Cassazione Civile, Ordinanza n. 18587/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio, disposto ex lege, del personale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a seguito dell'incorporazione prevista dall'art. 23-quater del d.l. n. 95/2012 conv. in l. n. 135/2012. I ricorrenti, già dipendenti AAMS, hanno chiesto il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di amministrazione nella stessa misura riconosciuta ai dipendenti dell'Agenzia delle Dogane appartenenti alle medesime aree e posizioni economiche, nonché i relativi arretrati. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che la disciplina speciale del trasferimento conservasse il trattamento economico già in godimento e non imponesse l'omogeneizzazione dell'indennità, anche alla luce della clausola di invarianza finanziaria e della separazione iniziale del personale in due sezioni. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione dell'art. 23-quater del d.l. n. 95/2012, degli artt. 2, 3, 45 e 52 d.lgs. n. 165/2001 e di varie clausole collettive del comparto, sostenendosi che il principio di parità di trattamento e la riserva alla contrattazione collettiva imponevano la corresponsione della maggiore indennità; violazione del principio generale applicabile alla mobilità d'ufficio, con richiamo anche agli artt. 1406 e 2112 c.c., assumendo che il dipendente trasferito debba beneficiare del trattamento economico del datore di destinazione; nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame della documentazione prodotta e delle deduzioni relative ai maggiori oneri finanziari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi, affermando che l'art. 23-quater del d.l. n. 95/2012 costituisce disciplina speciale rispetto all'art. 31 d.lgs. n. 165/2001, che il mantenimento del trattamento economico in godimento per il personale ex AAMS non comporta automaticamente il diritto all'aumento dell'indennità di amministrazione, e che la differenziazione iniziale trovava fondamento nella contrattazione collettiva e nella successiva disciplina legislativa di riorganizzazione, culminata nella progressiva parificazione solo dal 28.12.2016. Ha inoltre escluso la sussistenza di una motivazione apparente nella sentenza impugnata, ritenendo le argomentazioni della Corte d'appello sufficientemente complete e non censurabili nei termini prospettati. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti alle spese di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23-quater d.l. n. 95/2012 conv. in l. n. 135/2012
comma 11; comma 7; comma 3
norma speciale di riassetto dell'Agenzia che consente il mantenimento del trattamento economico in godimento al personale ex AAMS, impone la riorganizzazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e non determina, di per sé, un diritto all'omogeneizzazione immediata dell'indennità di amministrazione.
la regola generale sul trasferimento del personale è richiamata come cedevole rispetto alla disciplina speciale; il suo operare è escluso o comunque limitato quando la legge speciale preveda un diverso assetto organizzativo e finanziario.
il principio di parità di trattamento retributivo non impedisce differenziazioni previste dall'autonomia collettiva e non impone un trattamento uniforme al di fuori delle previsioni del contratto collettivo.
è richiamato dai ricorrenti per l'inderogabilità del sistema, ma la Corte ne esclude la violazione alla luce della disciplina speciale e della contrattazione collettiva applicabile.
richiamato nel ricorso quale parametro di correttezza dell'inquadramento e del trattamento, senza che la Corte ravvisi una violazione autonoma.
richiamato nel ricorso in relazione al sistema delle fonti del lavoro pubblico contrattualizzato.
art. 12 preleggi
non impone il ricorso analogico quando il quadro normativo speciale sia già completo ed esaustivo nel regolare la fattispecie.
richiamato nel motivo sulla motivazione apparente, senza che la censura venga accolta.
richiamato nel motivo sulla motivazione apparente e sulla valutazione delle prove.
richiamato nel motivo relativo alla valutazione del materiale istruttorio.
richiamato nel motivo relativo alla dedotta mancata considerazione delle difese e delle contestazioni.
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione della sentenza impugnata.
richiamato dai ricorrenti in via analogica, ma ritenuto non utile a sovvertire la disciplina speciale del trasferimento del personale.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la continuità del trattamento economico, ma non applicato in senso estensivo alla fattispecie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il principio di parità di trattamento retributivo ex art. 45 d.lgs. n. 165/2001 non consente di sindacare differenziazioni economiche previste dalla contrattazione collettiva, purché esse trovino fondamento nelle fonti collettive applicabili.
- Quando una riorganizzazione amministrativa è disciplinata da una norma speciale con clausola di invarianza finanziaria, il trattamento economico del personale trasferito può essere mantenuto nei limiti previsti dalla disciplina speciale, senza che ciò comporti automaticamente l'applicazione del trattamento economico dell'amministrazione di destinazione.
- La regola generale del trasferimento del personale di cui all'art. 31 d.lgs. n. 165/2001 cede di fronte a una disciplina speciale che regoli espressamente il passaggio di personale e la riorganizzazione degli uffici.
- La mera unificazione formale del ruolo non implica di per sé l'immediata parificazione di tutte le componenti retributive quando la legge e gli atti attuativi prevedano fasi progressive di riallineamento organizzativo ed economico.
- In sede di legittimità, la censura di motivazione apparente richiede di confrontarsi specificamente con le argomentazioni decisorie della sentenza impugnata; non basta lamentare genericamente l'omesso esame della documentazione o delle difese.
- Il ricorso all'analogia è precluso quando il sistema normativo speciale risulti completo ed esaustivo rispetto alla fattispecie da decidere.
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