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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25654/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

La società ricorrente aveva notificato alla cooperativa, impresa operante nell’area portuale di Chioggia in forza di un contratto di locazione con l’Azienda Speciale per il porto, un avviso di accertamento per TARES 2013 di € 79.332,23. La Commissione tributaria provinciale di Venezia aveva respinto il ricorso della cooperativa; la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza depositata il 31 maggio 2022, aveva invece accolto l’appello, ritenendo che l’area fosse interdetta ai terzi non autorizzati e che i mezzi della società incaricata della raccolta non potessero accedervi. La società ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione. Con i primi due ha denunciato vizi della decisione e violazione delle norme sul contraddittorio, contestando il mancato coinvolgimento del Comune di Chioggia e della Città metropolitana di Venezia e sostenendo che fossero litisconsorti necessari; ha inoltre dedotto che l’addizionale provinciale fosse un tributo autonomo. Con il terzo motivo ha contestato l’esenzione dalla TARES, sostenendo che il presupposto impositivo fosse la mera occupazione o detenzione di aree suscettibili di produrre rifiuti e che fosse irrilevante l’impossibilità di accesso dei propri mezzi o il mancato utilizzo effettivo del servizio. Con il quarto motivo ha invocato il giudicato esterno derivante da una precedente pronuncia di legittimità relativa a un altro operatore della stessa area e alla TARES 2013. Con il quinto motivo ha denunciato l’omessa pronuncia sull’appello incidentale relativo alla compensazione delle spese di primo grado e alla richiesta di condanna della cooperativa per lite temeraria.

La decisione

La Corte ha respinto tutti i motivi e, quindi, il ricorso. I primi due motivi sono infondati: la richiesta di chiamata in causa di un terzo è un’istanza processuale, il cui mancato accoglimento non integra omessa pronuncia in senso tecnico; inoltre, né il Comune cui è affidata la riscossione né la Città metropolitana sono litisconsorti necessari. L’addizionale provinciale non è un tributo autonomo, ma una percentuale del tributo comunale, liquidato e riscosso secondo la disciplina di quest’ultimo. Il terzo motivo è infondato: pur non essendo sufficiente, di per sé, la scelta dell’utente di smaltire autonomamente i rifiuti a escludere il tributo, nel caso concreto era pacifico che la società non potesse accedere alle aree e che non vi fosse neppure una fruibilità potenziale del servizio. La gestione dei rifiuti nell’area portuale compete all’autorità portuale; il Comune non acquista potere impositivo per il solo fatto di avere eventualmente svolto il servizio in concreto. Il quarto motivo è infondato perché la precedente pronuncia, anche se relativa alla medesima area e annualità, era stata resa tra soggetti diversi e non poteva fare stato nei confronti della cooperativa. Il quinto motivo è infondato: la compensazione delle spese disposta dal giudice d’appello, dopo la riforma della decisione di primo grado, costituisce una nuova valutazione unitaria delle spese e ha implicitamente assorbito l’appello incidentale. La società ricorrente è stata condannata a rifondere alla cooperativa le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 7.655,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992

    Da una parte, non è configurabile un’ipotesi d’omessa pronuncia qualora la domanda abbia natura processuale, quale l’istanza di chiamare in causa un terzo, potendo ravvisarsi tal sorta di vizio solo ove si tratti di domanda o eccezione di merito.

    La mancata decisione su un’istanza processuale di chiamata in causa di un terzo non integra omessa pronuncia, vizio configurabile rispetto a domande o eccezioni di merito.

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    Quanto al Comune, ove lo stesso abbia affidato alla società l’accertamento e la riscossione del tributo, non vi è alcun litisconsorzio necessario con l’ente impositore.

    Il Comune che affida a una società l’accertamento e la riscossione del tributo non è, per tale ragione, litisconsorte necessario nel giudizio relativo alla pretesa tributaria.

  • art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. 546/1992

    Quanto al Comune, ove lo stesso abbia affidato alla società l’accertamento e la riscossione del tributo, non vi è alcun litisconsorzio necessario con l’ente impositore.

    Nel caso deciso la disposizione non impone l’integrazione del contraddittorio con il Comune che ha affidato a una società l’attività di accertamento e riscossione; la Corte esclude che ricorra un litisconsorzio necessario.

  • art. 19, commi 3, 5 e 7, d.lgs. 504/1992

    Quanto alla Città Metropolitana (ex Provincia di Venezia), per la stessa ragione non vi è necessità di estendere il contraddittorio atteso inoltre che l’addizionale non può considerarsi un tributo provinciale autonomo ma una mera percentuale sul tributo comunale (c.d. addizionale) che era, secondo la disciplina di cui all’art. 19, comma 7, del d.lgs. 504/92 (poi modificato dal d.l. 124/19 conv. nella legge 157/19 con effetto dal 2020), successivamente girato, decorso l’intero periodo di riscossione del tributo, alle Province.

    L’addizionale provinciale considerata non costituisce un tributo autonomo: è una percentuale del tributo comunale, la cui liquidazione e iscrizione a ruolo competono ai Comuni secondo le regole del tributo principale. La disciplina descritta non rende la Provincia, oggi Città metropolitana, litisconsorte necessaria.

  • art. 14, comma 3, d.l. 201/2011

    Pertanto, anche condividendo e confermando l’orientamento giurisprudenziale sopraccitato, deve rilevarsi come, nel caso specifico, non sussista quella situazione di fruibilità, neppure “potenziale”, desumibile da indici presuntivi cui è ricollegata la debenza ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.l. 201/2011.

    La debenza del tributo richiede una situazione di fruibilità del servizio di raccolta e smaltimento, anche solo potenziale e desumibile da indici presuntivi. Tale presupposto non ricorre quando l’accesso del gestore alle aree produttive di rifiuti è interdetto e il servizio non può essere svolto.

  • art. 2909 c.c.

    Pur condividendo la valutazione della ricorrente in ordine all’errore in cui è incorsa la Corte di merito - affermando che la situazione esaminata da questa Suprema Corte, nella pronuncia del 2018 richiamata, fosse diversa in quanto riferita ad annualità precedente e prima dell’istituzione della citata autorità portuale (mentre si trattava anche in quel caso della TARES 2013) - anche ove si ammettesse un’identica situazione di fatto, trattandosi della medesima area portuale Val da Rio in Chioggia, rimane che tale pronuncia è inter alios acta e non può pertanto applicarsi l’invocato art. 2909 cc, che limita il giudicato sostanziale alle parti, ai loro eredi e aventi causa.

    Il giudicato sostanziale produce effetti nei confronti delle parti, dei loro eredi e aventi causa; una pronuncia resa in una controversia tra soggetti diversi non vincola le parti di un successivo giudizio, anche se riguarda la stessa area e la stessa annualità.

  • art. 324 c.p.c.

    Pur condividendo la valutazione della ricorrente in ordine all’errore in cui è incorsa la Corte di merito - affermando che la situazione esaminata da questa Suprema Corte, nella pronuncia del 2018 richiamata, fosse diversa in quanto riferita ad annualità precedente e prima dell’istituzione della citata autorità portuale (mentre si trattava anche in quel caso della TARES 2013) - anche ove si ammettesse un’identica situazione di fatto, trattandosi della medesima area portuale Val da Rio in Chioggia, rimane che tale pronuncia è inter alios acta e non può pertanto applicarsi l’invocato art. 2909 cc, che limita il giudicato sostanziale alle parti, ai loro eredi e aventi causa.

    La precedente decisione invocata non poteva assumere efficacia vincolante nel giudizio, perché resa tra soggetti diversi; la Corte esclude quindi che ricorresse un giudicato esterno opponibile alla cooperativa.

  • art. 96 c.p.c.

    Ne deriva che, compensando le spese di lite per le ragioni indicate in sentenza, la Corte ha operato un’unitaria valutazione dell’esito della lite con decisione che ha assorbito implicitamente l’appello incidentale formulato dall’odierna ricorrente.

    La Corte non enuncia una regola sostanziale sui presupposti della responsabilità aggravata; nel caso concreto, la statuizione complessiva sulle spese del giudizio d’appello ha implicitamente assorbito l’appello incidentale che comprendeva la richiesta formulata anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La mancata decisione su un’istanza processuale di chiamata in causa di un terzo non integra omessa pronuncia in senso tecnico, vizio configurabile rispetto a domande o eccezioni di merito.
  • Il Comune che abbia affidato a una società l’accertamento e la riscossione del tributo non è, per tale solo rapporto, litisconsorte necessario nel giudizio tributario; la chiamata in causa può essere autorizzata quando siano denunciate violazioni imputabili all’ente, mentre il contribuente può agire nei confronti dell’ente o del concessionario.
  • L’addizionale provinciale disciplinata dall’art. 19 del d.lgs. 504/1992 è una percentuale del tributo comunale, non un tributo provinciale autonomo; la liquidazione e la riscossione seguono le regole del tributo comunale e non rendono necessaria la partecipazione della Provincia o della Città metropolitana al giudizio.
  • La scelta dell’utente di smaltire autonomamente i rifiuti, o la natura dei rifiuti prodotti, non esclude di per sé il tributo. Tuttavia, la debenza collegata alla fruibilità anche potenziale del servizio non sussiste quando l’accesso alle aree produttive è interdetto e il servizio di raccolta e smaltimento non può essere svolto.
  • La gestione dei rifiuti nell’ambito di un’area portuale rientra nella competenza dell’autorità portuale secondo il quadro normativo considerato; lo svolgimento di fatto del servizio da parte del Comune non può, da solo, fondare un potere impositivo privo di base legale.
  • Una pronuncia resa tra soggetti diversi non produce giudicato sostanziale nei confronti delle parti di un successivo processo, anche se la controversia precedente riguardava la stessa area e la stessa annualità.
  • Quando il giudice d’appello riforma la decisione di primo grado, deve procedere a una nuova regolazione delle spese secondo una valutazione unitaria e globale della soccombenza; la statuizione sulle spese può assorbire implicitamente il motivo incidentale relativo alla precedente compensazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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