Cassazione Civile, Ordinanza n. 04382/2026 del 26/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale effettuata nei confronti di una società a responsabilità limitata che, per l’anno d’imposta 2004, non aveva presentato la dichiarazione dei redditi e dell’IVA, pur avendo emesso una fattura per la vendita di un’unità immobiliare. L’Ufficio recuperava a tassazione il corrispettivo della cessione, al netto dei costi, come reddito d’impresa non dichiarato e valore della produzione ai fini IRAP, e lo riteneva inoltre distribuito al socio unico, notificando distinti avvisi di accertamento alla società e al socio. Il contribuente impugnava anche le cartelle conseguenti, sostenendo che non vi fosse stata realizzazione di alcuna plusvalenza imponibile perché il prezzo non era stato ancora effettivamente percepito nella parte differita e, quanto alla quota in natura, gli immobili promessi in permuta non erano ancora venuti ad esistenza; contestava inoltre la presunzione di distribuzione dell’utile al socio. La CTP accoglieva il ricorso del socio e respingeva quello relativo alla società; la CTR rigettava gli appelli di entrambe le parti. In cassazione il ricorrente principale deduceva, da un lato, la violazione delle norme del TUIR sulla competenza e sulla realizzazione della plusvalenza, sostenendo che il ricavo non fosse ancora certo né determinabile nell’anno 2004; dall’altro, l’omesso esame delle pattuizioni contrattuali relative al differimento del pagamento. L’Agenzia, con ricorso incidentale, censurava la sentenza per avere escluso la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, lamentando altresì l’omesso esame della mancata presentazione della dichiarazione e del bilancio e la nullità della motivazione.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso principale, affermando che, in materia di IRES, i ricavi e le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili sono tassati per competenza e che, quindi, la CTR aveva correttamente considerato imponibile la plusvalenza nell’esercizio di competenza, a prescindere dalla dedotta mancata percezione integrale del corrispettivo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso principale perché la doglianza mirava a sollecitare una rivalutazione del merito e, comunque, la sentenza di appello conteneva una pronuncia implicita di rigetto. Quanto al ricorso incidentale, ha ritenuto infondato il motivo sulla presunzione di distribuzione degli utili, osservando che la CTR aveva valorizzato la documentazione contabile e i versamenti in sede di liquidazione come prova contraria idonea a escludere la distribuzione ai soci; ha giudicato inammissibile il motivo sull’omesso esame della mancata dichiarazione e del bilancio, trattandosi di questioni rese irrilevanti dalla motivazione della CTR; ha infine escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, ravvisando una motivazione sufficiente al minimo costituzionale. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito per intero nell’esercizio in cui sono state realizzate; in materia di imposta sul reddito delle società il trattamento delle plusvalenze immobiliari segue il criterio di competenza.
comma 1 e comma 2, lett. a)
i ricavi e gli altri componenti concorrono al reddito per competenza; i corrispettivi delle cessioni di immobili si considerano conseguiti alla data della stipulazione, ovvero alla diversa data di effetto traslativo se successiva.
sono ricavi i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
consente la censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto decisivo, restando escluso il controllo sulla sufficienza della motivazione.
la mancata espressa statuizione non integra vizio se la decisione adottata implica il rigetto della domanda o eccezione.
richiamato dall’Agenzia a fondamento della pretesa fiscale e della presunzione di attribuzione degli utili ai soci.
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova della destinazione degli utili non dichiarati.
richiamato dall’Agenzia nel ricorso incidentale in relazione alla vicenda liquidatoria della società.
richiamato dall’Agenzia a sostegno della censura sulla valutazione delle prove.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte esclude l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo nei confronti dell’Agenzia, amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- In materia di imposte sui redditi d’impresa, i ricavi e le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili sono soggetti al principio di competenza: il momento fiscalmente rilevante coincide, di regola, con la stipulazione dell’atto o con il diverso momento di effetto traslativo se successivo.
- La contestazione secondo cui il prezzo non sarebbe stato ancora integralmente percepito non esclude, di per sé, la tassazione della plusvalenza in capo alla società, quando il corrispettivo sia giuridicamente sorto e determinabile secondo le regole di competenza.
- Nelle società a ristretta base partecipativa l’accertamento di utili non dichiarati legittima la presunzione di distribuzione ai soci, ma la presunzione è relativa e può essere superata con prova contraria idonea a dimostrare che i proventi siano stati accantonati, reinvestiti o comunque non distribuiti.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta del tutto di decidere su un capo di domanda o eccezione; non sussiste se la decisione adottata comporta implicitamente il rigetto della pretesa.
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5 c.p.c., non è più deducibile la mera insufficienza della motivazione: è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduca in mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile.
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