Cassazione Civile, Ordinanza n. 18677/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2009, emessi nell'ambito del consolidato nazionale nei confronti della società consolidante e della società consolidata di un gruppo assicurativo. L'Ufficio contestava il trattamento contabile e fiscale della "riserva integrativa premi a carico dei riassicuratori" per le assicurazioni danni da calamità naturali: in particolare riteneva indebita la contabilizzazione, come variazione negativa del reddito, dello smontaggio della riserva effettuato in precedenza e imputato per quote negli esercizi successivi, nonché il mancato accantonamento della riserva per il 2009. Le contribuente avevano sostenuto che lo smontaggio fosse legittimo perché era mutata la politica di riassicurazione: da trattati proporzionali in quota a accordi non proporzionali e per eccesso. Con unico motivo l'Agenzia denunciava violazione o falsa applicazione dell'art. 37, commi 4 e 11, d.lgs. 209/2005, dell'art. 111 d.P.R. 917/1986 e del d.m. 15/06/1984, assumendo che la riserva dei riassicuratori segua le stesse regole della riserva dell'assicuratore e non possa essere smontata se non al verificarsi dell'evento assicurato; le società controricorrenti replicavano che la norma collega invece la riserva agli specifici accordi di riassicurazione e all'effettivo rischio trasferito, sicché lo smontaggio è consentito quando tali accordi vengano meno o mutino.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi perché relativi al medesimo avviso di accertamento notificato alla consolidante e alla consolidata. Ha poi respinto entrambi i ricorsi dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondata la censura. La Corte ha interpretato l'art. 37, comma 11, d.lgs. 209/2005 nel senso che la riserva a carico del riassicuratore va determinata in base a quanto pattuito nello specifico contratto e all'effettivo rischio trasferito; pertanto, nel caso di riassicurazione per eccesso, è legittimo lo smontaggio della riserva con conseguente variazione negativa a conto economico quando siano venuti meno gli accordi che avevano giustificato l'accantonamento. In applicazione di tale principio, le sentenze della CTP che avevano annullato gli avvisi sono state confermate. La Corte ha inoltre posto le spese del giudizio di cassazione a carico dell'Agenzia delle Entrate e ha escluso il raddoppio del contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 37, commi 4 e 11, d.lgs. 209/2005
La riserva tecnica a carico del riassicuratore deve essere determinata conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione e in base all'effettivo rischio trasferito; non si applica in modo rigido la disciplina della riserva dell'assicuratore, e lo smontaggio è legittimo se vengono meno gli accordi che ne avevano giustificato l'accantonamento.
Richiamato insieme alla disciplina speciale per il trattamento fiscale e contabile delle riserve tecniche, come norma che si coordina con l'art. 37 d.lgs. 209/2005.
d.m. 15/06/1984
Richiamato quale fonte di disciplina contabile delle riserve tecniche assicurative, in coordinamento con la normativa speciale sulle riserve dei riassicuratori.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, secondo comma, c.p.c.
Indica che i ricorsi sono stati proposti previo accordo tra le parti.
art. 62, comma 2-bis, d.lgs. 31/12/1992 n. 546
Norma processuale richiamata per il ricorso per cassazione in materia tributaria con accordo tra le parti.
Richiamato per affermare, in tema di consolidato nazionale, il litisconsorzio necessario tra società consolidante e consolidata nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È escluso il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nella riassicurazione, il trattamento contabile e fiscale della riserva del riassicuratore non può essere isolato dal contenuto concreto del contratto e dall'effettivo rischio trasferito: la riserva va commisurata al rapporto negoziale in essere.
- Quando una riserva tecnica è stata accantonata in presenza di trattati di riassicurazione proporzionali e tali accordi vengono sostituiti da patti non proporzionali o per eccesso, è legittimo lo smontaggio della riserva, con conseguente variazione negativa di conto economico, se viene meno il presupposto che aveva giustificato l'accantonamento.
- In tema di consolidato nazionale, nei giudizi di impugnazione dell'avviso di accertamento relativo ai redditi dei partecipanti, la società consolidante e quella consolidata devono essere considerate parti necessari del contraddittorio.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è infondato quando la censura pretende un'interpretazione astratta della norma contabile-fiscale che prescinda dalla concreta pattuizione contrattuale e dal rischio effettivamente assunto.
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