Cassazione Civile, Ordinanza n. 19412/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per Irpef, Iva e Irap 2001 nei confronti del gestore di un autolavaggio in contabilità semplificata. L'Ufficio aveva determinato presuntivamente il volume d'affari applicando i parametri previsti dalla L. n. 549/1995, rideterminando il maggior reddito imponibile. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; in appello la CTR della Sicilia ha invece accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia, ritenendo che l'applicazione dei parametri invertisse l'onere della prova e che il contribuente non avesse fornito prova contraria, mentre l'Ufficio aveva addotto elementi oggettivi come l'elevato consumo di energia elettrica e l'impiego di un lavoratore per alcuni mesi, riducendo però del 20% il reddito accertato per la crisi generale. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c., 23 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c. e vizio di motivazione apparente, sostenendo che la CTR avesse riformato la sentenza di primo grado introducendo in appello fatti nuovi (consumo elettrico e lavoratore) non dedotti in primo grado e che la motivazione fosse incomprensibile; 2) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR non dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia, ritenendo che vi fossero nuove eccezioni e nuove allegazioni; 3) violazione degli artt. 112, 115 c.p.c., 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c. per avere la CTR ridotto il reddito del 20% con una valutazione equitativa non richiesta e senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e li ha ritenuti manifestamente infondati. Ha escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la sentenza di merito esponeva in modo intelligibile e completo le ragioni della decisione. Ha poi affermato che il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario, ma solo sul piano probatorio e nei limiti della disponibilità della materia, sicché nella specie l'Agenzia aveva comunque contestato la pretesa e non era tenuta a offrire ulteriori elementi specifici, poiché l'applicazione dei parametri determinava l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Quanto al divieto di nuove eccezioni in appello, ha precisato che esso riguarda solo le eccezioni in senso tecnico e non le mere difese o argomentazioni volte a contrastare le deduzioni della controparte; perciò i richiami al consumo di energia e all'impiego di un lavoratore non ampliavano il thema decidendum. Anche il terzo motivo è stato ritenuto infondato, perché la CTR non aveva compiuto una valutazione equitativa arbitraria, ma aveva considerato la situazione concreta e ridotto la pretesa tributaria in ragione delle circostanze del caso. La Corte ha inoltre escluso che l'ordinanza richiamata nella memoria difensiva potesse incidere, poiché riguardava una diversa questione di inutilizzabilità di documenti prodotti in appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il principio di non contestazione è applicabile anche nel processo tributario, ma incide sul piano probatorio del fatto non contestato e non impedisce al giudice di valutare le risultanze ritualmente acquisite.
L'applicazione dei parametri fiscali comporta l'inversione dell'onere probatorio, ponendo a carico del contribuente la prova contraria rispetto alla pretesa accertativa.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non determinante nell'esito, in relazione alle deduzioni difensive nel processo tributario.
La motivazione è nulla solo quando sia meramente apparente e non consenta di percepire il fondamento della decisione; nel caso concreto tale vizio è stato escluso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato come parametro di ricorso per violazione di legge in relazione ai primi e al terzo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione apparente e per l'asserita nullità della sentenza.
Richiamato nel secondo motivo, ma non è stato ravvisato alcun ampliamento illegittimo del thema decidendum in appello.
art. 57, comma 2, d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario vieta le nuove eccezioni in senso tecnico non rilevabili d'ufficio, non le mere argomentazioni difensive o difese aggiuntive.
Richiamato nel terzo motivo per asserita ultrapetizione; la Corte ha escluso che la CTR abbia pronunciato oltre la domanda.
Richiamato nel terzo motivo sul requisito motivazionale della sentenza tributaria; la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente.
Norma processuale richiamata per il deposito della memoria in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.
I parametri ivi previsti sono stati utilizzati dall'Ufficio per la determinazione presuntiva del volume d'affari e del maggior reddito imponibile.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'applicazione di parametri o presunzioni semplici può invertire l'onere della prova, imponendo al contribuente di fornire elementi concreti e specifici idonei a contrastare la pretesa fiscale.
- Il principio di non contestazione opera anche nel contenzioso tributario, ma riguarda il profilo probatorio e non esclude che il giudice valorizzi elementi di fatto ritualmente acquisiti, né impedisce alla parte pubblica di difendersi con ulteriori argomentazioni non costituenti nuove eccezioni in senso tecnico.
- Nel processo tributario il divieto di introdurre nuove eccezioni in appello concerne solo le eccezioni in senso stretto; restano consentite le difese e le argomentazioni aggiuntive che si limitino a contrastare i fatti e le deduzioni già emersi in giudizio.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando la sentenza non consente di ricostruire il ragionamento decisorio; non sussiste invece il vizio quando la decisione espone in modo comprensibile, ancorché sintetico, le ragioni della statuizione.
- La riduzione della pretesa fiscale non integra di per sé una valutazione equitativa illegittima se il giudice di merito la collega a circostanze concrete della fattispecie e a un apprezzamento motivato del materiale probatorio.
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