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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28650/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, legale rappresentante e amministratore unico di una società, era stato condannato per occultamento o distruzione di scritture contabili al fine di evadere imposte sui redditi o IVA. In appello la pena era stata rideterminata in anni 1 e mesi 6 di reclusione, confermando la responsabilità. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) erronea applicazione dell'art. 10 d.lgs. 74/2000, sostenendo che la ricostruzione del reddito e del volume d'affari fosse comunque possibile grazie ad altra documentazione consegnata (registri IVA, libro giornale, bilancio, conto economico, fatture annotate), con conseguente insussistenza della condotta tipica e del dolo di evasione; 2) vizio di motivazione sulla pretesa incompletezza del libro giornale 2016, che sarebbe stato invece regolarmente tenuto e avrebbe solo riflesso un periodo di assenza di operazioni; 3) violazione di legge per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, ritenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto applicarla d'ufficio ex art. 597, comma 5, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo e il secondo motivo inammissibili perché riproponevano censure di merito già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, ha ribadito che l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari non va intesa in senso assoluto e sussiste anche quando la documentazione mancante debba essere acquisita presso terzi o aliunde; il reato è escluso solo se il risultato economico è accertabile con altra documentazione conservata dallo stesso imprenditore. La Corte ha richiamato gli elementi valorizzati nei gradi di merito: mancata consegna di fatture e documenti, anomalie negli incroci con spesometro e controlli bancari, assenza di dichiarazioni fiscali, libro giornale mancante di pagine e limitato a gennaio 2016, necessità di verifiche induttive. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la sospensione condizionale della pena non era stata chiesta in appello, sicché l'imputato non poteva dolersi in cassazione della sua mancata concessione d'ufficio. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stato posto a carico del ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    Integra il reato l'occultamento o distruzione di scritture contabili quando impedisca la ricostruzione del reddito o del volume d'affari; l'impossibilità di ricostruzione non va intesa in senso assoluto e può sussistere anche se occorra acquisire la documentazione mancante presso terzi o aliunde, salvo che il risultato economico sia accertabile da altra documentazione conservata dallo stesso imprenditore.

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    Il giudice d'appello può valutare d'ufficio la concessione della sospensione condizionale della pena, ma l'imputato non può dolersi in cassazione della mancata concessione se non l'aveva richiesta nel giudizio di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel reato di occultamento o distruzione di scritture contabili, l'elemento tipico dell'impossibilità di ricostruire reddito o volume d'affari è integrato anche quando la ricostruzione sia possibile solo mediante acquisizioni da terzi o verifiche esterne, e non solo quando sia del tutto impossibile in assoluto.
  • Il reato non è escluso dalla mera esistenza di altra documentazione contabile, se tale documentazione non consente autonomamente di ricostruire compiutamente il risultato economico dell'attività, ovvero se essa è incompleta, parziale o contraddetta da anomalie emerse nei controlli.
  • In cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano nella richiesta di una diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella operata in modo convergente dai giudici di merito, salvo specifiche illogicità manifeste della motivazione.
  • La sospensione condizionale della pena non può essere chiesta utilmente per la prima volta in cassazione se non è stata domandata nel giudizio di merito; in tal caso l'imputato non può dolersi della mancata applicazione officiosa del beneficio.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOccultamento o distruzione di documenti contabiliImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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