Cassazione Civile, Ordinanza n. 20861/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una lunga vicenda di accertamenti IRPEG e ILOR relativi agli anni 1975 e 1976, definiti in sede contenziosa con decisione della Commissione Tributaria Centrale che aveva demandato all’Ufficio la rideterminazione dei redditi imponibili e delle sanzioni. In esecuzione di tale pronuncia, l’agente della riscossione notificava nel 2011 una cartella di pagamento. La società contribuente la impugnava deducendo, da un lato, il difetto di motivazione della cartella, perché non consentiva di comprendere i criteri di calcolo delle somme iscritte a ruolo; dall’altro, la tardiva notificazione, sostenendo che il termine decadenziale dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 dovesse essere computato con riguardo alla notifica della cartella e non alla sola esecutività del ruolo. Con il quarto motivo contestava inoltre la pretesa mancanza di necessità di un nuovo avviso di accertamento e di una nuova contestazione delle sanzioni, assumendo la violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 16 d.lgs. n. 472/1997. Con il quinto motivo sosteneva che i vizi denunciati fossero vizi propri della cartella e dunque impugnabili ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il primo e ha rigettato il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo esame e per la regolazione delle spese. In motivazione ha ritenuto apparente la motivazione della sentenza d’appello sul punto della motivazione della cartella, ha affermato che la decadenza dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 va riferita alla notificazione della cartella e non alla mera esecutività del ruolo, e ha riconosciuto che le doglianze sulla determinazione del debito e sulla motivazione della cartella integrano vizi propri dell’atto impugnato. Ha invece escluso che, una volta definito il contenzioso sull’accertamento, fosse necessario un nuovo avviso di accertamento per la riscossione, poiché il rapporto d’imposta è già conformato dalla pronuncia giurisdizionale.
Norme richiamate
è richiamato per la doglianza di omessa pronuncia sul vizio di motivazione della cartella, poi assorbita dall’accoglimento degli altri motivi
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione meramente assertiva o apparente della sentenza di appello è causa di nullità
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente
art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973
il termine decadenziale riguarda la notificazione della cartella di pagamento, non la sola esecutività del ruolo
la cartella di pagamento deve essere adeguatamente motivata, soprattutto quando derivi da una rideterminazione del tributo in sede contenziosa
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
non impone, dopo la definizione giudiziale del rapporto d’imposta, un nuovo avviso di accertamento per la sola attività di riscossione
art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997
la doglianza circa le sanzioni è infondata se si pretende una nuova contestazione autonoma dopo la definizione del rapporto tributario in sede giudiziale
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
la cartella è impugnabile anche per i vizi propri relativi alla determinazione della pretesa e alla sua motivazione
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento sia emessa in esecuzione di una decisione che abbia rideterminato il debito tributario, il contribuente può contestarne la motivazione e la correttezza del calcolo come vizi propri dell’atto di riscossione.
- La motivazione della decisione di merito è apparente quando si limita ad affermazioni di congruità o a richiami generici al pregresso contenzioso, senza esplicitare il percorso logico seguito per ritenere corretta la pretesa iscritta a ruolo.
- Il termine di decadenza previsto per la riscossione mediante cartella va riferito alla notificazione della cartella stessa e non alla sola iscrizione o esecutività del ruolo.
- Se il rapporto d’imposta è già stato conformato da una pronuncia giurisdizionale che sostituisce l’atto impositivo, la fase dell’accertamento è chiusa e resta la sola fase della riscossione; non occorre un nuovo avviso di accertamento per dare esecuzione alla decisione, salvo ipotesi di annullamento radicale dell’atto originario.
- Le doglianze sulla quantificazione del debito e sulla motivazione della cartella integrano vizi propri dell’atto impugnabile nel processo tributario.
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