Sentenza del 18/11/2016 n. 3184 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRES - IRAP - avviso di accertamento - paesi black list - componenti negative di reddito - deducibilità - presentazione dichiarazione separata - art. 110, comma 11, TUIR - è necessaria - omissione - art. 8, comma 2 bis, d.lgs. n. 471/97 - abrogazione - l. n. 208/15 - fatti pregressi - non rileva - sanzione - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IRES e IRAP, dei componenti negativi di reddito derivanti da operazioni con imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. Il contribuente sosteneva che l’obbligo di presentare una dichiarazione separata, previsto dall’art. 110, comma 11, TUIR, fosse venuto meno per effetto della legge n. 208/2015 e che, pertanto, non potesse essere applicata la sanzione per l’omissione della comunicazione separata.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La legge n. 208/2015 ha abrogato, per il futuro, l’obbligo della dichiarazione separata ai fini della deducibilità dei costi black list, ma tale abrogazione non incide sui fatti anteriori alla novella. Per i periodi pregressi, l’omessa presentazione della dichiarazione separata rimane sanzionabile ai sensi dell’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 471/1997. Ne consegue la legittimità della sanzione e del recupero connesso alla violazione dell’obbligo vigente all’epoca dei fatti.
Norme richiamate
Art. 110, comma 11, TUIR
Per i periodi anteriori alla riforma, la deducibilità dei componenti negativi relativi a operazioni con imprese residenti in Paesi black list era collegata alla presentazione di una separata dichiarazione o comunicazione secondo la disciplina allora vigente.
Art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 471/1997
La norma sanziona l’omessa o irregolare presentazione della dichiarazione separata prevista dalla disciplina applicabile ai fatti pregressi.
Legge n. 208/2015
La legge ha abrogato l’obbligo della dichiarazione separata per il futuro, ma l’abrogazione non elimina le sanzioni relative a violazioni commesse quando l’obbligo era ancora vigente.
Massime di principio
- L’abrogazione di un obbligo fiscale opera normalmente per il futuro e non cancella automaticamente le violazioni commesse durante il periodo in cui l’obbligo era vigente.
- Per valutare la legittimità di una sanzione tributaria occorre applicare la disciplina in vigore al momento della condotta omissiva, salvo specifiche norme retroattive più favorevoli.
- La cessazione di un adempimento formale non comporta necessariamente l’inesistenza delle sanzioni già maturate per omesse comunicazioni relative a periodi precedenti.
- Nei regimi fiscali modificati nel tempo è necessario distinguere tra il requisito sostanziale per la deduzione del costo e gli adempimenti formali richiesti per documentarlo o renderlo deducibile.
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