Cassazione Civile, Ordinanza n. 05830/2024 del 05/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia nasce dal trattenimento disposto dal Questore di Potenza e poi convalidato dal Tribunale di Potenza nei confronti di un cittadino straniero, all'esito della presentazione della domanda di protezione internazionale. Il ricorrente ha chiesto il riesame del provvedimento di convalida, deducendo che il Tribunale non avesse effettuato un effettivo scrutinio delle ragioni del trattenimento e non avesse considerato varie censure: applicabilità delle misure non coercitive in luogo del trattenimento, omissione di pronuncia sui nuovi elementi e documenti prodotti, violazione dei termini della procedura accelerata per la domanda di protezione, mancata verifica dei gravi motivi richiesti per il trattenimento, difetto di prova delle condizioni per una proroga del trattenimento ai fini dell'identificazione e del rimpatrio, e insussistenza della pericolosità sociale ritenuta dall'amministrazione. Con il ricorso per cassazione è stata denunciata la falsa o erronea applicazione di norme interne e sovranazionali in materia di trattenimento dello straniero e protezione internazionale, oltre all'omessa pronuncia sulle doglianze difensive.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente ai primi due profili di censura, osservando che sull'istanza di riesame del trattenimento il giudice deve svolgere un nuovo ed effettivo scrutinio delle ragioni giustificative della misura, anche alla luce di fatti o deduzioni nuovi. Nel caso concreto, il Tribunale si era limitato a richiamare l'ordinanza di convalida senza indicare, neppure sinteticamente, le ragioni della sua conferma e senza esaminare compiutamente le deduzioni difensive, prendendo in considerazione solo la dichiarazione di ospitalità. La Corte ha quindi accolto il ricorso, dichiarando assorbiti gli altri motivi, e ha cassato senza rinvio l'ordinanza impugnata poiché il termine del trattenimento era ormai scaduto. Quanto alle spese, ha escluso la regolazione tra le parti, richiamando la disciplina del patrocinio a spese dello Stato e la necessità di liquidazione secondo le regole proprie di tale istituto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il vizio denunciato per falsa o erronea applicazione di norme di diritto.
art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE
viene richiamato per affermare che è sempre consentita la domanda di riesame del trattenimento e che la misura ha natura cautelare, senza limite di ne bis in idem.
art. 9, par. 2, lett. b), direttiva 2008/115/CE
è evocato dalla parte ricorrente come parametro europeo in tema di trattenimento e misure meno coercitive.
art. 9, par. 5, direttiva 2013/33/UE
è invocato per censurare l'omesso esame delle doglianze e dei nuovi elementi prodotti nel riesame.
art. 28-bis, comma 2, d.lgs. 25/2008
la sua violazione è dedotta con riferimento al superamento dei termini della procedura accelerata per la domanda di protezione internazionale.
è richiamato dal ricorrente come norma in materia di trattenimento in pendenza di procedura di protezione.
art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008
è richiamato dal ricorrente per sostenere l'omessa considerazione delle motivazioni difensive nel riesame.
è invocato in relazione ai presupposti e alla proroga del trattenimento nel CPR, che richiedono difficoltà nell'identificazione o nell'acquisizione dei documenti di viaggio.
art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998
è richiamato per sostenere la necessità di misure non coercitive alternative al trattenimento.
è menzionata dalla parte ricorrente in relazione alla pericolosità sociale contestata.
art. 111 Cost.
è richiamato per spiegare l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro i provvedimenti che incidono sulla libertà personale.
è richiamato per il patrocinio a spese dello Stato del ricorrente vittorioso.
è indicato come norma per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
è richiamato per individuare il giudice competente a liquidare compensi e spese nel giudizio di cassazione, specie in caso di cassazione senza rinvio.
viene esclusa la sua applicabilità alla soccombenza di un'Amministrazione statale.
Massime di principio
- In materia di trattenimento dello straniero, è sempre ammissibile la richiesta di riesame del provvedimento di convalida o proroga, senza che operi un limite di ne bis in idem, poiché la misura ha natura cautelare e incide sulla libertà personale.
- Il giudice del riesame del trattenimento deve svolgere un controllo effettivo e attuale sulle ragioni della misura, valutando anche eventuali fatti sopravvenuti o nuovi elementi difensivi; non è sufficiente un mero rinvio al precedente provvedimento di convalida.
- L'omessa considerazione delle specifiche doglianze difensive e dei documenti nuovi prodotti in sede di riesame integra vizio decisivo quando impedisce un reale scrutinio della permanenza dei presupposti del trattenimento.
- Se il termine del trattenimento è ormai scaduto, la cassazione del provvedimento impugnato può essere pronunciata senza rinvio, perché viene meno l'utilità della prosecuzione del giudizio sul merito della misura.
- Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e soccombente è un'Amministrazione statale, non si procede alla regolazione delle spese tra le parti secondo il regime ordinario, ma si applicano le regole speciali di liquidazione previste dal d.P.R. n. 115/2002.
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