Sentenza del 18/11/2016 n. 3170 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Contenzioso tributario - appello dell'Ufficio - parte processuale - capacità di stare in giudizio - spetta al direttore o ad altra persona competente - delega implicita - è tale - procura speciale espressa - non è necessaria - contestazione da parte dell'Ufficio - non sussiste - firma illeggibile di funzionario - non rileva - ammissibilità - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'ammissibilità dell'appello dell'Ufficio, sottoscritto da un funzionario con firma illeggibile in luogo del direttore, senza una procura speciale espressa. Si contestava, in particolare, la capacità del sottoscrittore di rappresentare l'Agenzia delle Entrate e di proporre l'impugnazione.
La decisione
L'appello è stato ritenuto ammissibile. Ai sensi degli artt. 10 e 11, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, l'Agenzia delle Entrate sta in giudizio tramite il direttore o altra persona preposta al reparto competente, la quale si considera implicitamente delegata a sostituire il direttore nelle relative competenze, senza necessità di procura speciale. La firma illeggibile del funzionario non incide sull'ammissibilità, salvo che venga contestata e provata la sua estraneità all'ufficio o l'usurpazione del potere di impugnare. In assenza di tale prova, l'atto si presume proveniente dall'Ufficio competente ed espressivo della sua volontà.
Norme richiamate
Art. 10 del d.lgs. n. 546/1992
Riconosce la qualità di parte processuale all'Agenzia delle Entrate nel contenzioso tributario.
Art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992
Attribuisce all'Agenzia delle Entrate la capacità di stare in giudizio tramite il direttore o altra persona preposta al reparto competente, considerata implicitamente delegata a rappresentare l'Ufficio nelle specifiche competenze.
Cass. civ., sentenza n. 874/2009
Richiamata a sostegno del principio secondo cui non è necessaria una procura speciale espressa per la rappresentanza processuale dell'Ufficio da parte del funzionario competente.
Cass. civ., sentenza n. 15317/2013
Richiamata per confermare che la firma illeggibile del funzionario non determina l'inammissibilità dell'appello se non viene provata l'estraneità del sottoscrittore all'Ufficio o l'usurpazione del potere di impugnazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'Agenzia delle Entrate può essere rappresentata in giudizio dal direttore o dal funzionario preposto al reparto competente, senza necessità di una procura speciale formalmente separata.
- La firma illeggibile apposta dal funzionario sull'atto dell'Ufficio non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Chi contesta la validità dell'atto deve fornire elementi concreti per dimostrare che il sottoscrittore non apparteneva all'Ufficio competente o non aveva il potere di proporre l'impugnazione.
- In assenza di una contestazione specifica e di adeguata prova contraria, l'atto si presume proveniente dall'Ufficio indicato e rappresentativo della sua volontà.
- La mera mancanza di una procura speciale espressa non è sufficiente, di per sé, a invalidare l'appello dell'Amministrazione finanziaria.
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