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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25946/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente ecclesiastico)

La controversia

Un istituto diocesano aveva convenuto in giudizio l'occupante di un terreno in Comune di Artena chiedendo l'accertamento della propria proprietà sul bene e la condanna al rilascio. Il convenuto aveva contestato la proprietà dell'ente, deducendo di aver coltivato il terreno sin dal dopoguerra in forza di un rapporto con la parrocchia, e aveva eccepito l'incompetenza per materia del giudice ordinario in favore della sezione specializzata agraria. Il Tribunale aveva respinto sia l'eccezione di incompetenza sia la domanda. In appello l'istituto aveva ottenuto riforma della decisione, con riconoscimento della proprietà e ordine di rilascio; l'appello incidentale sulla competenza era stato rigettato. Gli eredi dell'originario convenuto hanno quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per asserita novità della domanda in appello, sostenendo che il bene rivendicato fosse diverso da quello indicato in primo grado; 2) violazione delle norme sulla competenza per materia, deducendo che la controversia dovesse essere devoluta alla sezione specializzata agraria in ragione del rapporto agrario prospettato; 3) vizio di motivazione sulla questione di competenza, ritenuta apparente o incomprensibile; 4) omesso esame di un fatto decisivo, perché non sarebbe stato valutato il titolo di occupazione allegato come colonia parziaria miglioratizia o rapporto assimilabile all'enfiteusi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che non vi era mutamento della causa petendi né introduzione di una domanda nuova, ma soltanto una precisazione dell'identità catastale e una modifica meramente quantitativa del bene rivendicato, fondati sui medesimi titoli già posti a base della domanda. Ha dichiarato inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo perché non coglievano la ratio decidendi: il giudice di merito aveva escluso la competenza agraria non perché avesse svolto un approfondimento istruttorio sul rapporto, ma perché il rapporto prospettato dal convenuto non rientrava, prima facie, tra quelli devoluti alla sezione specializzata agraria. La Corte ha ribadito che, nelle azioni di rilascio o rivendica, il giudice ordinario può verificare in limine litis l'insussistenza manifesta del rapporto agrario dedotto, senza necessità di rimettere automaticamente la questione al giudice specializzato. Sono state poste le spese a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    nell'azione di rivendica, l'attore deve fornire la prova del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene, secondo il noto onere probatorio rafforzato del rivendicante.

  • art. 345 c.p.c.

    è inammissibile solo la proposizione di una domanda nuova in appello; non integra domanda nuova la semplice precisazione dell'identità del bene o una variazione meramente quantitativa del medesimo oggetto sostanziale.

  • art. 38 c.p.c.

    le questioni sulla competenza devono essere dedotte e valutate nei limiti del loro effettivo contenuto, ma la censura di incompetenza deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi del giudice di merito.

  • art. 26 l. n. 11 del 1971

    richiamato quale parametro della competenza delle sezioni specializzate agrarie in presenza di rapporti agrari devoluti alla loro cognizione.

  • art. 47 l. n. 203 del 1982

    richiamato nel quadro delle norme che disciplinano i rapporti agrari e la competenza delle sezioni specializzate.

  • l. n. 320 del 1963

    richiamata nel quadro delle discipline speciali invocate dal ricorrente in tema di rapporto agrario.

  • l. n. 29 del 1990

    richiamata nel quadro delle discipline speciali invocate dal ricorrente in tema di rapporto agrario.

  • art. 11 d.lgs. n. 150 del 2011

    richiamato dal ricorrente come norma relativa alla competenza delle sezioni specializzate agrarie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nell'azione di rivendica, la prova del diritto di proprietà del rivendicante può essere assolta mediante la produzione dei titoli di acquisto e degli atti successori o traslativi che consentano di risalire al proprio dante causa, oppure mediante prova dell'acquisto a titolo originario o dell'usucapione.
  • La deduzione in appello di una diversa individuazione catastale del bene non integra domanda nuova quando resti invariato il nucleo fattuale e giuridico della pretesa e si tratti soltanto di precisare il medesimo immobile oggetto della rivendica.
  • In tema di competenza delle sezioni specializzate agrarie, la mera allegazione da parte del convenuto di un rapporto astrattamente agrario non impone automaticamente la rimessione della causa al giudice specializzato: il giudice adito può verificare prima facie se il rapporto dedotto rientri davvero nella materia devoluta.
  • Il motivo di impugnazione sulla competenza è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi, cioè con la ragione per cui il giudice di merito ha escluso la competenza speciale.
  • Non costituisce vizio di motivazione rilevante in cassazione la critica che, sotto l'apparenza del vizio motivazionale, mira in realtà a sollecitare una diversa valutazione del rapporto dedotto senza individuare un effettivo omesso esame di un fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaPossessoProveImpugnazioni
RamiContrattiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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