Cassazione Civile, Ordinanza n. 24048/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa di alcuni lavoratori di ottenere differenze retributive in applicazione di accordi sindacali del 25 settembre 2008, relativi al passaggio dal gruppo Alitalia alla nuova compagnia aerea. I lavoratori assumevano che, per garantire una retribuzione mensile non inferiore, a parità di ore di volo, al 93% di quella che sarebbe stata corrisposta da Alitalia, dovesse essere computata nella base di calcolo anche la voce "indennità trasporto Venezia" come componente della retribuzione parametro. Il tribunale aveva accolto la domanda e poi anche l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in esecuzione del titolo; la corte d’appello aveva respinto gli appelli della società. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che vi sarebbe stata una divergenza tra il contenuto della domanda e il petitum finale; 2) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., contestando l’affermazione di non contestazione del mancato computo dell’indennità nel parametro; 3) violazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 274 c.p.c., per avere la corte ritenuto nuove alcune difese della società in appello; 4) violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e 1367 c.c., per l’asserita errata interpretazione dell’accordo sindacale; 5) violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per asserita motivazione generica o carente e omesso esame di fatto rilevante in relazione alla conferma dell’opposizione al decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che investivano l’interpretazione della domanda giudiziale, la valutazione della non contestazione e la dedotta novità delle difese in appello, perché tutti diretti a sollecitare una rivalutazione di merito. Ha inoltre escluso che fosse censurabile in cassazione l’interpretazione dell’accordo sindacale, trattandosi di apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito se sorretto da motivazione plausibile. Infine, ha dichiarato il quinto motivo in parte inammissibile e in parte infondato, sia per la preclusione derivante dalla doppia conforme sia perché la motivazione della sentenza impugnata non era inesistente, apparente o incomprensibile. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
delimita il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la sua violazione non può essere ravvisata quando il giudice di merito interpreta la domanda in modo complessivo e plausibile senza alterarne il contenuto sostanziale.
la mancata contestazione specifica di fatti allegati può determinare relevatio ab onere probandi, ma l’esistenza e la portata della non contestazione sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.
le censure che mirano a ribaltare la valutazione del materiale probatorio non sono ammissibili se risolvono in una richiesta di nuovo esame del merito.
non consente in cassazione di riesaminare come nuove o non nuove le difese se ciò implica una diversa ricostruzione del fatto processuale già apprezzata dal giudice di merito.
richiamato dalla ricorrente nel contesto della censura sull’asserita novità delle argomentazioni in appello; la Corte non ne trae un principio autonomo decisivo.
l’interpretazione dell’accordo sindacale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione logicamente viziata.
richiamato come canone ermeneutico; la Corte ribadisce che non basta contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la nullità della sentenza per motivazione sussiste solo in presenza di motivazione assente, apparente, incomprensibile o perplessa, non per mera insufficienza o sintesi non condivisa.
richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per la dedotta carenza motivazionale; la Corte esclude il vizio poiché il percorso argomentativo è percepibile.
viene richiamato sia per i vizi di violazione di legge sia per il vizio motivazionale; la Corte ribadisce i limiti del controllo di legittimità, specie dopo la riforma del n. 5.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
il difetto di trascrizione o adeguata esposizione degli atti può rendere inammissibili le censure che si fondano su contenuti processuali non specificamente riportati.
la "doppia conforme" preclude la censura ex art. 360, n. 5, salvo che il ricorrente indichi specificamente le divergenze tra le basi fattuali delle due decisioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, impone il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L’interpretazione della domanda giudiziale e la delimitazione del petitum sostanziale spettano al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per travalicamento dei limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato o per motivazione radicalmente viziata.
- La valutazione della non contestazione specifica dei fatti allegati integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituirvi una diversa lettura del materiale processuale.
- L’interpretazione di un accordo collettivo o aziendale costituisce accertamento di fatto: la censura di legittimità è ammissibile solo se denuncia una concreta violazione dei canoni ermeneutici o un vizio motivazionale nei limiti oggi rilevanti.
- La mera prospettazione di una interpretazione alternativa e più favorevole del testo negoziale non è sufficiente per cassare la decisione di merito quando quella adottata dal giudice sia una delle interpretazioni possibili e plausibili.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le due decisioni di merito si fondano su ricostruzioni fattuali diverse.
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo nelle ipotesi estreme di motivazione assente, apparente, perplessa o incomprensibile; non basta che la motivazione sia sintetica, non condivisa o non confutativa di ogni singola doglianza.
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