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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01212/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di un esercizio commerciale, formalmente inquadrato al 3° livello del CCNL commercio come commesso, ha agito per ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento al 1° livello, sostenendo di avere in concreto svolto mansioni di direttore di negozio, con conseguente domanda di differenze retributive, TFR e ulteriori voci economiche subordinate. La società convenuta ha opposto l'esistenza di un verbale di conciliazione giudiziale intervenuto in un precedente giudizio di impugnazione del licenziamento, nel quale il lavoratore avrebbe riconosciuto la correttezza del 3° livello. Il Tribunale ha rigettato le domande valorizzando tale conciliazione e un preteso frazionamento indebito della domanda. La Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione, ritenendo non decisiva la conciliazione nel diverso giudizio, reputando attendibili alcuni testimoni che descrivevano mansioni di effettiva gestione del punto vendita, e ha riconosciuto il diritto al 1° livello dal gennaio 2013, con condanna della società al pagamento delle differenze retributive e di TFR. In cassazione la società ha proposto sette motivi: ha dedotto, anzitutto, la violazione delle norme sulla confessione e sulla valutazione della prova per il mancato rilievo alla dichiarazione resa nel verbale di conciliazione e per la ritenuta prevalenza delle testimonianze; ha poi censurato la mancata rilevazione della asserita genericità del ricorso introduttivo e dei capitoli di prova, oltre alla ritenuta ammissione della prova testimoniale; infine ha contestato l'applicazione dell'art. 2103 c.c., la violazione del CCNL commercio e la motivazione apparente della sentenza d'appello, lamentando l'omesso c.d. giudizio trifasico necessario per la corretta comparazione tra mansioni svolte e livelli contrattuali. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili per difetto di autosufficienza i primi tre motivi, ha accolto il quarto, il quinto e il sesto perché la Corte d'appello non aveva svolto il necessario accertamento in tre fasi (mansioni concretamente svolte, individuazione delle previsioni del contratto collettivo, raffronto tra i due piani), limitandosi a una motivazione assertiva e priva della descrizione dei contenuti dei livelli contrattuali comparati; il settimo motivo è stato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto, quinto e sesto motivo del ricorso, ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo per difetto di autosufficienza e ha dichiarato assorbito il settimo. La sentenza della Corte d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo accertamento sull'inquadramento professionale del lavoratore mediante il corretto procedimento trifasico di comparazione tra mansioni svolte e declaratorie contrattuali. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    il vizio è stato dedotto per violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali; la Corte lo ha ritenuto fondato con riferimento alla corretta applicazione dell'art. 2103 c.c. e alla necessità del giudizio trifasico.

  • art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    i motivi formulati anche sotto il profilo motivazionale sono stati scrutinati nei limiti dell'autosufficienza e, per quelli accolti, la motivazione della sentenza impugnata è stata reputata solo apparente e giuridicamente insufficiente.

  • art. 2730 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla confessione; la Corte ha però dichiarato inammissibili i motivi per difetto di autosufficienza, senza entrare nel merito della pretesa confessione.

  • art. 2733 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla confessione giudiziale; il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata trascrizione integrale dei passaggi del verbale rilevanti.

  • art. 2735 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia della dichiarazione resa nel verbale di conciliazione; la Corte non ha esaminato nel merito la doglianza per difetto di autosufficienza.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione della prova; la Corte non ha accolto i motivi su questo punto per carenza di autosufficienza, mentre ha censurato la sentenza d'appello per il mancato corretto schema di comparazione delle mansioni.

  • art. 228 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente con riferimento alla confessione; la Corte non ha esaminato il merito della doglianza.

  • art. 229 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente con riferimento alla confessione giudiziale; il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 356 c.p.c.

    richiamato per contestare il valore probatorio della confessione e delle testimonianze; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato per l'asserita inammissibilità della prova testimoniale; la Corte ha respinto il motivo per difetto di autosufficienza.

  • art. 414, nn. 4 e 5, c.p.c.

    richiamato per denunciare la genericità del ricorso introduttivo e dei capitoli di prova; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura per mancata specificazione e trascrizione dei contenuti rilevanti.

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato tra le norme che avrebbero dovuto impedire l'ammissione della prova testimoniale; la censura non è stata esaminata nel merito per difetto di autosufficienza.

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudizio d'appello e alle eccezioni di genericità; la doglianza è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte non ha accolto il motivo specifico, ma ha ribadito che il giudizio sull'inquadramento richiede un corretto accertamento fattuale e comparativo.

  • art. 2103 c.c.

    norma centrale della decisione: il riconoscimento delle mansioni superiori e del correlato inquadramento presuppone l'accertamento concreto delle mansioni svolte, l'individuazione delle declaratorie del contratto collettivo e il raffronto tra i due piani.

  • art. 113 CCNL commercio

    richiamato con riferimento alle declaratorie di inquadramento; la sentenza d'appello è stata cassata perché non aveva riportato e comparato i contenuti dei livelli contrattuali rilevanti.

  • art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare motivazione apparente; la Corte ha ritenuto fondata la censura nei limiti in cui la motivazione d'appello non esplicitava il raffronto tra mansioni e livelli.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza; la Corte ha valorizzato l'insufficienza argomentativa della decisione impugnata.

Massime di principio

  • Per il riconoscimento di mansioni superiori e del relativo inquadramento non basta una ricostruzione in fatto delle attività svolte: il giudice deve compiere un accertamento trifasico, cioè identificare le mansioni concretamente espletate, individuare le declaratorie e i livelli del contratto collettivo applicabile e raffrontare i due piani in modo espresso.
  • La motivazione che riconosce un superiore inquadramento è viziata se omette di indicare quali siano i contenuti del livello rivendicato e di quello posseduto, e se si limita a formule assertive senza spiegare perché le mansioni provate corrispondano alla declaratoria superiore.
  • Le censure di legittimità basate su documenti o verbali non integralmente trascritti nel ricorso possono essere dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza, quando la Corte non è posta in condizione di verificare direttamente il contenuto decisivo del documento invocato.
  • La deduzione di genericità del ricorso introduttivo o dei capitoli di prova deve essere specifica e deve indicare anche la sede processuale in cui l'eccezione è stata proposta e riproposta; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • La valutazione delle testimonianze è sindacabile in cassazione solo nei limiti in cui la decisione di merito sia affetta da errore di diritto, motivazione apparente o omesso esame nei limiti consentiti; non è sufficiente opporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieMansioni superioriImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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