Cassazione Civile, Ordinanza n. 01214/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore che, pur risultando formalmente dipendente di due cooperative succedutesi come appaltatrici, ha sostenuto di avere in realtà prestato attività alle dipendenze dell'istituto di credito committente nell'ambito di un'interposizione fittizia di manodopera. Egli ha chiesto la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il committente, con decorrenza dal gennaio 1988 all'agosto 2005, la qualifica di archivista, le differenze retributive, la regolarizzazione contributiva e il risarcimento danni. La corte d'appello, quale giudice di rinvio, ha invece ritenuto genuino l'appalto di facchinaggio e trasporto e ha rigettato il gravame. Con il primo motivo di ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione del D.lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1, e dell'art. 1665 c.c., assumendo che l'appalto fosse in realtà mera fornitura di manodopera, che le direttive fossero impartite direttamente dal personale della banca e che le cooperative fossero meri intermediari. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza e violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente o contraddittoria, contestando l'equiparazione delle mansioni di archivista a quelle di facchinaggio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decisione impugnata è coerente con il principio secondo cui l'appalto di servizi è lecito anche se fondato su prevalente manodopera, purché l'appaltatore organizzi e gestisca autonomamente il servizio e il committente non eserciti interventi dispositivi o di controllo sui dipendenti oltre il coordinamento necessario. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura nella parte in cui mirava a una nuova valutazione del fatto, poiché la corte territoriale aveva accertato che la prestazione era stata svolta alle dipendenze delle cooperative nell'ambito di appalti genuini. Il secondo motivo è stato giudicato infondato, perché la motivazione della sentenza di merito non era apparente: la corte d'appello aveva spiegato che in un archivio bancario possono operare sia addetti alle mansioni tipiche di archivista sia personale ausiliario addetto a compiti di fatica. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02.
Norme richiamate
Richiamato come base della decadenza inizialmente dichiarata in primo grado; la Corte di rinvio prende atto che in cassazione era stata esclusa la decadenza, ma nel provvedimento qui esaminato tale profilo non è oggetto di accoglimento.
art. 29, comma 1, D.lgs. n. 276/2003
L'appalto di opere o servizi con prevalenza di manodopera è lecito se l'appaltatore organizza e gestisce autonomamente il servizio e il committente si limita al coordinamento senza ingerenze dispositive e di controllo sui lavoratori.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'assenza di un vero appalto; la Corte non ravvisa violazione della norma nella decisione di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, ma la censura è stata respinta perché la sentenza di merito è conforme al diritto vivente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente il motivo per nullità della sentenza; nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta infondata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura di fatto è inammissibile se mira a una rivalutazione del merito al di fuori dei ristretti limiti del vizio motivazionale.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione è configurabile solo in presenza di una obiettiva carenza dell'iter logico; non basta il dissenso del ricorrente sulla valutazione delle prove.
art. 111 Cost.
La motivazione è sufficiente quando rende percepibile il percorso argomentativo seguito dal giudice.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'appalto di servizi non è illecito per il solo fatto che sia eseguito prevalentemente con manodopera: ciò che rileva è che l'appaltatore disponga di una propria organizzazione imprenditoriale e assuma in autonomia la gestione del servizio.
- La distinzione tra appalto genuino e interposizione illecita si gioca sulla presenza o meno di un potere direttivo, organizzativo e di controllo esercitato dal committente sui lavoratori dell'appaltatore; il mero coordinamento funzionale all'esecuzione del servizio non è sufficiente a trasformare l'appalto in somministrazione illecita.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, quando il giudice di merito abbia già compiuto un accertamento fattuale non apparente e logicamente coerente.
- Il vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 132 c.p.c. sussiste solo quando la sentenza non consenta di individuare il criterio logico seguito dal giudice; non ricorre se la decisione espone le ragioni della qualificazione dei fatti e delle mansioni esaminate.
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