Cassazione Civile, Ordinanza n. 24168/2024 del 09/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha rideterminato il valore di terreni dichiarati usucapiti dal contribuente, assumendo un valore imponibile superiore a quello autoliquidato. Il contribuente aveva infatti dichiarato un valore di 209.880 euro sulla base di una perizia di parte, mentre l'Ufficio, richiamando una propria relazione tecnica e stime comparative, aveva indicato un valore di 485.000 euro, recuperando a tassazione maggiori imposte di registro e ipocatastali. In appello la decisione sfavorevole al contribuente era stata confermata con motivazione sostanzialmente adesiva alla sentenza di primo grado. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sul contenuto della sentenza e sulla prova, sostenendo che la CTR si fosse limitata ad aderire acriticamente alla decisione di primo grado senza rispondere alle specifiche censure tecniche sulla stima e senza disporre consulenza tecnica; 2) nullità dell'avviso per difetto di motivazione, assumendo che il richiamo a stime e successioni non fosse sufficientemente specifico e che mancasse l'allegazione degli atti richiamati.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza impugnata per motivazione apparente, poiché la CTR si era limitata a un'adesione meramente formale alla decisione di primo grado senza confrontarsi con le specifiche doglianze dell'appellante e senza rendere intellegibile il percorso logico-giuridico seguito. Ha invece rigettato il secondo motivo, affermando che l'avviso di liquidazione era sufficientemente motivato, in quanto aveva consentito al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi efficacemente; il rinvio a perizie e atti comparativi non imponeva, nel caso concreto, l'allegazione integrale di tutti i documenti richiamati, essendo la motivazione già completa nei suoi elementi essenziali. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al primo motivo e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono stati invocati i vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale; la Corte ha esaminato separatamente la doglianza sulla sentenza e quella sull'avviso di liquidazione.
Richiamato dal ricorrente sul tema dell'onere della prova; la Corte, però, ha risolto la censura sulla sentenza per motivazione apparente, non per erronea ripartizione dell'onere probatorio.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per sostenere la nullità della sentenza e il difetto di motivazione dell'atto; la Corte ribadisce i principi sulla motivazione dell'avviso e sull'obbligo di allegazione degli atti richiamati nei soli limiti in cui essi integrino la motivazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sua violazione è stata posta a base della censura di motivazione apparente della sentenza della CTR.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria per affermarne la violazione in caso di decisione adesiva e non argomentata.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nella valutazione del materiale probatorio.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla mancata nomina di un consulente tecnico d'ufficio.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per dedurre la nullità della sentenza priva di effettiva motivazione.
La Corte afferma che una sentenza è nulla se completamente priva delle considerazioni che giustificano il rigetto dell'appello e si limita a motivare per relationem con mera adesione acritica.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
La Corte ribadisce che l'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso vale solo per gli atti il cui contenuto integri davvero la motivazione; non occorre allegare atti quando il richiamo ha valore meramente narrativo o quando il contenuto rilevante sia già riportato nell'atto.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato per definire il contenuto della motivazione amministrativa e il rapporto tra motivazione per relationem e necessità di allegazione degli atti richiamati.
art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato dal ricorrente per dedurre il vizio di motivazione dell'avviso di liquidazione; la censura è stata respinta.
Massime di principio
- La sentenza tributaria d'appello è nulla per motivazione apparente quando si limita ad aderire in modo acritico alla pronuncia di primo grado senza confrontarsi con i motivi di gravame e senza rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice d'appello esplicita, anche sinteticamente, le ragioni della conferma o l'identità delle questioni già decise in primo grado; non basta una mera formula di adesione.
- In tema di avvisi di accertamento o liquidazione, l'obbligo motivazionale è soddisfatto se il contribuente è messo in condizione di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne efficacemente an e quantum.
- L'amministrazione deve allegare gli atti richiamati solo quando il loro contenuto sia necessario a integrare la motivazione dell'atto; non sussiste un obbligo indiscriminato di allegazione di tutti i documenti citati.
- La sufficienza della motivazione dell'avviso va distinta dalla prova dei fatti costitutivi della pretesa: la prima attiene alla validità formale dell'atto, la seconda al successivo giudizio di merito sulla fondatezza della pretesa tributaria.
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