Cassazione Civile, Ordinanza n. 24050/2025 del 28/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una società datrice di lavoro ha proposto opposizione a precetto avverso l'intimazione notificata da un proprio ex dipendente sulla base di una diffida accertativa della Direzione territoriale del lavoro, con cui si imputava alla società di non aver considerato, nel calcolo del TFR, somme indicate in busta paga a titolo di indennità di trasferta per un importo di euro 7.109,00. La Corte d'appello ha rigettato l'opposizione, ritenendo sufficiente ai fini dell'art. 480, comma 2, c.p.c. il richiamo alla diffida accertativa e reputando corretta la computabilità nel TFR delle somme corrisposte con continuità e non in modo sporadico. In cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 480, comma 2, c.p.c. per nullità del precetto per mancata o incompleta trascrizione del titolo esecutivo e per assenza del riferimento al provvedimento dichiarativo dell'esecutorietà; 2) violazione dell'art. 2120 c.c. per avere incluso nel TFR importi versati a titolo di trasferta, con omesso esame di fatti decisivi; 3) violazione dell'art. 51, commi 5 e 6, TUIR e dell'art. 7-quinquies D.L. 193/2016, come norma interpretativa, per il trattamento fiscale/contributivo delle somme di trasferta, sempre con omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo quanto alla dedotta nullità del precetto, perché l'individuazione del titolo esecutivo può risultare soddisfatta anche da elementi contenuti nell'atto, e comunque la diffida accertativa richiamata era sufficiente; ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla mancanza del provvedimento di esecutorietà, sia perché non risultava specificamente introdotta nei gradi di merito, sia perché avrebbe dovuto essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato come vizio motivazionale fuori dai limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e privo dell'indicazione di un fatto storico decisivo effettivamente trascurato, oltre che per difetto di specifica devoluzione nei gradi di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per novità della questione, non trattata nella sentenza impugnata e non adeguatamente allegata come dedotta in precedenza. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 480, comma 2, c.p.c.
L'omissione o l'inesattezza di alcuni elementi formali del precetto non determina nullità se l'atto consente comunque di individuare il titolo esecutivo, il credito e il creditore, raggiungendo lo scopo legale della intimazione.
art. 2120 c.c.
Ai fini del TFR, i compensi devono essere esclusi solo se sporadici ed occasionali; somme corrisposte con regolarità e stabilità possono rientrare nella base di calcolo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È utilizzabile per denunciare violazioni di legge, ma non per sollecitare una diversa ricostruzione di merito quando la censura investe in sostanza la valutazione dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, secondo i criteri fissati dalle Sezioni Unite; non basta lamentare una motivazione ritenuta insufficiente o perplessa.
art. 51, commi 5 e 6, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È richiamato dalla ricorrente per il trattamento fiscale delle somme di trasferta, ma la Corte non ne esamina il merito poiché la questione è dichiarata nuova e quindi inammissibile.
art. 7-quinquies, D.L. 193/2016, conv. in L. 1 dicembre 2016, n. 225
È invocato come norma interpretativa sul trattamento delle indennità di trasferta, ma la censura è inammissibile per novità della questione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'omessa o incompleta indicazione formale del titolo nel precetto non ne comporta la nullità quando, attraverso altri elementi dell'atto, il debitore possa identificare con certezza creditore, credito e titolo esecutivo.
- La doglianza sulla mancanza del provvedimento che dichiara l'esecutorietà del titolo deve essere veicolata con il rimedio processuale corretto; se la censura attiene alla regolarità formale dell'atto esecutivo, non è proponibile con una generica opposizione al precetto.
- Nel giudizio di cassazione il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestare la valutazione delle prove o della disciplina collettiva.
- Una questione giuridica non trattata nella sentenza impugnata è inammissibile in cassazione per novità se il ricorrente non dimostra specificamente di averla già dedotta nei gradi di merito e di averla devoluta al giudice di appello.
- Ai fini del TFR, la natura retributiva di emolumenti formalmente qualificati come indennità dipende dalla loro effettiva continuità e non occasionalità, non dalla sola etichetta attribuita in busta paga.
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