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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01223/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che un lavoratore era stato assunto formalmente da due cooperative e aveva prestato attività presso una banca nell'ambito di contratti di fornitura di servizi di facchinaggio, ma deduceva di avere in realtà svolto mansioni impiegatizie alle dipendenze dell'effettivo utilizzatore. Chiedeva quindi la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la banca dal 19.10.1998 al 31.3.2013, il riconoscimento della qualifica di impiegato, il pagamento delle differenze retributive, la regolarizzazione contributiva e il risarcimento dei danni. La corte territoriale aveva respinto le domande per decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010, ritenendo che il termine decorresse dalla cessazione dell'appalto o, comunque, dal licenziamento intimato dal datore formale. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato la violazione dell'art. 32 l. n. 183/2010 e delle norme sulla somministrazione/interposizione illecita, sostenendo che, in caso di licenziamento verbale o comunque inefficace e nelle ipotesi di somministrazione o interposizione illecita, la decadenza non potesse operare come ritenuto dalla corte di merito; ha inoltre censurato la pretesa preclusione delle domande economiche e la statuizione sulle spese.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo non conforme ai propri precedenti l'affermazione della corte di merito secondo cui la decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010 operasse automaticamente dalla cessazione dell'appalto o dal licenziamento intimato dal datore formale. Ha richiamato il principio secondo cui la decadenza non si applica quando il lavoratore agisca per la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro ormai risolto in capo a soggetto diverso dal titolare formale, se manca un provvedimento scritto o equipollente del preteso datore effettivo che neghi la titolarità del rapporto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, per nuovo esame; il giudice di rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 32 l. n. 183/2010

    La decadenza prevista dalla norma non opera automaticamente in ogni ipotesi di cessazione del rapporto formale o dell'appalto; nei casi di richiesta di costituzione o accertamento del rapporto verso il diverso soggetto che si assume datore effettivo, essa richiede che quest'ultimo abbia negato per iscritto la titolarità del rapporto o abbia compiuto un atto equipollente.

  • art. 6 l. n. 604/1966

    È richiamato come parametro di collegamento per la disciplina della decadenza, ma la Corte ribadisce che la sua operatività va letta in relazione al concreto atto di contestazione della titolarità del rapporto.

  • art. 2, comma 3, l. n. 604/1966

    È invocato dal ricorrente per sostenere l'inefficacia del licenziamento verbale o non motivato; la decisione non sviluppa oltre il profilo, perché fonda l'accoglimento sulla non operatività della decadenza nel caso concreto.

  • artt. 27 e 28 d.lgs. n. 276/2003

    Sono richiamati dal ricorrente in relazione alla distinzione tra somministrazione e interposizione illecita; la Corte precisa che la fattispecie allegata è quella dell'interposizione illegittima di manodopera e non quella di somministrazione regolare o irregolare.

  • art. 38 d.lgs. n. 81/2015

    È citato come disciplina più recente delle ipotesi di somministrazione irregolare; la Corte lo richiama solo per chiarire il diverso perimetro rispetto alla fattispecie concreta.

  • art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 276/2003

    È richiamato in collegamento con la disciplina della somministrazione irregolare e con l'interpretazione analogica favorevole alla tutela del lavoratore nei fenomeni interpositori irregolari o simulati.

  • art. 80-bis d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020

    È richiamato quale norma di interpretazione autentica che esclude il licenziamento dagli atti di costituzione e gestione del rapporto rilevanti ai fini della decadenza in materia di somministrazione irregolare; la Corte ne valorizza la ratio tutela-lavoratore.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È menzionato per il rito camerale seguito dalla Corte di cassazione.

  • art. 92 c.p.c.

    È invocato nel quarto motivo in tema di spese di lite, motivo rimasto assorbito.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato nei motivi di ricorso come parametro di legittimità costituzionale della lettura dell'art. 32; il motivo resta assorbito.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato nei motivi di ricorso come parametro di tutela del diritto di difesa; il motivo resta assorbito.

  • art. 36 Cost.

    È richiamato nel terzo motivo in relazione alle differenze retributive; il motivo è assorbito.

  • art. 38 Cost.

    È richiamato nel terzo motivo in relazione ai profili contributivi e previdenziali; il motivo è assorbito.

  • art. 2116 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere la domanda di risarcimento/conseguenze previdenziali connesse all'accertamento del rapporto; la questione resta assorbita.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato dal ricorrente nel terzo motivo; la Corte non lo esamina nel merito per assorbimento.

Massime di principio

  • La decadenza introdotta dall'art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010 non si applica, in linea generale, quando il lavoratore agisca per ottenere la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro nei confronti del soggetto che assume essere datore effettivo, se manca un atto scritto o equipollente di quest'ultimo che neghi la titolarità del rapporto.
  • Nei fenomeni interpositori illeciti o simulati, il termine di decadenza non decorre automaticamente dalla cessazione dell'appalto o dal recesso del datore formale, dovendo guardarsi al momento e alla forma con cui il presunto datore effettivo contesti la propria titolarità del rapporto.
  • La qualificazione della fattispecie come somministrazione irregolare o come interposizione illecita non è neutra: alle due ipotesi si applicano regole diverse e non è corretto estendere meccanicamente la disciplina della decadenza prevista per il licenziamento o per la somministrazione regolare.
  • Quando il motivo di ricorso investe in via principale la corretta applicazione della decadenza e tale questione viene accolta, restano assorbite le ulteriori censure su crediti retributivi, risarcimento danni e spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppalto e somministrazioneLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenza

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