Cassazione Civile, Ordinanza n. 33171/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la debenza di contributi alla Gestione separata riferiti all'attività libero-professionale svolta nell'anno 2009 da un avvocato iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense, perché privo del reddito utile a far sorgere l'obbligo di iscrizione e il correlato obbligo contributivo. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritti i contributi, considerando tardiva la richiesta dell'INPS: secondo il giudice di merito il termine quinquennale era decorso perché la scadenza del pagamento sarebbe stata il 16.6.2010 e la richiesta sarebbe stata notificata solo il 30.6.2015. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, del d.P.C.M. 10.6.2010, degli artt. 2935 c.c. e dell'art. 18 d.l. n. 98 del 2011, sostenendo che il termine di pagamento era stato prorogato al 6.7.2010 dal d.P.C.M. 10.6.2010 e che, pertanto, la richiesta notificata il 30.6.2015 era idonea a interrompere la prescrizione; inoltre contestava la lettura restrittiva della proroga adottata dalla Corte territoriale, che l'aveva limitata ai soli soggetti concretamente assoggettati agli studi di settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui il differimento dei termini di pagamento disposto dal d.P.C.M. 10.6.2010 si applica a tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, e non soltanto a quelli effettivamente sottoposti a tale regime fiscale. Ha inoltre ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Poiché la Corte d'appello aveva fatto decorrere la prescrizione dal 16.6.2010 anziché dal 6.7.2010, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26
individua il fondamento dell'obbligo contributivo alla Gestione separata per l'attività libero-professionale considerata.
d.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, lett. a)
ha differito al 6 luglio 2010 il termine di pagamento dei contributi per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
la decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè alla scadenza del termine di pagamento del contributo.
d.l. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18
richiamato dall'INPS a sostegno della disciplina del termine e della sua corretta applicazione.
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3
dedotto come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge.
richiamato per la comunicazione della proposta del relatore alle parti.
richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti conformi.
d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4
utilizzato nel combinato disposto con il d.P.C.M. 10.6.2010 per individuare il dies a quo del termine prorogato.
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 96 ss.
richiamata solo per escludere che la proroga operasse esclusivamente per chi fosse concretamente nel regime fiscale ivi previsto.
Massime di principio
- Il differimento dei termini di pagamento previsto da un atto amministrativo generale si applica a tutti i soggetti appartenenti alla categoria indicata dalla norma, senza che occorra un ulteriore requisito di effettiva soggezione individuale al particolare regime fiscale richiamato dalla disposizione.
- La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento fissato o prorogato dalla legge o da fonti regolamentari, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente.
- Quando il giudice di merito individua un dies a quo della prescrizione non conforme alla disciplina sulla proroga del termine di versamento, la decisione sulla prescrizione è censurabile per violazione di legge e va cassata con rinvio per nuovo esame.
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