti sulla base di testimonianze, documenti e consulenza tecnica contabile, nonché integrata la giusta causa di recesso per irreparabile lesione del vincolo fiduciario, considerato il ruolo del lavoratore, le mansioni svolte e l’ingente danno patrimoniale arrecato alla banca. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva sei motivi: vizi motivazionali ex art. 360, n. 5, c.p.c. in relazione a una sua dichiarazione scritta resa in sede ispettiva, alle deposizioni testimoniali, alla CTU contabile e alla sentenza penale d’appello; inoltre denunciava violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo anomalia della motivazione e erronea ripartizione dell’onere probatorio nel licenziamento disciplinare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha rilevato, per i motivi fondati sull’art. 360, n. 5, c.p.c., la presenza di una doppia conforme tra sentenza di primo grado e sentenza d’appello, con conseguente preclusione del sindacato sul vizio di omesso esame dei fatti decisivi, salvo specifica indicazione di diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, onere non assolto dal ricorrente. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente o mancante ex art. 132 c.p.c., rilevando che la corte territoriale aveva argomentato in modo congruo e logicamente coerente sulla prova degli addebiti e sulla gravità degli stessi, anche mediante richiamo alla CTU contabile e agli altri elementi acquisiti. In applicazione del principio di soccombenza, ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    La grave violazione contestata è stata ritenuta idonea a integrare la giusta causa di recesso per irreparabile lesione del vincolo fiduciario.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su differenti ragioni di fatto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La doppia conforme comporta la preclusione al sindacato di legittimità sul vizio motivazionale nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    È richiamato quale base della preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di doppia conforme.

  • art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.

    Quando vi è doppia conforme, il ricorso per cassazione può essere proposto solo con i motivi diversi dal n. 5.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente sussiste solo se manchino gli elementi da cui desumere il convincimento del giudice o se la disamina sia meramente apparente, tale da impedire il controllo sul ragionamento decisorio.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull’onere della prova non è stata ritenuta idonea a scalfire la decisione di merito, che aveva accertato la prova degli addebiti sulla base delle risultanze acquisite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La deduzione di motivazione apparente o mancante è ammissibile solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta contestare la valutazione delle prove o la loro maggiore o minore persuasività.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione del merito una diversa lettura delle testimonianze, dei documenti o della consulenza tecnica, se la decisione impugnata è sorretta da motivazione congrua e non apparente.
  • In materia di licenziamento disciplinare, la giusta causa può essere ravvisata quando le condotte accertate integrino una lesione irreparabile del vincolo fiduciario, avuto riguardo alle mansioni, al grado di affidamento e all’entità del pregiudizio arrecato al datore di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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