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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07565/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l’anno d’imposta 2004 relativo a un terreno edificabile nel Comune di Guidonia Montecelio. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della contribuente e annullato l’atto, ritenendo tardiva o comunque invalida la notifica dell’accertamento. La società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, poi integrati con memoria; il terzo motivo, in particolare, ha denunciato la violazione dell’art. 21 del d.lgs. 546/1992 e quindi la tardività del ricorso originario della contribuente. La resistente ha replicato sostenendo che la prima notifica dell’avviso del 29 dicembre 2010 non si era perfezionata per mancanza dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) e che la seconda notifica del 18 novembre 2011 sarebbe stata comunque oltre il termine decadenziale quinquennale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso della concessionaria, ritenendo assorbiti gli altri motivi dalla fondatezza del terzo. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo sul punto, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente per tardività, poiché la notifica dell’avviso di accertamento doveva considerarsi perfezionata entro il termine di decadenza tramite spedizione e compiuta giacenza. Ha inoltre disposto la condanna della controricorrente alle spese del giudizio di legittimità e la compensazione delle spese dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    Il termine per proporre il ricorso tributario è perentorio; nel caso concreto, la tardiva proposizione del ricorso originario comporta la sua inammissibilità.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Per gli atti tributari opera il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, rilevando per il notificante la spedizione dell’atto ai fini del rispetto del termine di decadenza dal potere impositivo.

  • art. 1, comma 161, L. 296/2006

    In materia di ICI il termine quinquennale di decadenza decorre, per ciascun periodo d’imposta, dall’anno successivo a quello di riferimento.

  • art. 10, comma 4, d.lgs. 504/1992

    Le sopravvenienze rilevanti ai fini dell’ICI devono essere denunciate nell’anno successivo a quello di riferimento, incidendo sul dies a quo della decadenza.

  • art. 26, comma 1, d.P.R. 602/1973

    Nella notificazione diretta a mezzo posta degli atti impositivi si applica il procedimento semplificato postale; in caso di mancato recapito per temporanea assenza, la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza e deposito.

  • art. 153 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla possibilità per il contribuente di chiedere la rimessione in termini se dimostra di non avere avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa non imputabile.

Massime di principio

  • In materia di notificazione degli atti impositivi, ai fini del rispetto del termine di decadenza rileva per il notificante il momento in cui l’ente ha posto in essere gli elementi necessari alla notifica, non quello della effettiva conoscenza da parte del contribuente.
  • La notificazione diretta dell’atto impositivo a mezzo posta, quando si perfezioni per compiuta giacenza, si considera eseguita decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza e deposito; non è necessaria, ai fini della validità della notifica, la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della CAD, salvo eventuali rimedi del destinatario per mancata conoscenza incolpevole.
  • In materia di ICI, il termine quinquennale di decadenza per l’accertamento decorre dall’anno successivo a quello di riferimento, perché entro tale anno devono essere denunciate le sopravvenienze rilevanti.
  • La tardività del ricorso introduttivo nel processo tributario comporta la sua inammissibilità, rilevabile quando la notifica dell’atto presupposto risulti perfezionata entro il termine di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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