Cassazione Civile, Ordinanza n. 01655/2026 del 25/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente di riscossione)
La controversia
La lite origina dalla notifica, da parte dell'ente di riscossione, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 relativa a 24 cartelle di pagamento asseritamente notificate e rimaste insolute. Il contribuente impugnava l'atto davanti alla CTP, che accoglieva solo in parte il ricorso e, soprattutto, dichiarava illegittima l'ipoteca anche per omesso contraddittorio endoprocedimentale. In appello, la CTR del Piemonte rigettava l'impugnazione dell'ente ritenendo l'appello inammissibile per difetto di ius postulandi del difensore, cioè perché l'Agenzia si era costituita a mezzo di avvocato del libero foro. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: il primo denunciava la violazione delle norme sul patrocinio dell'ente di riscossione, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la legittimità della difesa a mezzo di avvocato esterno; il secondo censurava la motivazione apparente e l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello nonostante la rinnovazione della costituzione. Il contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale con tre censure: tardività dell'appello ex art. 327 c.p.c., illegittimità delle notifiche delle cartelle presupposte perché eseguite da soggetto non abilitato, e illegittimità della compensazione delle spese per difetto di motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale, affermando che la CTR aveva erroneamente dichiarato inammissibile l'appello per difetto di ius postulandi del difensore dell'Agenzia. Richiamando il principio fissato dalle Sezioni Unite n. 30008/2019 e la norma di interpretazione autentica dell'art. 4-novies d.l. 34/2019 conv. in l. 58/2019, la Corte ha ribadito che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione può avvalersi, in via generale, di avvocati del libero foro, mentre il ricorso all'Avvocatura dello Stato opera solo nei casi previsti dalla convenzione o quando questa sia disponibile ad assumere il patrocinio nelle ipotesi riservate. Poiché nel caso concreto non risultava alcuna convenzione e la difesa dell'ente a mezzo di avvocato esterno era quindi legittima, la declaratoria di inammissibilità dell'appello è stata cassata. L'accoglimento di tale motivo, incidendo sulla stessa ammissibilità dell'appello e sulla valida instaurazione del giudizio di secondo grado, ha reso assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso principale e dell'incidentale. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
norma presupposta per l'iscrizione ipotecaria a garanzia del credito iscritto a ruolo.
la CTR lo aveva interpretato in modo non corretto ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Agenzia, ma la Corte ne ha escluso la portata ostativa alla difesa a mezzo di avvocato del libero foro nel sistema vigente.
art. 12, comma 1, d.lgs. 546/1992
richiamato nel motivo del ricorso principale come parte del quadro normativo sulla difesa tecnica nel processo tributario.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992
richiamato nel motivo del ricorso principale in relazione alla difesa tecnica dell'ente.
art. 1, comma 8, d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016
interpretato nel senso che il rapporto con l'Avvocatura dello Stato assume rilievo speciale solo in presenza di una convenzione; in difetto, l'Agenzia può stare in giudizio anche con avvocati del libero foro.
art. 4-novies d.l. 34/2019 conv. in l. 58/2019
norma di interpretazione autentica che conferma la legittimità del patrocinio dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione anche tramite avvocati del libero foro nei casi non riservati alla convenzione con l'Avvocatura dello Stato.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per errori processuali e motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare la motivazione apparente della sentenza impugnata.
richiamato in relazione alla rinnovazione della costituzione dell'Agenzia a seguito di ordine del giudice.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza tributaria.
invocato dal contribuente per sostenere la tardività dell'appello.
art. 43 r.d. 1611/1933
richiamato come disciplina previgente del patrocinio erariale, superata dal nuovo assetto dell'Agenzia di riscossione.
invocato nel ricorso incidentale sulla liquidazione e compensazione delle spese di lite.
richiamato dal contribuente in tema di compensi professionali.
richiamato dal contribuente per la disciplina dei parametri di liquidazione dei compensi.
richiamato dal contribuente per la liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'Agenzia delle Entrate – Riscossione può validamente costituirsi e difendersi mediante avvocati del libero foro, salvo i casi specificamente riservati all'Avvocatura dello Stato da convenzione o da indisponibilità di quest'ultima nei casi convenzionalmente riservati.
- La legittimazione processuale dell'Agenzia a mezzo di difensore esterno non richiede, in giudizio, specifica allegazione o prova dei presupposti interni che consentono la scelta del patrocinio, poiché tali presupposti si presumono impliciti nella costituzione stessa.
- Se il giudice d'appello dichiara inammissibile l'impugnazione sulla base di un erroneo presupposto relativo allo ius postulandi del difensore, la sentenza è cassabile; l'accoglimento di tale censura assorbe i motivi che presuppongono la validità del giudizio di secondo grado.
- La norma di interpretazione autentica sopravvenuta conferma la lettura secondo cui il sistema del patrocinio dell'ente di riscossione è flessibile e non più imperniato sull'esclusivo patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
- Quando la decisione d'appello non affronta il merito per una erronea declaratoria pregiudiziale di inammissibilità, la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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