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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28649/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda sei ricorsi proposti contro una sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della condanna di primo grado, aveva confermato o rideterminato le condanne per diversi episodi in materia di stupefacenti. Un imputato era stato condannato per più capi ex art. 73 d.P.R. 309/1990; altri due con concorso ex art. 110 c.p. e art. 73 d.P.R. 309/1990; un altro ancora per art. 73 d.P.R. 309/1990 e art. 74 d.P.R. 309/1990, con applicazione anche dell'espulsione; un ulteriore imputato era stato assolto per alcuni capi e condannato per un episodio di detenzione. I ricorsi censuravano, in sintesi: per alcuni, la legittimità del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la pretesa mancanza di un autonomo controllo sulla sussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sulla pena concordata, nonché la supposta violazione del principio di legalità e del favor rei nella qualificazione dei fatti ai sensi del comma 1 anziché del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990; per altri, l'insufficienza della motivazione e la erronea valutazione del compendio probatorio, in particolare delle intercettazioni; per un imputato, la dedotta illegittimità dell'espulsione automatica, asseritamente disposta senza adeguata valutazione individualizzata; per l'ultimo, la pretesa incoerenza tra l'assoluzione dal reato associativo e la condanna per la singola detenzione, oltre a censure sulla tenuta delle intercettazioni e degli indizi. La Cassazione ha ritenuto tutti i ricorsi inammissibili, osservando che, per le sentenze rese a seguito di concordato in appello, sono deducibili solo vizi relativi alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della decisione o alla pena illegale; tutte le censure dei ricorrenti miravano invece a rimettere in discussione responsabilità, qualificazione giuridica e trattamento sanzionatorio, quindi erano fuori perimetro e in larga parte generiche. Quanto all'espulsione dello straniero, la Corte ha rilevato che la misura era stata applicata non in modo automatico, ma sulla base di una valutazione concreta della pericolosità sociale già compiuta nei gradi di merito, con motivazione non illogica. Quanto all'ultimo ricorrente, è stato ritenuto che la responsabilità per il singolo capo di detenzione fosse adeguatamente motivata da elementi convergenti, tra cui un viaggio a Malta per reclamare il pagamento relativo a una partita di stupefacente sequestrata e intercettazioni che mostravano la pressione esercitata sull'interlocutore per ottenere il denaro, senza che l'assoluzione dal reato associativo travolgesse la condanna per il diverso episodio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha rilevato che i ricorrenti che avevano aderito al concordato in appello avevano rinunciato ai motivi di appello non compresi nell'accordo e, quindi, le censure successive erano sostanzialmente dirette a contestare responsabilità, qualificazione dei fatti e pena, profili non proponibili in cassazione nei limiti del concordato. Per l'imputato colpito anche da misura di sicurezza, il motivo sull'espulsione è stato ritenuto inammissibile perché estraneo ai motivi residui e comunque manifestamente infondato, essendo la misura sorretta da una valutazione concreta della pericolosità sociale. Per l'ultimo imputato, le doglianze sono state giudicate generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva spiegato in modo logico il suo coinvolgimento nel capo di detenzione. Conseguentemente, la Corte ha confermato gli effetti economici della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    nel concordato in appello sono deducibili solo vizi relativi alla volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della decisione o alla pena illegale

  • art. 521 c.p.p.

    richiamato dalle difese a sostegno di una pretesa violazione del principio di correlazione, ma non ritenuto rilevante nei limiti del concordato

  • art. 129 c.p.p.

    invocato per sostenere la necessità di un autonomo controllo sulle cause di proscioglimento, ma la censura è stata ritenuta non proponibile nei motivi dedotti

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla difesa per contestare la mancata verifica autonoma del giudice, senza incidenza sull'esito

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice per i fatti di detenzione/cessione di stupefacenti contestati e oggetto delle condanne confermate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti contestata a uno degli imputati

  • art. 110 c.p.

    richiamato per contestare la responsabilità concorsuale in alcuni capi di imputazione

  • art. 133 c.p.

    richiamato nel motivo sulla proporzionalità della pena, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 192 c.p.p.

    invocato per contestare la valutazione delle intercettazioni e del compendio probatorio

  • art. 533 c.p.p.

    richiamato per contestare il giudizio di colpevolezza e la tenuta dell'apparato probatorio

  • art. 546 c.p.p.

    richiamato per censurare la motivazione della decisione sull'affermazione di responsabilità

  • art. 8 CEDU

    invocato per contestare l'espulsione automatica, ma la Corte ha escluso che la misura fosse stata applicata automaticamente

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla difesa nel censurare l'espulsione automatica

  • art. 16 Cost.

    richiamato dalla difesa nel censurare l'espulsione automatica

  • art. 27 Cost.

    richiamato dalla difesa nel censurare l'espulsione automatica

  • art. 117 Cost.

    richiamato dalla difesa in relazione alla compatibilità convenzionale della misura di espulsione

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità, comporta il pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    nel testo è richiamato come base del concordato in appello, con rinuncia ai motivi non compresi nell'accordo

  • art. 129 cod. proc. pen.

    nel testo è richiamato come parametro del dovere di immediato proscioglimento, ma non consente di superare i limiti del concordato

  • art. 521 cod. proc. pen.

    nel testo è richiamato per dedurre violazione della correlazione tra accusa e sentenza

  • art. 192, 533 e 546 cod. proc. pen.

    nel testo sono richiamati per contestare la valutazione della prova e la motivazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza resa all'esito del concordato in appello, il perimetro delle censure è ristretto ai soli vizi relativi alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia e alla pena illegale.
  • La rinuncia ai motivi di appello non ricompresi nel concordato rende intangibile la decisione di primo grado su quei punti; in cassazione non è quindi possibile riaprire questioni di responsabilità, qualificazione giuridica o trattamento sanzionatorio estranee all'accordo.
  • Le doglianze che si limitano a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata, sono inammissibili per genericità.
  • L'assoluzione dal reato associativo non comporta automaticamente l'esclusione della responsabilità per il diverso reato-fine o per singoli episodi di detenzione, quando questi siano sorretti da un autonomo e coerente quadro probatorio.
  • La misura di espulsione dello straniero non è illegittima se il giudice di merito ha svolto una valutazione concreta e individualizzata della pericolosità sociale; è invece censurabile solo se applicata in modo meramente automatico o apodittico.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, seguono ex art. 616 c.p.p. la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

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