Cassazione Penale, Sentenza n. 28655/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte d'appello, in sede di rinvio dopo un precedente annullamento parziale della Cassazione, aveva assolto l'imputato dal reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e rideterminato la pena per il reato-fine di detenzione e cessione di stupefacente ex art. 73 d.P.R. 309/1990. L'imputato ha proposto due ricorsi distinti. Con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale dichiarato estinto per prescrizione il reato-fine, sostenendo che il termine massimo era già decorso prima della decisione rescindente e che, venuta meno l'intima connessione con il capo associativo, il giudice del rinvio avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la prescrizione ex art. 129 c.p.p. Con il secondo ha dedotto, da un lato, l'erronea applicazione del giudicato progressivo e dell'art. 624 c.p.p., assumendo che la connessione essenziale tra i capi impedisse la preclusione e che la pena fosse stata nuovamente determinata con criteri diversi; dall'altro, la mancata motivazione sulla richiesta di circostanze attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale della pena, valorizzando la lunga carcerazione e la condotta intramuraria positiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla prescrizione: il precedente annullamento aveva investito solo il capo associativo, mentre sul reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 si era formato il giudicato; non sussisteva una connessione essenziale idonea a travolgere il capo non annullato, e la prescrizione maturata prima dell'annullamento non poteva essere rilevata nel giudizio di rinvio. Ha invece accolto parzialmente il secondo motivo, limitatamente all'omessa motivazione sulle circostanze attenuanti generiche, rilevando che tale questione era stata già devoluta in cassazione e poi rimasta assorbita dall'annullamento parziale. È stato invece escluso che la sospensione condizionale fosse deducibile, non essendo stata richiesta nei giudizi di merito. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria esclusivamente per riesaminare la richiesta di attenuanti generiche; nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti; l'annullamento rescindente ha riguardato solo questo capo.
Norma incriminatrice del reato-fine di detenzione e cessione di sostanza stupefacente; sul relativo capo si è formato il giudicato parziale.
Richiamato per il calcolo del termine di prescrizione del reato-fine.
L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità è escluso quando sul capo interessato si sia formato il giudicato.
"Se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata"
Opera il giudicato progressivo: le parti della sentenza non annullate e prive di connessione essenziale diventano definitive e non sono riesaminabili nel rinvio.
Indicato come rimedio straordinario per far valere l'errore quando la responsabilità sia ormai irrevocabilmente accertata e il problema riguardi il trattamento sanzionatorio.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche, la cui mancata motivazione è stata ritenuta rilevante nel giudizio di rinvio.
Richiamato in relazione alla sospensione condizionale della pena, ritenuta però non deducibile in cassazione perché non richiesta in appello.
Massime di principio
- Quando l'annullamento con rinvio riguarda solo alcuni capi o punti della sentenza, i capi non annullati e non legati da una connessione essenziale diventano irrevocabili e non possono essere rimessi in discussione nel giudizio di rinvio, neppure per rilevare una prescrizione già maturata.
- La connessione essenziale ai fini dell'art. 624 c.p.p. non coincide con la mera connessione tra reati, ma richiede una vera interdipendenza logico-giuridica tale per cui l'annullamento di una parte imponga necessariamente il riesame dell'altra.
- Se nel giudizio di legittimità è annullata solo la statuizione relativa al trattamento sanzionatorio, l'accertamento della responsabilità sul capo non annullato è definitivo; eventuali errori antecedenti non più deducibili devono essere fatti valere, se del caso, con ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.
- L'obbligo di dichiarare d'ufficio le cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. incontra il limite del giudicato parziale già formatosi sul capo interessato.
- Le circostanze attenuanti generiche devono essere espressamente esaminate dal giudice del rinvio se la relativa richiesta era stata devoluta e non risulta assorbita da altri capi; la loro omessa motivazione integra vizio rilevante in cassazione.
- La sospensione condizionale della pena non può essere lamentata per la prima volta in cassazione se non è stata richiesta nel giudizio di merito.
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