Sentenza del 18/11/2016 n. 606 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato una cartella di pagamento. Ha sostenuto che il giudice avesse erroneamente escluso o ridotto la sanzione prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 per l'omesso o insufficiente versamento periodico dell'IVA, ritenendo invece che la sanzione del 30% debba essere applicata a ogni singolo importo non versato. Ha inoltre dedotto la carenza di motivazione della sentenza relativamente alle sanzioni IRES e IRAP, poiché il contribuente aveva effettuato un pagamento parziale utilizzando un unico codice tributo errato, senza dimostrare con sufficiente chiarezza a quali imposte intendesse imputare il pagamento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittima la sanzione del 30% prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, applicabile a ciascun importo non versato, compresi gli omessi versamenti periodici IVA. Ha inoltre ritenuto insufficiente la motivazione della sentenza di primo grado sulle sanzioni IRES e IRAP, considerato l'uso di un unico codice tributo errato per un pagamento parziale. La cartella di pagamento è stata quindi confermata come legittima. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
Sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato
La norma prevede una sanzione generalizzata del 30% per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento di imposte, applicata a ciascun importo non versato e non all'imposta complessivamente considerata. La disposizione si applica anche agli omessi versamenti periodici IVA.
Articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La sanzione del 30% si applica anche nei casi di liquidazione della maggiore imposta risultante dai controlli automatizzati o formali delle dichiarazioni.
Articolo 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La sanzione prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 trova applicazione anche per le maggiori somme IVA risultanti dai controlli automatizzati.
Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 3569 del 16 febbraio 2010
La Corte ha affermato che l'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 introduce una sanzione generale del 30% per ogni importo non versato e può applicarsi agli omessi versamenti periodici IVA quando risulta più favorevole rispetto alla disciplina precedente.
Cassazione civile, sentenza n. 27215/2014
Il richiamo è utilizzato per sostenere che un pagamento parziale eseguito con un unico codice tributo errato non consente automaticamente di desumere la volontà del contribuente di imputare il pagamento a specifiche imposte o di avvalersi di determinati benefici.
Massime di principio
- Per gli omessi o insufficienti versamenti tributari, la sanzione ordinaria può essere calcolata sul singolo importo non versato, non necessariamente sull'imposta complessiva.
- Gli omessi versamenti periodici IVA rientrano, in linea generale, nell'ambito applicativo della sanzione del 30% prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997.
- Quando un contribuente effettua pagamenti parziali per più tributi, deve utilizzare correttamente i codici tributo e rendere chiara l'imputazione delle somme; un codice errato o unico può impedire di dimostrare la destinazione del pagamento.
- La mera effettuazione di un pagamento parziale non esclude automaticamente la sanzione per le somme residue non versate.
- In presenza di una sentenza di primo grado priva di motivazione adeguata su specifiche sanzioni, il giudice d'appello può riformarla e confermare la cartella se l'atto impositivo risulta conforme alla normativa.
- La compensazione delle spese non indica necessariamente una vittoria del contribuente: in questo caso l'esito sostanziale è favorevole all'Agenzia delle Entrate, perché la cartella è stata confermata.
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