Cassazione Civile, Ordinanza n. 24047/2025 del 28/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva convenuto in giudizio il datore di lavoro originario e il figlio di questi, deducendo di aver prestato attività continuativa alle dipendenze del padre in un bar-pasticceria dal 1988 al 2009, di essere stato licenziato oralmente e che l'azienda fosse poi stata trasferita al figlio per sottrarsi alle obbligazioni retributive. Il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, riconoscendo la continuità del rapporto, l'inefficacia del licenziamento orale e la successione del figlio nella titolarità del rapporto ai sensi dell'art. 2112 c.c., con condanna solidale al pagamento di differenze retributive. La corte d'appello aveva respinto l'impugnazione del cessionario, ritenendo provato il trasferimento d'azienda e respingendo anche l'eccezione di prescrizione dei crediti per la continuità del rapporto e la fittizietà dei contratti a termine. In cassazione il soccombente deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 2112 c.c. per insussistenza del trasferimento d'azienda; con il secondo, omesso esame di fatti decisivi, ulteriore violazione dell'art. 2112 c.c. assumendo che il rapporto fosse cessato per scadenza di un legittimo termine al 30 settembre 2009 e, infine, violazione delle norme sulla prescrizione (artt. 2956, 2948 e 2947 c.c.), sostenendo che i crediti erano ormai prescritti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a rimettere in discussione un accertamento di fatto riservato al giudice di merito circa la sussistenza dei presupposti del trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. Ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per la preclusione derivante dalla doppia conforme, non essendo state indicate le diverse rationes di fatto delle due decisioni di merito; ha altresì reputato inammissibile la doglianza sulla scadenza del contratto a termine perché fondata su un presupposto fattuale difforme da quello accertato nei gradi di merito (fittizietà dei contratti a termine e licenziamento orale inefficace). Quanto alla prescrizione, il ricorso è stato ritenuto infondato perché la Corte ha richiamato il principio secondo cui, in caso di successione di contratti a termine poi convertiti in un unico rapporto a tempo indeterminato per nullità del termine, la prescrizione dei crediti non decorre dalla scadenza dei singoli contratti ma resta sospesa sino alla cessazione del rapporto. Sono state quindi poste a carico del ricorrente le spese di lite e l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La verifica della sussistenza dei presupposti del trasferimento d'azienda integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; una volta accertato il trasferimento, opera la legittimazione passiva del cessionario per i rapporti di lavoro trasferiti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione dei fatti o del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame non è deducibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.
La doppia conforme preclude il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. se le due decisioni di merito coincidono nella ratio fattuale.
È richiamato quale assetto risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022 in tema di preclusioni al motivo ex n. 5.
È richiamato in relazione al rinvio alla giurisprudenza consolidata quale supporto dell'affermazione di principio.
artt. 2956 c.c., 2948 c.c., 2947 c.c.
La doglianza sulla prescrizione è infondata perché, nei rapporti di lavoro derivanti da contratti a termine poi convertiti in rapporto unico a tempo indeterminato per nullità del termine, la prescrizione non decorre dalla scadenza dei singoli contratti ma solo dalla cessazione del rapporto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come base per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La verifica della ricorrenza dei presupposti dell'art. 2112 c.c. sul trasferimento d'azienda è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere sovvertito in cassazione sotto la veste della violazione di legge.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- È inammissibile la censura che, pur formalmente diretta contro una violazione di legge, presuppone una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata nei gradi di merito.
- Nei rapporti di lavoro derivanti da una sequenza di contratti a termine nulli poi convertiti in un unico rapporto a tempo indeterminato, la prescrizione dei crediti di lavoro non decorre dalla scadenza dei singoli contratti ma resta sospesa fino alla cessazione del rapporto.
- Quando il ricorso per cassazione è integralmente respinto, il ricorrente è condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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