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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06920/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da rapporti contrattuali di fornitura di carburante e servizi di trasporto tra una società operante nella distribuzione carburanti e la società fornitrice. La prima aveva convenuto in giudizio la controparte sostenendo che la risoluzione contrattuale intimata mediante clausola risolutiva espressa fosse illegittima, chiedendo l'accertamento dell'inadempimento della fornitrice, la risoluzione del rapporto e il risarcimento dei danni patrimoniali per perdita di guadagni e di occasioni di sviluppo commerciale. La convenuta aveva chiesto in via riconvenzionale l'accertamento della legittimità della risoluzione. Il Tribunale aveva dichiarato risolto il rapporto per grave inadempimento della convenuta, escludendo però i presupposti della clausola risolutiva espressa e rigettando le domande risarcitorie; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con tre motivi strettamente connessi, la violazione degli artt. 1453, 1223, 1226 e 1227 c.c. e vizi motivazionali: ha contestato che il danno fosse stato escluso per mancanza di prova in concreto, sostenendo che il pregiudizio da lucro cessante fosse insito nel contratto e che non si potesse imporre al danneggiato l'onere di dimostrare una diversa strategia commerciale o di aumentare i prezzi al pubblico; ha inoltre sostenuto che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato i contratti e indebitamente trasformato la controversia in una pretesa di danni punitivi. La Corte di cassazione ha però ritenuto le censure inammissibili perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, senza una reale denuncia di violazione delle norme invocate, senza specifica censura dei canoni ermeneutici contrattuali e senza superare la ratio decidendi fondata sulla mancata prova del danno-conseguenza e sul concorso causale della stessa danneggiata nella produzione del pregiudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito. Ha affermato che la sentenza impugnata aveva correttamente distinto tra accertamento dell'inadempimento e prova del danno concretamente subito, ritenendo non sufficienti le stime e le indicazioni contrattuali per dimostrare il lucro cessante. Ha inoltre osservato che la critica all'interpretazione dei contratti era priva di specifica deduzione della violazione dei canoni ermeneutici e delle clausole rilevanti, in difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c. Quanto alla censura motivazionale, la Corte ha richiamato il regime dell'inammissibilità nelle sentenze cd. doppie conformi e ha ribadito che il vizio di motivazione non può essere veicolato come contestazione della ricostruzione sostanziale dei fatti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    Invocato per contestare gli effetti dell'inadempimento e della risoluzione, ma la Corte ha ritenuto che la censura non riguardasse una reale violazione della norma, bensì la prova del danno in concreto.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per il nesso tra inadempimento e danno risarcibile; la Corte ha ribadito che il danno deve essere provato come conseguenza concreta dell'illecito/inadempimento, non potendo presumersi in re ipsa.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa non può supplire alla mancanza di prova del danno; presuppone un pregiudizio già accertato nel suo an debeatur.

  • art. 1227 c.c.

    La Corte ha distinto il primo comma, relativo al concorso causale del danneggiato, dal secondo comma, relativo all'onere di non aggravare il danno, rilevando che i motivi confondevano i due piani.

  • art. 1362 ss. c.c.

    Per censurare l'interpretazione dei contratti era necessaria una puntuale deduzione della violazione dei canoni ermeneutici e il richiamo specifico alle clausole rilevanti.

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1 n. 3; comma 1 n. 5; comma 4

    La Corte ha qualificato le doglianze come sostanziali richieste di riesame del merito, non come vere violazioni di legge o vizi motivazionali ammissibili; ha richiamato il regime di inammissibilità del vizio motivazionale nelle sentenze doppie conformi.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare in modo specifico le clausole contrattuali e gli atti rilevanti; in difetto la censura sull'interpretazione contrattuale è inammissibile.

  • D. Lgs. 1 ottobre 2022 n. 149

    Richiamato per il riassetto formale del regime di inammissibilità del vizio motivazionale dopo la riforma Cartabia.

  • L. 29 dicembre 2022 n. 197

    Richiamata come intervento modificativo del quadro processuale in materia di ricorso per cassazione.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 13 comma 1 bis d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile trasformare la dedotta violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, delle prove e della loro incidenza causale, quando la decisione di merito abbia già esaminato coerentemente il materiale istruttorio.
  • L'accertamento dell'inadempimento contrattuale non comporta automaticamente il diritto al risarcimento: il danneggiato deve provare in concreto il danno-conseguenza, non essendo sufficiente allegare un pregiudizio in re ipsa o ricavarlo solo dalle clausole contrattuali.
  • La liquidazione equitativa del danno presuppone che il danno sia già dimostrato nell'an; non può essere utilizzata per colmare la totale mancanza di prova del pregiudizio effettivamente subito.
  • La censura sull'interpretazione del contratto è ammissibile solo se deduce specificamente la violazione dei canoni ermeneutici e indica in modo puntuale le clausole rilevanti; altrimenti si risolve in una contestazione di merito inammissibile.
  • L'art. 1227 c.c. va letto distinguendo il concorso causale del danneggiato nella produzione del danno dal diverso dovere di limitarne le conseguenze; la confusione tra i due piani non consente di censurare utilmente la decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoMoraImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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