Sentenza del 18/11/2016 n. 23485 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sostenendo che il giudice d'appello aveva erroneamente escluso l'utilizzabilità delle quotazioni OMI e del valore dei mutui erogati agli acquirenti come elementi presuntivi di maggiori corrispettivi non dichiarati. Secondo l'Amministrazione, tali elementi, insieme ad altre anomalie riscontrate nella contabilità e nelle modalità delle compravendite, potevano fondare un accertamento analitico-induttivo ai fini IRPEG, IRAP e IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato l'eccezione di tardività del ricorso, ritenendo che il termine annuale d'impugnazione dovesse essere calcolato secondo il calendario comune, senza rilevanza del fatto che il periodo comprendesse un anno bisestile. Nel merito, ha accolto il ricorso dell'Agenzia, affermando che la legge comunitaria n. 88 del 2009 aveva eliminato la presunzione legale di corrispondenza tra corrispettivo dichiarato e valore normale, ma non aveva impedito l'accertamento mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. Il valore dei mutui, superiore ai prezzi dichiarati nelle compravendite, unitamente agli altri elementi disponibili, è stato ritenuto sufficiente a provare i maggiori corrispettivi. La sentenza regionale è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha rigettato il ricorso originario della società contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a pagare 5.000 euro per il giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
termine annuale d'impugnazione
Il termine lungo per impugnare deve essere calcolato secondo il calendario comune; la presenza di un anno bisestile non modifica la relativa scadenza.
computo dei termini secondo il calendario comune
Il computo del termine annuale segue il calendario comune e non considera in modo speciale il mese di febbraio degli anni bisestili.
sospensione feriale dei termini
La sospensione feriale si applica secondo la disciplina vigente, ma non altera il criterio di calcolo del termine annuale previsto dall'art. 327 c.p.c.
Legge n. 88 del 2009, art. 24, comma 5
La norma ha eliminato la presunzione legale di corrispondenza tra il corrispettivo dichiarato e il valore normale dell'immobile, ripristinando la possibilità di accertare maggiori ricavi sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, n. 1, lett. d)
presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti
L'Amministrazione finanziaria può ricostruire ricavi non dichiarati mediante un insieme di elementi presuntivi convergenti, anche in assenza di una presunzione legale fondata sul valore normale.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Anche ai fini IVA è possibile rettificare i corrispettivi dichiarati sulla base di presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di Cassazione può decidere direttamente la controversia dopo aver cassato la sentenza impugnata.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato poiché l'Amministrazione finanziaria ricorrente beneficia del meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Dopo la legge n. 88 del 2009, le quotazioni OMI o altri valori estimativi non costituiscono, da soli, prova sufficiente di un maggior corrispettivo; devono essere corroborati da ulteriori elementi presuntivi.
- Il valore di un mutuo superiore al prezzo dichiarato nella compravendita può costituire un elemento presuntivo rilevante, soprattutto se associato ad altre anomalie contrattuali, contabili o finanziarie.
- L'accertamento tributario può fondarsi su una pluralità di indizi convergenti: non è necessario che ciascun elemento, isolatamente considerato, dimostri l'evasione.
- L'assenza di una presunzione legale non impedisce all'Amministrazione di provare maggiori ricavi mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
- In situazioni analoghe, il giudice deve valutare complessivamente tutti gli indizi disponibili, evitando di escludere a priori singoli elementi come le quotazioni immobiliari o i mutui.
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