Cassazione Civile, Ordinanza n. 18379/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un ex dipendente di un'azienda editoriale a ottenere il trattamento pensionistico anticipato previsto dalla disciplina speciale di settore. Il giudice di merito aveva riconosciuto il beneficio ritenendo utile, ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, non solo il periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento, ma anche i contributi figurativi accreditati per il successivo periodo di mobilità dopo la cessazione del rapporto di lavoro. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 295, della l. n. 208/2015 e dell'art. 1, comma 154, della l. n. 205/2017, sostenendo che la disciplina speciale consente di applicare il regime previgente soltanto a chi abbia maturato il requisito contributivo entro il periodo di cassa integrazione, senza poter computare i contributi figurativi del periodo di mobilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha interpretato l'art. 1, comma 295, della l. n. 208/2015 come norma derogatoria e di stretta interpretazione, riferita ai soli lavoratori che abbiano maturato il requisito contributivo utile al prepensionamento entro il periodo di cassa integrazione straordinaria finalizzata al prepensionamento. Ha escluso che possano essere computati, per integrare quel requisito, i contributi figurativi relativi al successivo periodo di mobilità. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come norma che consente il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 1, comma 295, l. 28 dicembre 2015, n. 208
Consente in deroga al regolamento di armonizzazione l'applicazione delle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2013 ai lavoratori poligrafici collocati in CIGS finalizzata al prepensionamento, purché in forza di accordi sottoscritti entro il 31 dicembre 2013; il requisito contributivo deve ritenersi maturato entro il periodo di cassa integrazione.
art. 1, comma 154, l. 27 dicembre 2017, n. 205
Richiamato come disposizione successiva di contenuto analogo, confermativa della disciplina speciale di salvaguardia per i dipendenti di aziende editoriali e di stampa; secondo la Corte la sua lettura è estensibile alla norma del 2015.
art. 7, comma 9, l. 23 luglio 1991, n. 223
La regola generale sull'utilità dei contributi figurativi per i periodi di mobilità ai fini del trattamento pensionistico non si applica alla fattispecie derogatoria speciale in esame.
art. 24, comma 18, l. 22 dicembre 2011, n. 214
È la base della disciplina di armonizzazione dei requisiti pensionistici, affidata a regimi speciali per alcuni settori, tra cui quello editoriale.
d.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157
Regolamento di armonizzazione che ha inasprito il requisito contributivo, ma al quale la norma del 2015 deroga per i lavoratori in possesso dei presupposti temporali previsti.
art. 37, comma 1, lettera a), l. 5 agosto 1981, n. 416
Costituisce la disciplina di settore previgente richiamata per il prepensionamento dei lavoratori dell'editoria e della stampa; i requisiti devono essere maturati entro il periodo di cassa integrazione.
art. 1, comma 154, l. 27 dicembre 2017, n. 205
«ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato ex art. 1, comma 154, della l. n. 205 del 2017, vanno ritenuti utili i soli contributi versati nel periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, e non anche quelli figurativi accreditati in riferimento al periodo di mobilità successivo alla cessazione del rapporto di lavoro per scadenza della cassa integrazione»
La Corte richiama un precedente di legittimità che interpreta in senso restrittivo la norma analoga del 2017 e ne estende la ratio alla norma del 2015.
Massime di principio
- Le disposizioni speciali che derogano alla disciplina generale di armonizzazione dei requisiti pensionistici devono essere interpretate in senso strettamente letterale, senza estensioni oltre i casi espressamente previsti.
- Quando la norma di settore collega il prepensionamento al maturare del requisito contributivo entro un determinato periodo protetto, il limite temporale è definitivo e non può essere superato valorizzando periodi successivi di mobilità, salvo espressa previsione.
- I contributi figurativi accreditati per il periodo di mobilità possono valere ai fini pensionistici in via generale, ma non quando la disciplina speciale pretenda il perfezionamento del requisito contributivo durante la cassa integrazione straordinaria finalizzata al prepensionamento.
- La ratio di salvaguardia per i lavoratori di un settore in crisi non consente di ampliare il perimetro soggettivo o temporale della deroga oltre quanto chiaramente stabilito dalla legge.
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