Cassazione Civile, Ordinanza n. 41247/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il ricorso principale del Comune, dichiara inammissibile il ricorso incidentale del lavoratore, cassa la sentenza d'appello e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo e rigetta tutte le domande proposte nei confronti del Comune. Compensa integralmente le spese di merito e di legittimità. Dà inoltre atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, se dovuto.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla soppressione di una IPAB siciliana e dal passaggio del relativo personale al Comune. Un dipendente, assunto all'IPAB dal 2009, aveva chiesto in via monitoria il pagamento di differenze retributive maturate tra il 2008 e l'aprile 2014 e, in sede cautelare, il riconoscimento del diritto all'inserimento nell'organico comunale, assumendo che la normativa regionale imponesse al Comune l'assorbimento automatico del personale in caso di estinzione dell'ente. La Corte d'appello aveva ritenuto configurabile una successione del Comune in universum ius e aveva confermato, in sostanza, il diritto del lavoratore al transito alle dipendenze dell'ente locale. Il Comune ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione della normativa regionale e dell'art. 30 d.lgs. 165/2001, sostenendo che non poteva affermarsi un obbligo di assorbimento in assenza di posti vacanti in organico; con il secondo ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della l.r. Sicilia n. 22/1986 per contrasto con parametri costituzionali e con i vincoli di finanza pubblica. Il lavoratore resiste e propone a sua volta ricorso incidentale con più censure, prevalentemente incentrate su asserite preclusioni processuali e sulla mancata considerazione dell'inoppugnabilità del provvedimento amministrativo di estinzione dell'IPAB. La Corte di cassazione ritiene fondato il ricorso principale perché, nel frattempo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, della legge regionale, nella parte in cui prevedeva l'assorbimento ope legis del personale da parte del Comune; tale declaratoria elimina con effetto retroattivo il fondamento normativo delle domande del lavoratore, salvo i soli rapporti ormai esauriti, che qui non risultano. Il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile per difetto di interesse e per carenze di specificità. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte cassa la sentenza impugnata, decide nel merito, revoca il decreto ingiuntivo e rigetta tutte le domande del lavoratore contro il Comune; compensa integralmente le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 24 L.r. Sicilia 9 maggio 1986, n. 22
invocato dal ricorrente principale insieme all'art. 30 d.lgs. 165/2001 per contestare l'obbligo di assorbimento del personale
art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato per escludere che possa configurarsi un obbligo di assorbimento automatico in assenza di posti disponibili
art. 34 L.r. Sicilia 9 maggio 1986, n. 22
"i beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico"
la Corte prende atto della declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui prevedeva l'assorbimento del personale da parte del Comune in caso di estinzione dell'IPAB
art. 119 Cost.
richiamato dalla Corte costituzionale come parametro violato in tema di autonomia finanziaria e corrispondenza tra risorse e funzioni
art. 15, secondo comma, Statuto della Regione Siciliana
richiamato dalla Corte costituzionale come parametro in tema di equilibrio di bilancio e autonomia finanziaria
art. 97 Cost.
richiamato dalla Corte costituzionale in relazione al buon andamento della pubblica amministrazione
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente nel novero dei parametri costituzionali dedotti, ma non è il fondamento della decisione
art. 114 Cost.
richiamato dal ricorrente nel novero dei parametri costituzionali dedotti
art. 117, lett. e), Cost.
richiamato dal ricorrente nel novero dei parametri costituzionali dedotti
art. 118 Cost.
richiamato dal ricorrente nel novero dei parametri costituzionali dedotti
art. 119, quarto e quinto comma, Cost.
richiamato dalla Corte costituzionale tra i parametri violati
art. 119, primo e sesto comma, Cost.
richiamato dalla Corte costituzionale tra i parametri violati
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata
la Corte lo applica anche al controricorso, rilevando l'inammissibilità delle doglianze prive di specificità e di necessaria riproduzione degli atti rilevanti
richiamato per estendere al controricorso l'onere di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c.
richiamato nei motivi incidentali per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato nei motivi incidentali
art. 4 legge n. 2248 del 1865
richiamato nei motivi incidentali
richiamato nei motivi incidentali in tema di giudicato
richiamato nei motivi incidentali in tema di acquiescenza e preclusioni
richiamato nei motivi incidentali
richiamato nei motivi incidentali
richiamato nei motivi incidentali
richiamato nei motivi incidentali
richiamato per il principio secondo cui i provvedimenti in materia di personale adottati in base a disposizioni poi dichiarate illegittime sono nulli di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente
art. 16, comma 8, d.l. n. 98 del 2011
"I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni ... in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulli di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente"
rafforza la conclusione che la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità travolge gli effetti dei provvedimenti adottati in base alla norma illegittima
Massime di principio
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma elimina la disposizione con effetto retroattivo, rendendola inapplicabile anche ai rapporti sorti prima della pronuncia, salvo i soli rapporti ormai esauriti per giudicato, consolidamento sostanziale o preclusioni equivalenti.
- Quando la pretesa giudiziale si fonda esclusivamente su una norma successivamente dichiarata incostituzionale, viene meno il substrato giuridico della domanda e il giudice deve applicare gli effetti della decisione del giudice delle leggi al rapporto ancora pendente.
- In tema di personale delle pubbliche amministrazioni, i provvedimenti adottati in base a disposizioni poi dichiarate costituzionalmente illegittime sono nulli di diritto e l'amministrazione deve ripristinare la situazione precedente, ferma l'eventuale applicazione dell'art. 2126 c.c. per le prestazioni già eseguite.
- Il ricorso incidentale del controricorrente vittorioso in appello è inammissibile se mira a censurare singoli capi o singoli motivi della sentenza senza incidere sull'esito complessivo favorevole, difettando l'interesse ad impugnare.
- Nel ricorso per cassazione e nel controricorso, le doglianze devono rispettare l'onere di specificità e di indicazione degli atti rilevanti; la mancanza di riproduzione o di localizzazione degli elementi necessari comporta inammissibilità.
- Se la causa è decisa sulla base della sopravvenuta caducazione della norma fondante e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c. rigettando le domande originarie.
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