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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26750/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Un agente della riscossione aveva iscritto ipoteca su alcuni immobili intestati al contribuente per un importo derivante da tributi erariali connessi all'attività d'impresa svolta dallo stesso. Parte degli immobili erano compresi in un fondo patrimoniale costituito dal contribuente con il coniuge. Il contribuente aveva impugnato l'iscrizione ritenendola illegittima in quanto riferita a beni del fondo patrimoniale e, dopo il rigetto in primo e secondo grado e il successivo annullamento della Cassazione con nuova decisione di rigetto, proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza di merito, ritenuta criptica e incomprensibile, per non aver spiegato l'iter logico seguito; (2) insufficiente e/o omessa motivazione circa l'affermazione secondo cui, non essendo contestato il debito erariale, l'art. 170 c.c. sarebbe stato richiamato inutilmente; (3) omesso esame del fatto decisivo relativo al collegamento tra il fatto generatore del debito tributario e i bisogni della famiglia, cioè se il debito fiscale potesse essere considerato contratto per esigenze familiari e quindi aggredibile sui beni del fondo; (4) omesso esame sulla dedotta non contestazione di alcune cartelle esattoriali e sull'intervenuto stralcio di talune di esse, sostenendo che alcune cartelle erano state già contestate e che altre erano state rottamate perché di importo inferiore a 1000 euro.

La decisione

La Corte ha trattato unitariamente tutti i motivi, ritenendoli infondati. Ha osservato che le censure di insufficienza motivazionale non sono più proponibili dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., salvo i casi di motivazione apparente o anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante. Ha poi ritenuto che la sentenza di merito contenesse argomentazioni sufficienti e comprensibili, tali da rendere percepibile il fondamento della decisione. Sul punto decisivo, ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'iscrizione ipotecaria può gravare anche sui beni del fondo patrimoniale, purché l'obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia o il creditore non conoscesse l'estraneità del debito a tali bisogni; grava però sul debitore opponente l'onere di provare sia la regolare costituzione e opponibilità del fondo sia l'estraneità del debito alle esigenze familiari. Poiché il contribuente non aveva fornito elementi idonei a dimostrare tale estraneità, la CTR aveva correttamente respinto il ricorso. Quanto alle cartelle asseritamente stralciate, la Corte ha rilevato che la questione non emergeva dalla sentenza impugnata né dal ricorso, con conseguente inammissibilità per difetto di specificità. Il ricorso è stato quindi rigettato; non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata costituzione dell'ADER ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura di motivazione è stata ritenuta inammissibile nella parte in cui mirava a contestare la mera insufficienza motivazionale, non più deducibile come vizio autonomo nei limiti prospettati dal ricorrente.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro della motivazione del provvedimento, ma la Corte ha escluso che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del vizio motivazionale dedotto.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente quale parametro del contenuto motivazionale delle decisioni tributarie.

  • art. 170 c.c.

    L'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale è ammissibile solo se il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia o se il creditore ignorava l'estraneità del debito a tali bisogni; il debitore che si oppone deve provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari.

  • art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato per affermare che l'iscrizione ipotecaria esattoriale è astrattamente ammissibile anche sui beni del fondo patrimoniale, nei limiti dell'art. 170 c.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La riformulazione del 2012 riduce il sindacato di legittimità al minimo costituzionale, consentendo solo di censurare l'anomalia motivazionale rilevante sul piano costituzionale, non il semplice difetto di sufficienza.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il semplice vizio di insufficienza della motivazione; è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come motivazione apparente, mancanza assoluta di motivi o contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
  • L'iscrizione ipotecaria esattoriale può colpire anche beni compresi nel fondo patrimoniale, ma resta subordinata alle condizioni dell'art. 170 c.c.; in particolare, è legittima se il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia oppure se il creditore non conosceva l'estraneità del debito a tali bisogni.
  • Chi intende opporre l'impignorabilità o l'inaggredibilità dei beni del fondo patrimoniale ha l'onere di provare sia la regolare costituzione e opponibilità del fondo, sia l'estraneità concreta del debito alle esigenze familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e non alla sua mera natura tributaria.
  • In cassazione, la deduzione di un omesso esame di un fatto decisivo richiede specificità: la parte deve indicare chiaramente il fatto storico, la sua decisività e la sua effettiva discussione nel giudizio di merito; in difetto, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioProveImpugnazioniProprietà
RamiTributiProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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