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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24064/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un accordo con cui una persona aveva ceduto la nuda proprietà di un appartamento in cambio dell’assunzione, da parte dell’altra, di obblighi di assistenza e cura. La cedente ha chiesto in giudizio di accertare l’inadempimento della controparte, sostenendo che gli obblighi non fossero stati adempiuti e chiedendo la risoluzione del rapporto. La Corte d’appello ha confermato il rigetto della domanda, ritenendo, sulla base della prova orale, che l’adempimento fosse stato sostanzialmente provato per il periodo successivo al 2015 e che il mancato svolgimento dell’assistenza per circa due mesi nel dicembre 2017 non fosse imputabile alla debitora, poiché la prestazione era stata assicurata dalla nipote della beneficiaria per scelta unilaterale di quest’ultima. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell’art. 2697 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che, in una domanda di risoluzione per inadempimento di prestazioni assistenziali corrispettive della cessione di immobile, essa avrebbe dovuto provare solo la fonte del diritto e allegare l’inadempimento, gravando sul debitore la prova dell’adempimento; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., assumendo che l’inadempimento fosse grave perché l’assistenza era mancata per almeno due mesi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata non aveva applicato in modo errato il criterio di riparto dell’onere della prova: i giudici di merito non avevano deciso in base alla regola residuale dell’art. 2697 c.c., ma avevano accertato in fatto, attraverso la prova orale, l’avvenuto adempimento degli obblighi di assistenza da parte della resistente. La Corte ha inoltre precisato che l’onere probatorio richiamato dai giudici d’appello riguardava una specifica circostanza storica dedotta dalla ricorrente, cioè una presunta telefonata di fine dicembre 2017 con cui la resistente avrebbe manifestato l’intenzione di non assistere più la controparte. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulava un vizio di motivazione non scrutinabile in presenza di doppia conforme, senza indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, e comunque non si confrontava con la ratio decidendi, fondata sull’accertamento che l’assistenza per quel periodo era stata volontariamente sostituita dalla nipote della ricorrente. Spese non liquidate per difetto di attività difensiva dell’intimata; disposto anche l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La regola sul riparto dell’onere della prova non è stata violata, perché il giudice di merito ha fondato la decisione su un accertamento positivo dell’adempimento e non sulla mera applicazione della regola residuale dell’onere probatorio.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato come norma sulla risoluzione per inadempimento, ma la censura è stata respinta perché la Corte di merito aveva escluso in fatto l’inadempimento rilevante.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato per sostenere la gravità dell’inadempimento; la doglianza è stata respinta poiché il giudice di merito ha escluso che vi fosse un inadempimento imputabile e rilevante.

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo ex n. 5 è stato dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme; la censura non può essere usata per riesaminare l’accertamento di fatto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La presenza di doppia conforme preclude il sindacato sul vizio motivazionale nei limiti dedotti.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla disciplina, successiva alle modifiche del d.lgs. n. 149 del 2022, della preclusione al vizio motivazionale in caso di doppia conforme.

  • art. 3, commi 26 e 27, d.lgs. n. 149 del 2022

    Richiamato per la modifica della disciplina del ricorso per cassazione e della doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Usato come parametro per determinare l’importo aggiuntivo del contributo unificato.

Massime di principio

  • In una domanda di risoluzione per inadempimento, il giudice di merito può respingere la domanda se accerta in fatto, sulla base delle prove assunte, che la prestazione dovuta è stata eseguita, senza che operi in modo decisivo la regola residuale dell’art. 2697 c.c.
  • L’onere probatorio relativo a un singolo episodio storico specificamente allegato dalla parte non coincide con l’onere di provare l’inadempimento in sé: la parte che lo deduce deve provare la circostanza ulteriore su cui fonda la propria ricostruzione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza impugnata proviene da doppia conforme e il ricorrente non indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Il motivo di legittimità deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; è inammissibile la censura che si limiti a prospettare un diverso apprezzamento del fatto senza colpire l’accertamento decisivo compiuto dal giudice di merito.
  • Ai fini della gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c., è decisivo l’accertamento in fatto circa l’esistenza di un inadempimento imputabile e non giustificato; se il giudice di merito esclude tale inadempimento, la censura sulla sua gravità non può trovare ingresso in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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