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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29598/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa dell'ente previdenziale di recuperare contributi dovuti per l'attività professionale svolta nell'anno 2010 da una professionista iscritta d'ufficio alla Gestione separata. I giudici di merito avevano ritenuto prescritta la pretesa, computando il dies a quo dalla scadenza ordinaria del termine di pagamento e negando rilevanza al differimento al 6 luglio 2011 previsto dal d.P.C.M. 12 maggio 2011, sul rilievo che l'ente non avesse specificamente censurato sul punto la sentenza di primo grado e che, comunque, non fosse dimostrata una dolosa occultazione del debito previdenziale ai fini della sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 113, comma 1, c.p.c., 2935 e 2909 c.c., in relazione alla disciplina della Gestione separata, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e del d.P.C.M. 12 maggio 2011. Sosteneva che la Corte territoriale avesse errato nel non considerare il differimento del termine di versamento al 6 luglio 2011, e nel ritenere preclusa tale questione per effetto del giudicato, poiché il giudice non è vincolato alle allegazioni di parte sulla decorrenza della prescrizione e deve applicare d'ufficio la corretta disciplina legale del termine iniziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine legale per il pagamento, e che nel caso concreto tale termine era differito al 6 luglio 2011 per effetto del d.P.C.M. 12 maggio 2011, applicabile ai contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    La disciplina della Gestione separata costituisce il fondamento dell'obbligazione contributiva oggetto di causa.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997

    I versamenti dei contributi agli enti previdenziali devono essere effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

  • art. 17, d.P.R. n. 435/2001

    Richiamato come parte del sistema dei termini di versamento delle imposte e, per rinvio, dei contributi previdenziali.

  • d.P.C.M. 12 maggio 2011, art. 1, comma 1, lett. a) e b)

    entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione; dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento

    Il differimento al 6 luglio 2011 riguarda i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore; la maggiorazione successiva non incide sulla scadenza del debito ai fini della prescrizione, ma costituisce solo agevolazione per il pagamento.

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, che per i contributi coincide con la scadenza del termine di pagamento.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per contestare il rilievo attribuito al giudicato; la Corte ribadisce che il giudice deve applicare d'ufficio la corretta regola di diritto sulla decorrenza della prescrizione.

  • art. 113, comma 1, c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare secondo diritto, indipendentemente dalle allegazioni di parte sulla qualificazione giuridica del termine di prescrizione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indicato nel procedimento camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi.

  • art. 55 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827

    dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati

    La prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del loro versamento.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    Richiamato nei gradi di merito per la sospensione della prescrizione in caso di occultamento doloso del debito; la Corte di cassazione non fonda la decisione su questo profilo.

  • art. 62-bis d.l. n. 331/1993

    Serve a individuare gli studi di settore richiamati dal d.P.C.M. del 2011.

  • art. 1, commi 96 ss., L. n. 244/2007

    Richiamato solo per escludere che il differimento del termine valga esclusivamente per chi sia fiscalmente assoggettato a uno specifico regime d'imposizione.

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla Gestione separata, il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è mero adempimento fiscale e non presupposto del credito contributivo.
  • Quando un provvedimento normativo o amministrativo differisce il termine di versamento dei contributi, la decorrenza della prescrizione si sposta alla nuova scadenza prorogata; la successiva possibilità di pagamento con maggiorazione non muta il dies a quo della prescrizione.
  • Il giudice, investito della questione della decorrenza della prescrizione, non è vincolato dalle sole allegazioni delle parti sulla corretta individuazione del termine iniziale e deve applicare d'ufficio la regola di diritto pertinente.
  • Il differimento del termine di versamento previsto per i contribuenti che esercitano attività economiche rientranti negli studi di settore opera in base alla qualità oggettiva dell'attività svolta e non soltanto in favore di chi, in concreto, sia fiscalmente assoggettato a quello specifico regime.
  • La sola omessa compilazione di un quadro dichiarativo non è di per sé sufficiente a dimostrare la dolosa occultazione del debito previdenziale ai fini della sospensione della prescrizione; occorre un accertamento specifico dell'elemento doloso.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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