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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24070/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di alcuni lavoratori socialmente utili (ASU) volta a ottenere il pagamento delle ore lavorate in eccedenza rispetto al tetto di 80 ore mensili presso il soggetto utilizzatore. La corte d'appello ha confermato il rigetto della domanda ritenendo che l'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 468 del 1997 preveda un compenso per le ore superiori a 20 settimanali e 8 giornaliere, senza però introdurre un autonomo limite delle 80 ore mensili. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 8, per avere escluso il limite delle 80 ore mensili; 2) vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per mancata pronuncia sui mesi in cui le ore lavorate avrebbero superato le 80 mensili; 3) violazione dell'art. 8 e dell'art. 360, n. 4 c.p.c., per non aver considerato che l'assegno INPS era corrisposto su base mensile. L'ente resistente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la corte territoriale ha correttamente applicato l'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 468 del 1997 secondo il suo dato letterale, dal quale non emerge alcun limite delle 80 ore mensili ai fini del compenso integrativo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non denunciava un fatto storico decisivo omesso, ma riproponeva la questione giuridica già esaminata con il primo motivo. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché relativo a un profilo non decisivo e comunque irrilevante rispetto alla disciplina specifica degli emolumenti richiesti. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3, d.lgs. n. 468 del 1997

    La norma va letta nel suo tenore letterale: prevede un compenso per le ore superiori a 20 settimanali e a 8 giornaliere, ma non introduce un autonomo limite di 80 ore mensili ai fini del diritto al compenso integrativo.

  • art. 8, comma 2, d.lgs. 1° dicembre 1997, n. 468

    Per i lavoratori utilizzati percettori di trattamenti previdenziali, l'impegno lavorativo settimanale è determinato dal criterio proporzionale tra trattamento e livello retributivo iniziale, con fissazione di un minimo di 20 ore settimanali e un massimo di 8 ore giornaliere; l'integrazione a carico dell'ente utilizzatore spetta solo se l'orario supera tale limite settimanale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se non denuncia l'omesso esame di un fatto storico discusso e decisivo, ma si limita a riproporre una questione giuridica già dedotta con altro motivo.

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    La censura è inammissibile quando investe un profilo non rilevante e non decisivo rispetto alla disciplina specifica del credito azionato.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02

    In caso di rigetto del ricorso, ove dovuto, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione delle disposizioni che regolano compensi o integrazioni per lavoratori utilizzati in programmi pubblici, il dato letterale della norma prevale quando non vi sia base testuale per introdurre un limite ulteriore non previsto espressamente dal legislatore.
  • Il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice di merito abbia omesso l'esame di un fatto storico, principale e decisivo, discusso tra le parti; non può essere utilizzato per reiterare una contestazione di puro diritto.
  • Una censura di nullità processuale o di violazione dell'art. 360, n. 4 c.p.c. è inammissibile se riguarda un aspetto non decisivo o privo di incidenza sulla regola sostanziale applicabile alla controversia.
  • Quando la norma speciale disciplina in modo compiuto i presupposti del compenso, elementi estranei alla sua struttura, come la periodicità mensile di un diverso emolumento, non possono alterarne la portata applicativa.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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