Cassazione Civile, Ordinanza n. 28323/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2011 in materia di Ires, Irap e Iva, poi annullato in primo grado e con appello erariale rigettato dalla CTR. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR avrebbe qualificato in modo inconferente l'operazione posta in essere dalla società, dando rilievo a una relazione tecnica e trattando come conferimento, anziché cessione d'azienda, una questione che l'Ufficio riteneva non decisiva; (2) ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su specifici rilievi relativi a spese di pubblicità e indebita deduzione di quote di ammortamento, che sarebbero stati riproposti in appello e non esaminati dalla CTR, la quale li aveva considerati assorbiti; (3) ha denunciato la violazione delle norme sulle indagini bancarie e dell'art. 2697 c.c., assumendo che, in presenza di movimentazioni bancarie non giustificate, il giudice avrebbe dovuto ritenere insufficiente la prova fornita dalla contribuente e non avrebbe potuto decidere a favore della società senza prova certa delle movimentazioni finanziarie.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza regionale non meramente apparente perché idonea a rendere controllabile il ragionamento decisorio; ha accolto il secondo motivo, rilevando l'omessa pronuncia della CTR sui rilievi relativi alle spese di pubblicità e alle quote di ammortamento, non sanata da un generico richiamo all'assorbimento; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché volto in realtà a contestare la valutazione di merito delle prove e non un errore di riparto dell'onere probatorio. Per effetto dell'accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata è stata cassata in relazione a tale censura e la causa è stata rinviata alla CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
base del motivo relativo alla nullità per motivazione apparente e al vizio di omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base del motivo di violazione di legge in tema di indagini bancarie e onere della prova
art. 111, sesto comma, Cost.
la motivazione deve superare la soglia del "minimo costituzionale" per evitare la nullità della sentenza
il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e su tutte le eccezioni ritualmente riproposte
non è violato per la sola diversa valutazione delle prove offerte dalle parti
la censura non può riguardare il mero apprezzamento del convincimento probatorio da parte del giudice di merito
la sua violazione è configurabile solo se l'onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento delle prove
art. 32, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come norma sulle indagini bancarie e sulla prova delle movimentazioni
art. 51, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come norma sulle indagini bancarie in materia IVA
art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018
ha determinato la sospensione del termine lungo per impugnare
Massime di principio
- La motivazione è meramente apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente alcun controllo sul percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non raggiunge il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.; non basta che la motivazione sia sintetica o ritenuta errata nel merito.
- L'omessa pronuncia ricorre quando il giudice non si esprime, neppure implicitamente, su una domanda, eccezione o censura ritualmente riproposta e autonoma rispetto alle altre questioni decise; un generico richiamo all'assorbimento non è sufficiente se i rilievi non sono logicamente assorbiti dalla questione trattata.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia invertito il riparto dell'onere probatorio; non è invece ammissibile usare tale norma per ottenere una nuova valutazione delle prove o contestare il peso attribuito alle risultanze istruttorie.
- Nei ricorsi per cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
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