Cassazione Civile, Ordinanza n. 18518/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina dal provvedimento con cui l'INPS ha disposto la cancellazione della lavoratrice dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e la Corte d'appello di Catanzaro aveva confermato il rigetto, ritenendo corretta la valutazione probatoria e affermando che, una volta intervenuta la cancellazione conseguente a controllo ispettivo, gravava sulla lavoratrice l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro agricolo. In cassazione la ricorrente deduceva, con un primo motivo, violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avevano attribuito rilievo decisivo al verbale ispettivo INPS del 2013 senza considerare precedenti verbali ispettivi del 2005, 2009, 2010 e 2011; con un secondo motivo denunciava violazione dell'art. 132 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando l'omessa considerazione dei medesimi verbali e l'insufficienza della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva motivato in modo coerente evidenziando che la ricorrente non aveva allegato tempestivamente, nel ricorso introduttivo e nell'udienza, i fatti relativi agli ulteriori verbali ispettivi; nel rito del lavoro vale infatti una circolarità tra oneri di allegazione, contestazione e prova, sicché non è consentito colmare carenze dell'atto introduttivo mediante i documenti prodotti. Ha inoltre osservato che le censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. È stato ritenuto corretto anche il richiamo al principio secondo cui, una volta che l'INPS disconosca il rapporto di lavoro a seguito di controllo, il lavoratore deve provare esistenza, durata e onerosità del rapporto. Il secondo motivo è stato dichiarato non ammissibile perché, a fronte della cd. doppia conforme di merito, non era proponibile la doglianza per omesso esame di elementi istruttori. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
la parte che fa valere il diritto all'iscrizione negli elenchi agricoli, una volta disconosciuto il rapporto dall'INPS a seguito di controllo, deve provare i fatti costitutivi del rapporto dedotto, cioè esistenza, durata e onerosità
le doglianze non possono essere trasformate in richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, che resta riservata al giudice di merito
la censura per motivazione omessa o apparente non può essere utilizzata per sollecitare un riesame del merito quando la decisione di appello è sorretta da motivazione coerente
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
i motivi dedotti formalmente come violazione di legge o omesso esame di fatto non possono risolversi in una critica all'accertamento di merito
nel rito del lavoro gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle domande e delle difese devono essere compiutamente allegati negli atti introduttivi
art. 111 Cost., comma 2
il sistema degli oneri di allegazione, contestazione e prova nel rito del lavoro è funzionale alla ragionevole durata del processo
art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993
il potere di controllo dell'INPS e il conseguente disconoscimento del rapporto fanno venir meno la funzione agevolatrice della mera iscrizione negli elenchi agricoli
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel rito del lavoro i fatti costitutivi della domanda e le relative richieste istruttorie devono essere specificamente allegati negli atti introduttivi; la produzione documentale non può supplire alla carenza di allegazione di causa petendi e petitum.
- Quando l'ente previdenziale, a seguito di controllo, disconosce l'esistenza del rapporto di lavoro posto a base dell'iscrizione negli elenchi agricoli, l'iscrizione non basta più come agevolazione probatoria e il lavoratore deve provare esistenza, durata e natura onerosa del rapporto.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle risultanze di merito sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale.
- La doglianza di omesso esame di elementi di prova non è ammissibile quando la decisione di appello è conforme a quella di primo grado e la censura mira soltanto a rimettere in discussione l'apprezzamento dei fatti.
- Nel rito del lavoro, l'esigenza di compiuta allegazione e di pronta contestazione delle circostanze di fatto è funzionale alla delimitazione del thema decidendum e alla ragionevole durata del processo.
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