Cassazione Civile, Ordinanza n. 01190/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente inquadrata come responsabile di unità amministrativa/tecnica complessa, alla quale erano stati riconosciuti in sede di assunzione un superminimo poi assorbito e un assegno ad personam. La lavoratrice ha sostenuto che, dal gennaio 2016, la società avesse illegittimamente cessato di corrispondere l’assegno ad personam e che ciò avesse violato la clausola di stabilità stipendiale prevista dal CCNL, chiedendo: differenze retributive per oltre 43 mila euro; il pagamento di differenze dell’indennità di posizione incarico per alcuni mesi del 2009; in subordine, il ripristino dell’assegno ad personam in misura idonea a garantire il trattamento economico complessivo originario. La società ha resistito contestando la domanda e proponendo in compensazione un proprio credito, asseritamente derivante da un errato adeguamento nel tempo dell’assegno ad personam. In appello la lavoratrice ha ottenuto il riconoscimento del diritto al ripristino dell’assegno ad personam dal gennaio 2016 e delle differenze correlate, mentre è stata accolta anche l’eccezione di compensazione della società. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2734 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto provato il controcredito aziendale, nonché omesso esame di un fatto decisivo relativo a errori di calcolo nell’assorbimento dell’assegno ad personam; ha inoltre sostenuto che la doppia conforme non fosse ostativa o che comunque la motivazione fosse viziata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, perché non rispettava l’onere di autosufficienza nel riportare il contenuto essenziale delle buste paga e dei prospetti contabili, e perché non attingeva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anche sulla circostanza che la contestazione del controcredito era stata proposta solo in base alla tesi dell’erronea assorbibilità dell’assegno ad personam. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché coperto dalla c.d. doppia conforme: i due gradi di merito avevano deciso la questione dell’an e del quantum dell’assorbimento sulla base delle medesime ragioni, senza che la ricorrente indicasse e dimostrasse la diversità delle ragioni poste a base delle due decisioni. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Viene richiamato per delimitare i motivi di ricorso; in cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito, né è deducibile un vizio motivazionale che, in presenza di doppia conforme, risulti precluso.
art. 115 c.p.c.
È invocato dalla ricorrente, ma la Corte osserva che le censure tendono in realtà a ottenere una rivalutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
È invocato dalla ricorrente, ma la Corte ribadisce che la valutazione dell’attendibilità delle prove documentali appartiene al giudice di merito.
art. 2697 c.c.
È invocato dalla ricorrente in tema di prova del controcredito; la Corte rileva che il motivo non supera i limiti del giudizio di legittimità e non scalfisce la ratio della decisione di merito.
art. 2734 c.c.
È richiamato dalla ricorrente, ma senza incidere sulla motivazione della sentenza impugnata, che resta fondata sulla non specifica contestazione del controcredito al di fuori della tesi dell’erroneo assorbimento dell’assegno.
art. 360, penult. co., c.p.c.
È richiamato per affermare che il motivo sull’omesso esame è precluso dalla doppia conforme quando le sentenze di primo e secondo grado sono fondate sulle stesse ragioni di fatto e di diritto.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Consente l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si censurano conteggi o documenti, occorre riportarne in modo essenziale il contenuto rilevante, così da consentire il controllo di decisività e pertinenza della censura.
- La censura che non aggredisce la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile, anche se formalmente proposta sotto vizi di violazione di legge o di motivazione.
- Quando il ricorso attacca un capo deciso in modo conforme nei due gradi di merito sulla base delle stesse ragioni di fatto e di diritto, opera la preclusione della doppia conforme e il vizio di omesso esame è inammissibile se non si dimostra la diversità delle basi motivazionali delle due decisioni.
- Nel rapporto di lavoro, l’eccezione di compensazione fondata su un controcredito non specificamente e autonomamente contestato, una volta caduta la sola critica principale su cui si reggeva la contestazione, può essere ritenuta fondata dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01186/2026 del 20/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 20 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01208/2026 del 20/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 20 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01212/2026 del 20/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 20 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01214/2026 del 20/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 20 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01216/2026 del 20/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 20 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01219/2026 del 20/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →