Cassazione Civile, Ordinanza n. 18532/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, già dipendente di una società poi incorporata da altra società, aveva impugnato il trasferimento ad altra sede comunicatogli con telegramma il 28 ottobre 2010. Il primo giudizio era stato dichiarato estinto per mancata comparizione delle parti; il lavoratore aveva poi introdotto un nuovo giudizio sul medesimo oggetto, che era stato rigettato in primo grado per intervenuta decadenza dall'impugnativa del trasferimento. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo applicabile la decadenza prevista dall'art. 32, comma 3, lett. c), della l. n. 183 del 2010, nonostante il trasferimento fosse stato comunicato prima dell'entrata in vigore della legge e prima del differimento al 31 dicembre 2011 introdotto dall'art. 2, comma 54, del d.l. n. 225 del 2010, conv. in l. n. 10 del 2011. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 11 delle preleggi e 32 della l. n. 183 del 2010, sostenendo che il nuovo termine decadenziale non poteva applicarsi a un trasferimento comunicato prima della sua operatività e che, comunque, per la sua posizione avrebbe dovuto trovare applicazione il previgente regime dell'art. 6 l. n. 604 del 1966, con termine quinquennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato che il differimento al 31 dicembre 2011 dell'efficacia del nuovo regime decadenziale, introdotto dall'art. 32, comma 1-bis, della l. n. 183 del 2010, si applica a tutti gli ambiti in cui il novellato art. 6 della l. n. 604 del 1966 è stato esteso, compresa l'impugnativa del trasferimento ex art. 2103 c.c. La Corte ha quindi escluso la violazione dell'art. 11 delle preleggi, osservando che la norma non incide sul fatto generatore o sulla legittimità sostanziale del trasferimento, ma solo sul regime processuale di impugnazione, e che nel caso concreto il procedimento era ancora pendente. In conclusione il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la censura è stata proposta come vizio di violazione o falsa applicazione di legge
art. 32, comma 3, lett. c), l. n. 183 del 2010
estende il meccanismo decadenziale del novellato art. 6 l. n. 604 del 1966 anche all'impugnativa del trasferimento ex art. 2103 c.c., con termine decorrente dalla comunicazione del trasferimento
art. 32, comma 1-bis, l. n. 183 del 2010
"in sede di prima applicazione"
differisce al 31 dicembre 2011 l'efficacia delle disposizioni sul termine di sessanta giorni per l'impugnazione, applicandosi a tutti gli ambiti di novità del nuovo art. 6 l. n. 604 del 1966
come modificato, disciplina il termine di impugnazione e il relativo regime decadenziale
art. 2, comma 54, d.l. n. 225 del 2010, conv. in l. n. 10 del 2011
ha introdotto nell'art. 32 il comma 1-bis con effetto differito al 31 dicembre 2011
art. 11 preleggi
esclude che nel caso concreto vi sia violazione del principio di irretroattività, poiché la norma sopravvenuta incide sul procedimento di impugnazione e non sul fatto generatore
norma richiamata come base del trasferimento del lavoratore impugnato
richiamato come regola generale di applicazione dei nuovi termini di prescrizione e decadenza anche ai diritti sorti anteriormente
norma processuale relativa alla trattazione camerale e alla riserva di deposito dell'ordinanza
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presupposto per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'introduzione di un termine di decadenza prima non previsto può applicarsi anche a situazioni soggettive già in essere, purché la decorrenza sia ancorata alla data di entrata in vigore della disciplina sopravvenuta, in modo da non attribuire rilievo a un'inerzia non imputabile alla parte.
- Il differimento generale dell'efficacia del nuovo regime decadenziale, previsto in sede di prima applicazione, si estende a tutti gli ambiti in cui il legislatore ha ampliato il nuovo art. 6 l. n. 604 del 1966, salvo che risulti una volontà legislativa contraria espressa o desumibile dal sistema.
- Quando una norma sopravvenuta disciplina soltanto il procedimento di impugnazione di un atto datoriale e non incide sul fatto generatore o sulla validità sostanziale dell'atto, non si configura di regola una violazione del principio di irretroattività.
- Nel bilanciamento tra esigenza di certezza e finalità sollecitatoria della decadenza, la tutela della parte onerata impone che il nuovo termine non operi in modo da comprimere retroattivamente il diritto di agire, ma non impedisce l'applicazione del termine ai rapporti pendenti secondo la disciplina transitoria.
- In assenza di una disciplina transitoria espressamente derogatoria, i nuovi termini di decadenza possono trovare applicazione anche a fatti anteriori, se il termine inizia a decorrere solo dopo l'entrata in vigore della novella.
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