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Sentenza

Sentenza del 18/11/2016 n. 604 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato una cartella di pagamento di complessivi € 506,78, sostenendo che riguardasse il diritto annuale camerale relativo al 2006. Ha dedotto di aver cessato l'attività nel 2003 e di essere stata cancellata dal Registro delle Imprese il 20/12/2005, sicché nel 2006 non sarebbe stata tenuta al pagamento del diritto annuale. La Camera di Commercio ha invece sostenuto che la cartella derivasse da un avviso di accertamento, notificato nel 2006, relativo agli omessi versamenti degli anni 2004 e 2005, mai impugnato dalla società e quindi divenuto definitivo.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, annullando la cartella e condannando la Camera di Commercio alle spese. La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'ente, riformato la sentenza di primo grado e dichiarato valida la cartella. Ha ritenuto che il debito relativo agli anni 2004 e 2005 fosse ormai certo e non più contestabile, poiché l'avviso di accertamento non era stato impugnato. La cartella poteva quindi essere contestata soltanto per vizi propri, che non erano stati dedotti. L'eventuale indicazione ambigua dell'anno 2006 avrebbe dovuto essere censurata specificamente. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché la società appellata non si è costituita.

Norme richiamate

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 33

    discussione del presente appello in pubblica udienza ex art. 33 D.lgs 546/1992

    La norma è richiamata in relazione alla richiesta di trattazione dell'appello in pubblica udienza; non incide direttamente sulla decisione di merito.

Massime di principio

  • La cancellazione dal Registro delle Imprese può escludere l'obbligo per gli anni successivi alla cancellazione, ma non elimina i debiti relativi ad annualità precedenti.
  • Quando un avviso di accertamento non viene impugnato nei termini, il debito diventa definitivo e non può essere rimesso in discussione impugnando successivamente la cartella, salvo vizi propri della cartella stessa.
  • La cartella di pagamento può essere contestata per errori formali o sostanziali propri dell'atto, ma tali vizi devono essere indicati in modo specifico e tempestivo.
  • In presenza di indicazioni apparentemente contraddittorie nella cartella, occorre verificare il contenuto complessivo dell'atto e dedurre espressamente il vizio di contraddittorietà o di motivazione.
  • L'anno di emissione o notificazione dell'avviso non coincide necessariamente con l'anno cui si riferisce il tributo: deve essere individuata l'annualità indicata nell'atto presupposto.

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