Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24067/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine da un precedente giudizio di lavoro fra una lavoratrice e la società datrice, nel quale erano state riconosciute l'illegittimità del termine apposto al contratto, la conversione a tempo indeterminato e la condanna della società alle conseguenze economiche della illegittima apposizione del termine. In seguito, a esito di vicende processuali ulteriori, si è posto il tema della restituzione di somme versate dalla società in esecuzione di una pronuncia poi parzialmente riformata e del successivo venir meno del titolo giudiziale a seguito dell'estinzione del giudizio di rinvio. La ricorrente ha chiesto la revocazione dell'ordinanza della Cassazione che aveva rigettato il suo ricorso, deducendo errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. e art. 391-bis c.p.c., sostenendo che la Corte avesse male percepito il contenuto degli atti e travisato la portata delle decisioni di merito e di legittimità, in particolare quanto alla sopravvivenza di capi condannatori e alla corretta applicazione degli artt. 336 e 389 c.p.c. La società resistente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per mancanza di procura speciale, eccezione respinta dalla Corte.

La decisione

La Corte ha esaminato preliminarmente la questione della procura speciale e l'ha ritenuta valida perché rilasciata su foglio separato, materialmente congiunto al ricorso, in una finestra temporale idonea tra pubblicazione del provvedimento impugnato e notificazione del ricorso. Nel merito, tuttavia, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione perché i rilievi della ricorrente non integravano un errore di fatto revocatorio, ma censuravano la valutazione giuridica e l'interpretazione del quadro processuale compiute dalla precedente ordinanza di legittimità. La Corte ha ribadito che la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. è limitata alle sole sviste percettive immediate e oggettive, risultanti dal raffronto tra sentenza e atti, non essendo utilizzabile per rimettere in discussione errori di giudizio o di interpretazione delle norme. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Rimedio revocatorio esperibile avverso le decisioni della Corte di cassazione nei limiti dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La revocazione è ammessa solo per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, consistente in una svista percettiva decisiva e non in un errore di giudizio o di interpretazione.

  • art. 83 c.p.c.

    La procura su foglio separato materialmente congiunto all'atto è equiparata alla procura apposta in calce o a margine; la specialità va apprezzata secondo la collocazione topografica e la riferibilità al giudizio.

  • art. 365 c.p.c.

    Per il ricorso per cassazione è necessaria la procura speciale, requisito ritenuto soddisfatto anche mediante procura su foglio separato congiunto all'atto, se temporalmente e materialmente riferibile al giudizio di legittimità.

  • art. 1367 c.c.

    Nel dubbio la procura va interpretata in senso conservativo, attribuendo alla parte la volontà di produrre effetti all'atto cui è collegata.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato in funzione del principio di conservazione degli atti processuali e della lettura utile della procura congiunta all'atto.

  • art. 336 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erroneità della ricostruzione delle conseguenze della riforma della sentenza; la Corte ne esclude la rilevanza ai fini revocatori perché la doglianza investe una valutazione giuridica.

  • art. 389 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare gli effetti dell'estinzione del giudizio di rinvio; la Corte osserva che la censura riguarda l'interpretazione giuridica della fattispecie e non un errore percettivo.

  • art. 393 c.p.c.

    L'estinzione del giudizio di rinvio determina l'estinzione del processo di rinvio e, nel ragionamento della Corte, esclude la sopravvivenza di un titolo giudiziale azionabile nei termini prospettati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. contro una decisione della Cassazione è ammissibile solo quando il provvedimento sia il prodotto di una svista percettiva immediatamente verificabile dagli atti, non quando si contesti la valutazione giuridica o l'interpretazione del quadro processuale.
  • Non integra errore revocatorio la doglianza che si risolva nella critica alla soluzione di diritto adottata dal giudice di legittimità, anche se prospettata come omessa percezione di atti o come travisamento della realtà processuale.
  • L'errore di fatto revocatorio richiede: contrasto tra rappresentazione contenuta nella decisione e contenuto oggettivo degli atti, assenza di controversia sul fatto, assoluta evidenza della svista e decisività causale dell'errore sulla decisione.
  • La procura speciale per il ricorso per cassazione può ritenersi validamente conferita anche mediante atto separato materialmente congiunto al ricorso, purché sia temporalmente collocata tra pubblicazione del provvedimento impugnato e notificazione del ricorso e non emerga in modo evidente la sua non riferibilità al giudizio di legittimità.
  • Il rimedio revocatorio non può trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio per riesaminare il merito o la correttezza giuridica della precedente decisione della Corte di cassazione.
  • La tutela della stabilità del giudicato e dell'ordinata amministrazione della giustizia giustifica un'interpretazione restrittiva della revocazione delle decisioni di legittimità, limitandola alle sole sviste materiali o ai puri equivoci percettivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.