Cassazione Civile, Ordinanza n. 08308/2025 del 29/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell’adesione della contribuente alla definizione agevolata della controversia tributaria ex art. 6 d.l. 119/2018, della mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e dell’assenza di un diniego della definizione. Ha quindi dichiarato che il processo si è estinto per decorso del termine previsto dalla disciplina agevolativa, con conseguente chiusura del giudizio e spese a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha rideterminato il reddito IRPEF di una contribuente per l’anno 2008 mediante metodo sintetico/"redditometro", valorizzando il possesso di beni indice, in particolare un’autovettura di pregio, immobili e contratti assicurativi. La contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado, perché il giudice tributario aveva ritenuto plausibile che gli acquisti fossero stati sostenuti dal marito, residente all’estero e titolare del conto corrente utilizzato per i pagamenti, alimentato da versamenti provenienti dall’estero. In appello, però, la commissione regionale aveva accolto il gravame dell’Ufficio. In cassazione la contribuente ha dedotto quattro motivi: omesso esame di un fatto decisivo relativo all’acquisto del bene indice di maggior valore da parte del marito e alla conseguente riduzione dello scostamento; violazione dell’art. 38 d.P.R. 600/1973 e delle regole sulle presunzioni e sull’onere della prova, per non avere considerato il mancato scostamento di un quarto; nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione; ulteriore violazione delle norme sul redditometro e sul regime probatorio nella ricostruzione del reddito. Nelle more del giudizio di legittimità la contribuente ha però depositato documentazione attestante l’adesione alla definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. 119/2018 e i relativi versamenti; non risultando presentata istanza di trattazione entro il termine previsto né un diniego impugnato, la Corte ha rilevato l’estinzione del processo per effetto della definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come base normativa dell’accertamento sintetico/redditometro fondato sul possesso di beni indice e sulla ricostruzione presuntiva del reddito.
art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
Invocato per denunciare omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova nella ricostruzione del reddito e nella giustificazione della capacità contributiva.
Richiamato quale norma sulle presunzioni semplici nell’accertamento del reddito.
Richiamato quale norma sulle presunzioni semplici e sui relativi requisiti.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per dedurre la nullità della sentenza tributaria per motivazione apparente.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura processuale sulla motivazione e sul contenuto della decisione.
Richiamato dalla ricorrente in tema di requisiti della sentenza e motivazione.
art. 38, quarto, quinto e sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato per contestare la corretta applicazione della disciplina dell’accertamento sintetico e del regime probatorio.
D.M. 19 novembre 1992
Richiamato dalla ricorrente nell’ambito della disciplina del redditometro.
art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 119/2018
Indicato come base della definizione agevolata della controversia fiscale.
Usato per affermare che, in mancanza di istanza di trattazione e di diniego impugnato, il processo si estingue per effetto della definizione agevolata.
art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
Richiamato per la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza anche dopo l’estinzione collegata alla definizione agevolata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità relativo a una controversia fiscale, la sopravvenuta definizione agevolata della lite, se perfezionata secondo la disciplina speciale e non contrastata da un’istanza di trattazione o da un diniego tempestivamente impugnato, determina l’estinzione del processo.
- Quando la lite è estinta per definizione agevolata, la Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso, che restano assorbiti.
- Nell’accertamento sintetico fondato sul redditometro, la contestazione del contribuente può investire sia la corretta valorizzazione dei beni indice sia il rispetto delle regole sulle presunzioni e sull’onere della prova, ma tali questioni restano prive di decisione se il processo si estingue prima della pronuncia sul merito.
- La deduzione di motivazione apparente e di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile, sotto il profilo sostanziale, a rimuovere l’effetto estintivo derivante da una definizione agevolata validamente perfezionata.
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