Cassazione Civile, Ordinanza n. 24150/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La lite riguarda un pensionato che aveva ottenuto nei giudizi di merito l’accertamento dell’illegittimità del contributo di solidarietà applicato al proprio trattamento pensionistico dalla Cassa, in forza di delibere dell’ente che prorogavano una misura introdotta dal regolamento interno. I giudici di merito avevano anche ordinato la restituzione delle somme trattenute, nei limiti della prescrizione decennale, escludendo l’applicabilità del prelievo diretto previsto dall’art. 24, comma 24, del d.l. 201/2011 per gli anni 2012-2013. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha sostenuto la legittimità del contributo di solidarietà alla luce dell’autonomia regolamentare degli enti privatizzati, del superamento del principio del pro rata e della sopravvenuta normativa di interpretazione autentica; 2) ha contestato la mancata applicazione dell’art. 24, comma 24, d.l. 201/2011 almeno per il biennio 2012-2013 e la ritenuta carenza di specificità dell’appello sulla questione dell’inerzia dell’ente; 3) ha dedotto che la domanda di restituzione fosse soggetta a prescrizione quinquennale e non decennale, richiamando le norme sui ratei pensionistici arretrati e sulla riliquidazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha ribadito che il contributo di solidarietà imposto dalla Cassa su pensioni già liquidate costituisce un prelievo patrimoniale distinto dai criteri di determinazione del trattamento pensionistico, e come tale richiede una base legale primaria ex art. 23 Cost.; il regolamento della Cassa non può introdurre autonomamente un prelievo siffatto. Ha inoltre escluso che l’art. 24, comma 24, d.l. 201/2011 fosse applicabile automaticamente al caso di specie, poiché presuppone una specifica inerzia dell’ente nell’adottare misure legittime, situazione non sovrapponibile alla trattenuta qui esaminata. Quanto alla prescrizione, ha confermato che per la ripetizione delle somme indebitamente trattenute si applica la prescrizione ordinaria decennale, non quella quinquennale, perché il credito alla restituzione nasce da un prelievo illegittimo e non da meri ratei pensionistici già liquidi ed esigibili. Nonostante la reiezione nel merito delle doglianze, il ricorso è stato dichiarato inammissibile in dispositivo; il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende e alla statuizione finale sul doppio contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso
richiamati per la disciplina della privatizzazione degli enti previdenziali professionali
richiamato per il principio del pro rata nella disciplina previdenziale
art. 1, comma 763, L. 296/2006
considerato come norma che ha attenuato il vincolo del pro rata e ampliato gli strumenti di riequilibrio delle casse privatizzate
art. 1, comma 488, L. 147/2013
richiamato come interpretazione autentica sulla validità degli atti adottati dagli enti prima del 2007, nei limiti della conformità a legge
art. 24, comma 24, d.l. 201/2011 conv. in L. 214/2011
ritenuto non autoapplicativo e comunque non utilizzabile per legittimare il prelievo regolamentare impugnato, perché presuppone inerzia dell’ente e un diverso istituto contributivo
artt. 2, 3, 23 Cost.
richiamati a sostegno della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte e del giudizio di ragionevolezza
artt. 2, 9, 32 Statuto della Cassa Commercialisti
norme statutarie richiamate dalla ricorrente a fondamento del potere regolamentare dell’ente
richiamato tra le norme asseritamente violate dal giudice di merito
invocato con riguardo alla specificità dei motivi di appello
art. 19, comma 3, L. 21/1986
richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione
ritenuto non applicabile alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, perché la prestazione non era un credito pensionistico liquido ed esigibile
considerato riferito ai ratei arretrati e alle riliquidazioni pensionistiche, non all’indebita trattenuta patrimoniale
applicato il termine ordinario decennale all’azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute
art. 23 Cost.
richiamato per affermare che il prelievo patrimoniale è riservato alla legge
richiamato per la definizione accelerata del giudizio in camera di consiglio
applicato per la condanna alla somma in favore della Cassa delle Ammende in ragione della definizione conforme a proposta non accettata
richiamato per la tardività del controricorso
ulteriore richiamo alla prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, esclusa nel caso di specie
Massime di principio
- Un contributo di solidarietà imposto da un ente previdenziale privatizzato su pensioni già liquidate, se configura una trattenuta patrimoniale autonoma rispetto ai criteri di calcolo del trattamento, non può essere introdotto validamente con mera fonte regolamentare, perché la relativa prestazione patrimoniale richiede una base legale primaria ai sensi dell’art. 23 Cost.
- La disciplina del pro rata, pur attenuata dalle riforme successive per gli atti diretti al riequilibrio di lungo periodo, continua a operare in modo rigoroso per i trattamenti pensionistici già maturati prima della riforma, sicché gli atti dell’ente non possono incidere retroattivamente sul quantum della pensione già definita in violazione della legge.
- La norma sopravvenuta di interpretazione autentica conferma la validità degli atti adottati dagli enti previdenziali solo se essi sono stati assunti nel rispetto della legge; essa non legittima ex post provvedimenti regolamentari che abbiano introdotto prelievi non consentiti dalla fonte primaria.
- Il contributo di solidarietà previsto dalla normativa statale per specifiche ipotesi non è automaticamente applicabile a fattispecie analoghe di trattenuta regolamentare: occorre il presupposto normativo tipico previsto dalla legge, compresa l’eventuale inerzia dell’ente e la diversa struttura del prelievo.
- Quando si controverte dell’indebita trattenuta operata sulla pensione, l’azione di ripetizione delle somme segue la prescrizione ordinaria decennale, non quella quinquennale prevista per i singoli ratei pensionistici liquidi ed esigibili; la trattenuta illegittima genera infatti un credito autonomo alla restituzione, diverso dal diritto al rateo pensionistico.
- Le norme sulla prescrizione quinquennale dei ratei arretrati e delle riliquidazioni pensionistiche non si applicano alle somme sottratte mediante un prelievo patrimoniale illegittimo, perché tali somme non sono ratei dovuti ma importi indebitamente prelevati dal trattamento già determinato.
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