Sentenza del 18/11/2016 n. 300 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Contenzioso - Contributo unificato - Incompatibilità col diritto dell'unione europea - Esclusione - Profili d'illegittimità costituzionale - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità del contributo unificato e delle sanzioni per omesso pagamento, chiedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. In particolare, sosteneva l'incompatibilità del contributo con il diritto dell'Unione europea, anche sotto il profilo della possibile natura di aiuto di Stato in favore dell'amministrazione finanziaria, e prospettava profili di illegittimità costituzionale in relazione ai principi di uguaglianza, al diritto di difesa e all'obbligo di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva.
La decisione
La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea è stata rigettata sotto entrambi i profili prospettati. Il giudice ha ritenuto che, pur dovendo essere garantita un'ampia accessibilità alla giustizia, spetti agli Stati membri stabilire le modalità concrete di accesso alla giurisdizione, compresa l'eventuale esenzione o prenotazione a debito del contributo per determinate parti o in presenza di specifici requisiti reddituali. Il contributo unificato non è stato qualificato come aiuto di Stato, avendo la funzione di contribuire alle spese di giustizia e di incentivare gli uffici giudiziari nella riduzione dell'arretrato. Sono stati inoltre esclusi profili di illegittimità costituzionale. L'impugnazione contro l'invito al pagamento e l'atto sanzionatorio è stata quindi respinta.
Norme richiamate
Diritto dell'Unione europea in materia di accesso alla giustizia e aiuti di Stato
Il diritto dell'Unione impone che l'accesso alla giustizia sia effettivo, ma non impedisce agli Stati membri di prevedere un contributo economico per l'accesso ai procedimenti, purché siano assicurate modalità proporzionate e, quando necessario, esenzioni o forme di agevolazione. Il contributo unificato non è stato ritenuto un aiuto di Stato a favore dell'amministrazione finanziaria.
Sentenza CGUE, Sezione V, 6 ottobre 2015
Richiamata come precedente a sostegno della compatibilità del contributo o degli oneri processuali con il diritto dell'Unione, ferma restando la necessità di non rendere eccessivamente difficile l'accesso alla giustizia.
Costituzione italiana, principi di uguaglianza, diritto di difesa e capacità contributiva
La previsione del contributo unificato non viola, in via generale, il principio di uguaglianza, il diritto di difesa o il dovere di concorrere alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva, soprattutto quando l'ordinamento prevede esenzioni o agevolazioni per situazioni particolari.
Corte costituzionale, sentenze n. 42/2013 e n. 78/2016
Le pronunce sono richiamate per escludere l'illegittimità costituzionale del contributo unificato rispetto ai principi di uguaglianza, tutela giurisdizionale e capacità contributiva.
Massime di principio
- Il contributo unificato è, in linea generale, compatibile sia con il diritto dell'Unione europea sia con la Costituzione, purché non renda concretamente eccessivamente difficile l'accesso alla giustizia.
- Lo Stato può stabilire oneri economici per l'avvio o la prosecuzione dei procedimenti giudiziari e può prevedere esenzioni, riduzioni o prenotazioni a debito per determinate categorie o situazioni reddituali.
- La mera esistenza di un contributo unificato non costituisce, di per sé, un aiuto di Stato a favore dell'amministrazione finanziaria: occorre dimostrare una specifica alterazione della concorrenza o un vantaggio selettivo incompatibile con il diritto dell'Unione.
- La mancata dimostrazione dei presupposti per l'esenzione o il mancato pagamento del contributo può legittimare un invito al pagamento e l'applicazione di sanzioni.
- Le contestazioni fondate genericamente sull'illegittimità europea o costituzionale del contributo hanno scarse probabilità di successo se non dimostrano un ostacolo concreto e sproporzionato all'accesso alla giustizia o una specifica violazione dei requisiti costituzionali o unionale.
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