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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28653/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La decisione riguarda un procedimento definito in appello con rito abbreviato nei confronti di tre imputati, per i quali la Corte di appello di Catania aveva rideterminato la pena e, su appello della parte civile, aveva condannato tutti gli imputati al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile. Due imputati (Leonardi e Sciuto) hanno ricorso sostenendo, da un lato, vizi di motivazione sulla mancata declaratoria immediata di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, quanto al trattamento sanzionatorio, sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena; dall'altro lato, hanno contestato l'ammissibilità e la validità dell'appello della parte civile, deducendo che nel rito abbreviato la parte civile non aveva preso parte alla discussione finale né depositato conclusioni, con conseguente revoca tacita della costituzione. Un terzo imputato (Musumeci) ha articolato quattro motivi: ha dedotto che la pretesa decadenza della parte civile in primo grado ne avrebbe escluso la legittimazione all'appello; ha censurato la genericità dell'atto di gravame; ha lamentato carenza di motivazione sul rigetto delle eccezioni di decadenza e inammissibilità; ha infine contestato la motivazione con cui la Corte territoriale aveva ritenuto specifico l'appello della parte civile. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi dei ricorsi relativi al trattamento sanzionatorio e al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., osservando che, nel cd. patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., è inammissibile il ricorso per cassazione diretto a rimettere in discussione la pena concordata, salvo che si denunci l'illegalità della pena, e che il giudice di secondo grado non deve motivare specificamente sul mancato proscioglimento ex art. 129 quando si è formato un negozio processuale sulla pena. Sono invece stati accolti i motivi che contestavano la legittimazione processuale della parte civile, perché nel giudizio abbreviato non risultavano depositate né conclusioni scritte né conclusioni orali della parte civile, né un richiamo alle conclusioni dell'atto di costituzione; pertanto si è ritenuta verificata la revoca tacita della costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 82 c.p.p., con conseguente illegittimità delle statuizioni civili emesse in appello. La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili in favore dell'Agenzia delle Entrate; nel resto i ricorsi di Leonardi e Sciuto sono stati dichiarati inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel patteggiamento in appello il consenso delle parti sulla pena, una volta recepito dal giudice, non può essere unilateralmente rimesso in discussione in cassazione, salvo il caso di pena illegale.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel giudizio definito con pena concordata in appello il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento, salvo i limiti dell'obbligo di controllo sulla legalità.

  • art. 82 c.p.p.

    La revoca tacita della costituzione di parte civile si verifica per fatti concludenti tipizzati, tra cui la mancata presentazione delle conclusioni nel modo previsto dalla legge.

  • art. 523 c.p.p.

    La mancata presentazione delle conclusioni è collegata alla fase della discussione del primo grado e non si estende automaticamente ad altri momenti processuali.

  • art. 441 c.p.p.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione al rito abbreviato e alla disciplina della partecipazione della parte civile.

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato per contestare la specificità dell'atto di appello della parte civile.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato per il vizio di motivazione della decisione di appello.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato per il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 76 c.p.p.

    Richiamato nel motivo sulla pretesa preclusione all'impugnazione autonoma della parte civile dopo la sua decadenza.

  • art. 78 c.p.p.

    Richiamato nel motivo sulla legittimazione processuale della parte civile.

  • art. 599 c.p.p.

    Richiamato come istituto similare al patteggiamento in appello, già in passato abrogato, per ribadire l'inammissibilità del ricorso sulla pena concordata.

  • art. 611 c.p.p.

    Norma richiamata per il deposito della memoria della parte civile o della difesa nel giudizio di legittimità.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato nei motivi per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato nei motivi per la determinazione della pena e la valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello, il ricorso per cassazione è inammissibile se mira soltanto a contestare la misura della pena concordata, salvo che sia dedotta una pena illegale; la pena concordata non è unilateralmente modificabile una volta recepita dal giudice.
  • Quando la decisione di secondo grado recepisce un accordo sulla pena, il giudice non è tenuto a sviluppare una motivazione autonoma sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché l'ambito del controllo è delimitato dall'oggetto dell'accordo e dai motivi non rinunciati.
  • Nel giudizio abbreviato, la revoca tacita della costituzione di parte civile non consegue automaticamente alla sola mancata presenza all'udienza o al mancato deposito di conclusioni scritte: occorre verificare se vi siano state conclusioni orali o un richiamo alle conclusioni contenute nell'atto di costituzione.
  • La revoca tacita della costituzione di parte civile è configurabile solo in presenza delle ipotesi tipizzate dall'art. 82 c.p.p.; fuori da tali casi non è consentita un'estensione analogica della decadenza.
  • Se la parte civile non formula alcuna conclusione nel giudizio abbreviato e non richiama le conclusioni già rassegnate, la sua costituzione deve ritenersi tacitamente revocata, con conseguente illegittimità delle statuizioni civili eventualmente rese a suo favore in appello.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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