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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15180/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di contestazione elevato dalla polizia municipale di un comune per violazione dell'art. 142, comma 8, d.lgs. 285/1992, con irrogazione di sanzione amministrativa. L'interessato propose opposizione davanti al Giudice di Pace, che fu rigettata; l'appello avverso tale decisione fu anch'esso respinto dal Tribunale. In cassazione, il ricorrente deduceva, con unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., della disciplina sulla rimessione al giudice competente ex art. 354 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., nonché nullità della sentenza, sostenendo che non gli era stata validamente comunicata a mezzo PEC la data di udienza di primo grado. Secondo il ricorrente, la cancelleria avrebbe inviato la comunicazione a un indirizzo PEC errato rispetto a quello indicato nel ricorso; pertanto, non essendo comparso in primo grado, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità del giudizio e disporre la rimessione al primo giudice. Il ricorrente richiamava la disciplina della PEC e alcuni precedenti giurisprudenziali per sostenere che, una volta istituito il servizio, il difensore non fosse tenuto a eleggere domicilio nel comune del giudice adito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che la notificazione/comunicazione a mezzo PEC da parte della cancelleria del giudice di pace ha valore legale solo se l'ufficio giudiziario sia stato specificamente abilitato tramite decreto ministeriale non regolamentare previsto dall'art. 16, comma 10, lett. a), d.l. 179/2012; in mancanza di tale decreto, l'invio via PEC aveva mera funzione di cortesia e non esonerava il difensore dall'onere di eleggere domicilio nel comune del giudice adito, ai sensi dell'art. 319, comma 2, c.p.c. e dell'art. 58 disp. att. c.p.c. La Corte ha quindi escluso la nullità denunciata e ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 8, d.lgs. 285/1992

    norma sostanziale posta a base della sanzione amministrativa stradale contestata

  • art. 101 c.p.c.

    invocato come parametro della dedotta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa

  • art. 112 c.p.c.

    invocato come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta infondata

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato per sostenere la necessità di rimessione al primo giudice in caso di nullità del primo grado

  • art. 58 disp. att. c.p.c.

    la Corte ribadisce che, fuori dai casi di comunicazione PEC con valore legale, permane l'onere di elezione di domicilio nel luogo del giudice adito

  • art. 319, comma 2, c.p.c.

    richiamato come fonte dell'onere di domicilio per il difensore nei giudizi davanti al giudice di pace

  • art. 16, comma 4, d.l. 179/2012

    prevede le comunicazioni/notificazioni telematiche con valore legale quando l'ufficio è abilitato

  • art. 16, comma 10, lett. a), d.l. 179/2012

    richiede un decreto ministeriale non regolamentare che individui gli uffici giudiziari abilitati alle comunicazioni PEC con valore legale

  • d.l. 179/2012

    considerato nel suo complesso quale base normativa del regime di comunicazioni telematiche degli uffici giudiziari

  • L. 17 dicembre 2012, n. 221

    legge di conversione del d.l. 179/2012 richiamata nella disciplina delle comunicazioni PEC

  • ordinanza Corte cost. n. 5/2007

    richiamata per affermare la compatibilità costituzionale dell'onere di elezione di domicilio quando grava sul difensore

  • sentenza Corte cost. n. 365/2010

    richiamata per distinguere l'ipotesi in cui l'onere di domicilio grava sulla parte che si difende personalmente, caso in cui la disciplina può risultare illegittima

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente e valutato dalla Corte nel senso di non ravvisare violazione nel caso concreto

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente e valutato dalla Corte nel senso di non ravvisare violazione nel caso concreto

  • art. 91, comma 1, c.p.c.

    base per la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    prevede, in caso di rigetto dell'impugnazione, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 82 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37

    menzionato nel richiamo alla giurisprudenza costituzionale sull'onere di domicilio del difensore

  • art. 330 c.p.c.

    menzionato nel richiamo alla giurisprudenza costituzionale sull'onere di domicilio del difensore

  • artt. 178 c.p.p. ss.

    richiamati solo per distinguere il diverso regime penale delle nullità delle notificazioni

Massime di principio

  • La comunicazione/notificazione a mezzo PEC da parte della cancelleria produce effetti legali solo se l'ufficio giudiziario interessato è stato specificamente individuato e abilitato secondo la procedura prevista dall'art. 16, comma 10, d.l. 179/2012; in difetto, l'invio telematico ha mero valore di cortesia processuale.
  • Nei giudizi davanti al giudice di pace, l'onere del difensore di eleggere domicilio nel comune della sede dell'ufficio giudiziario permane quando non operi una comunicazione telematica avente valore legale; la mancata elezione comporta che le comunicazioni effettuate secondo le regole ordinarie siano valide.
  • La nullità del primo grado per violazione del contraddittorio non può essere dichiarata quando la mancata comparizione della parte dipenda da una comunicazione telematica priva di valore legale ma effettuata in un contesto in cui la parte era comunque tenuta a rispettare l'onere di elezione di domicilio.
  • Il principio di cui alle Sezioni Unite sulla PEC tra difensori nel giudizio di legittimità non è automaticamente estensibile alle comunicazioni di cancelleria nei giudizi dinanzi al giudice di pace.
  • Il diritto di difesa e il contraddittorio non risultano violati dalla disciplina che impone al difensore l'elezione di domicilio nel foro del giudice adito, disciplina che è stata ritenuta compatibile con la Costituzione dalla giurisprudenza costituzionale richiamata.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneNotificazioniImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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