Cassazione Civile, Ordinanza n. 18514/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di appello nel quale la società appellante ha rinunciato all'impugnazione prima della costituzione della controparte. La parte appellata si è costituita soltanto per prendere atto della rinuncia, aderire alla richiesta di estinzione del giudizio e senza formulare alcuna domanda di condanna alle spese. Nonostante ciò, la Corte d'appello ha dichiarato l'estinzione del giudizio e ha condannato la società rinunciante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellato. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 306 e 112 c.p.c., sostenendo che la condanna alle spese fosse illegittima perché la rinuncia era intervenuta prima della costituzione dell'appellato e perché quest'ultimo non aveva chiesto alcuna statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio secondo cui, in caso di rinuncia agli atti del giudizio anteriormente alla costituzione della controparte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali, le quali possono essere poste a carico del rinunciante solo se la controparte già costituita abbia accettato la rinuncia e vi sia un interesse giuridicamente rilevante alla decisione di merito. Poiché nella specie l'appellato si era limitato ad aderire alla richiesta di estinzione senza domandare la decisione nel merito né la condanna alle spese, la statuizione della Corte d'appello è stata cassata. La Corte, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha eliminato la condanna della società al pagamento delle spese del giudizio di appello e ha compensato le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di norme processuali.
art. 306 c.p.c.
In caso di rinuncia agli atti, la disciplina delle spese opera solo secondo i presupposti previsti dalla norma; la condanna del rinunciante alle spese richiede la presenza di una controparte costituita che abbia accettato la rinuncia e una statuizione coerente con tali presupposti.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande e delle richieste delle parti; non può quindi porre a carico del rinunciante le spese se la controparte non ha domandato alcuna condanna sul punto.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Norma sul procedimento camerale in cassazione applicata per la decisione in camera di consiglio.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Consente alla Corte, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di cassare la sentenza e decidere nel merito eliminando la statuizione illegittima.
Massime di principio
- Nel caso di rinuncia agli atti del giudizio intervenuta prima della costituzione della controparte, la declaratoria di estinzione non comporta automaticamente una pronuncia sulle spese.
- La condanna alle spese del rinunciante presuppone che la controparte già costituita abbia accettato la rinuncia e abbia un interesse giuridicamente rilevante a una decisione diversa dall'estinzione, non essendo sufficiente una costituzione finalizzata al solo rimborso spese.
- Il giudice non può attribuire le spese processuali in assenza di una specifica domanda della parte interessata quando il relativo assetto non sia imposto dalla legge in modo automatico.
- Quando la statuizione sulle spese sia erronea e non siano necessari nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e provvedere direttamente nel merito eliminando la condanna illegittima.
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