Cassazione Civile, Ordinanza n. 01216/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva convenuto la società deducendo di avere stipulato un contratto a tempo determinato dal 21 gennaio 2019 all'8 gennaio 2020 e di avere poi continuato a prestare attività lavorativa sulla base di comunicazioni del responsabile di zona che, facendo riferimento alla procedura informatica del personale, gli avevano indicato prima una proroga fino al 17 gennaio 2020 e poi fino all'8 gennaio 2021; solo il 27 gennaio 2020 gli era stato comunicato che dal giorno successivo non avrebbe più lavorato. Chiedeva la declaratoria di nullità del termine, l'illegittimità del licenziamento del 27 gennaio 2020, la conversione del rapporto in tempo indeterminato con decorrenza 17 gennaio 2020, la riammissione in servizio e l'indennità risarcitoria. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d'appello rigettava il gravame della società, rilevando che il rapporto, per effetto di due proroghe, aveva superato i 12 mesi, che le proroghe erano state disposte e comunicate senza forma scritta e senza le esigenze tassative richieste dalla disciplina applicabile; pertanto il rapporto doveva convertirsi a tempo indeterminato. In cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 22 d.lgs. 81/2015 e dell'art. 113 c.p.c., sostenendo che la norma consentirebbe brevi prosecuzioni di fatto oltre la scadenza del termine, entro limiti temporali prefissati e con sola maggiorazione retributiva, e che nel caso concreto vi era solo un "periodo cuscinetto" senza vera proroga o rinnovo del contratto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha chiarito che l'art. 22 d.lgs. 81/2015, pur prevedendo una maggiorazione della retribuzione per la continuazione di fatto del rapporto oltre la scadenza, è espressamente subordinato al rispetto dei limiti massimi di durata di cui all'art. 19. Poiché nel caso concreto le proroghe avevano determinato una durata superiore al limite massimo di 12 mesi e non erano state assistite dalle esigenze tassative previste dall'art. 19, comma 4, la Corte territoriale aveva correttamente applicato l'art. 21, comma 1, disponendo la conversione del rapporto a tempo indeterminato ed escludendo l'operatività dell'art. 22. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stata dedotta la violazione di legge come vizio del ricorso per cassazione
la continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine comporta una maggiorazione retributiva, ma solo fermi i limiti massimi di durata di cui all'art. 19; la norma non è applicabile quando tali limiti siano stati superati
art. 19, comma 4, d.lgs. n. 81/2015
la proroga oltre i 12 mesi era consentita solo in presenza delle esigenze tassative previste dalla disposizione; in difetto, il rapporto non può restare a termine
art. 21, comma 1, d.lgs. n. 81/2015
il superamento dei limiti massimi di durata e l'assenza delle condizioni richieste determinano la conversione del rapporto a tempo indeterminato
richiamato come norma asseritamente violata, senza autonoma decisività nella motivazione finale
norma sul rito camerale e sulla decisione in camera di consiglio
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La disciplina della prosecuzione di fatto del rapporto a tempo determinato oltre la scadenza opera solo entro i limiti massimi di durata fissati dalla legge: se tali limiti sono superati, la norma sulla maggiorazione retributiva non è applicabile.
- La proroga del contratto a termine oltre la soglia legale richiede il rispetto delle condizioni tassative previste dalla disciplina speciale; in mancanza, il rapporto si converte in tempo indeterminato.
- Quando il giudice accerta che la durata complessiva del contratto a termine ha superato il limite massimo consentito e che le proroghe non rispettano le condizioni legali, deve escludere la mera prosecuzione di fatto e applicare la conversione del rapporto.
- In sede di legittimità, la censura che invochi una norma sulla continuazione oltre il termine non può prescindere dal rispetto della clausola di salvezza dei limiti massimi di durata prevista dalla stessa disposizione.
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