Cassazione Penale, Sentenza n. 28825/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nel procedimento a carico di più imputati, per i quali si procede per reati in materia di stupefacenti, associazione mafiosa, furto aggravato e riciclaggio, il Tribunale di Lecce ha escluso la costituzione di parte civile del Ministero dell'Interno e del Ministero della Giustizia. I Ministeri hanno proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) l'abnormità strutturale e l'illegittimità dell'ordinanza, sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel qualificare come tardive e inammissibili le integrazioni dell'atto di costituzione e che avrebbe dovuto compiere un vaglio di ammissibilità, non di fondatezza, sulla costituzione di parte civile; 2) la contraddittorietà della motivazione, perché il Tribunale avrebbe ammesso la costituzione della Provincia di Lecce pur a fronte di presupposti sostanzialmente identici. La Corte ha però rilevato che l'atto di costituzione di parte civile presentato in dibattimento era in parte riproduttivo di quello già depositato in udienza preliminare e in parte integrativo; il segmento integrativo è stato dichiarato tardivo ai sensi dell'art. 79 commi 1 e 2 c.p.p., mentre la parte riproduttiva è stata esclusa per manifesta genericità, aspecificità e difetto di nesso eziologico tra condotta e danno allegato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che l'ordinanza di esclusione della costituzione di parte civile non sia, di regola, impugnabile per cassazione perché priva di contenuto decisorio e non pregiudizievole in via definitiva per il danneggiato, il quale conserva l'azione risarcitoria in sede civile. Ha inoltre escluso che, nel caso concreto, l'ordinanza potesse qualificarsi come abnorme: il provvedimento era infatti riconducibile ai poteri del giudice e non determinava alcuna stasi del procedimento. Il richiamo dei ricorrenti alla giurisprudenza sulle impugnazioni civili ex art. 573, comma 1-bis, c.p.p. è stato ritenuto non pertinente rispetto alla regola generale di non impugnabilità dell'ordinanza di esclusione della parte civile. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
Norme richiamate
richiamato per l'enunciazione sintetica dei motivi di ricorso
art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
indicato tra i reati contestati nel procedimento principale
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
indicato tra i reati contestati nel procedimento principale
indicato tra i reati contestati nel procedimento principale
indicato tra i reati contestati nel procedimento principale
indicato tra i reati contestati nel procedimento principale
richiamato nel primo motivo di ricorso nel quadro delle censure sull'ammissibilità e sull'abnormità
richiamato nel primo motivo di ricorso nel quadro delle censure sull'ammissibilità e sull'abnormità
richiamato nel primo motivo di ricorso per sostenere l'erronea applicazione delle regole sulla costituzione di parte civile
richiamato nel primo motivo di ricorso per contestare l'inquadramento processuale dell'atto
richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina processuale e ai contestati reati associativi
art. 73 T.U. stup.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina processuale e ai contestati reati in materia di stupefacenti
richiamato nel ricorso, ma la Corte non lo valorizza nella decisione
richiamato nel ricorso, ma la Corte non lo valorizza nella decisione
richiamato nel ricorso, ma la Corte non lo valorizza nella decisione
base della declaratoria di tardività della parte integrativa della costituzione di parte civile
richiamato per il deposito della memoria difensiva
richiamato nella ricostruzione dei limiti del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione
richiamato per il numero chiuso delle nullità deducibili
richiamato dai ricorrenti, ma ritenuto non decisivo ai fini dell'impugnabilità dell'ordinanza di esclusione della parte civile
art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
indicato come norma introduttiva dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p.
Massime di principio
- L'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile, in via generale, non è impugnabile per cassazione perché non contiene una decisione sul diritto sostanziale azionato e non preclude al danneggiato la possibilità di agire in sede civile.
- La non impugnabilità dell'ordinanza di esclusione della parte civile può essere superata solo in presenza di abnormità, cioè di un provvedimento del tutto avulso dal sistema processuale o tale da determinare una stasi irrimediabile del procedimento.
- Non integra abnormità il provvedimento che sia semplicemente illegittimo o adottato in violazione di regole processuali, quando sia comunque espressione di un potere attribuito al giudice e non provochi regressione o blocco del processo.
- La tardiva integrazione dell'atto di costituzione di parte civile è correttamente dichiarata inammissibile quando sia presentata oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 79 c.p.p.; la parte originaria dell'atto può inoltre essere esclusa se risulta generica, aspecifica o priva dell'indicazione del nesso causale tra condotta e danno allegato.
- Il richiamo alle regole sulle impugnazioni civili o sulla disciplina introdotta dall'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. non modifica la regola processuale generale di inoppugnabilità della ordinanza che esclude la parte civile nel processo penale.
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